CassazionedecretoSezione 1Decisione del 16 marzo 2023
Cassazione n. 14839/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso il decreto in data 19/09/2022 del Tribunale di sorveglianza di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto n. 2022/823 del 19/09/2022, il Tribunale di sorveglianza di Catania ha dichiarato inammissibile il reclamo avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Magistrato di sorveglianza di Catania, con la quale era stato dichiarato inammissibile il reclamo proposto avverso la sanzione disciplinare dell'esclusione dalle attività ricreative e sociali applicata a [OSCURATO:PERSONA]India, all'epoca detenuto nella Casa circondariale di Caltagirone. 2. Avverso il menzionato provvedimento, lo stesso D'India ha proposto personalmente ricorso per cassazione in data 10/10/2022, trasmesso in data 16/10/2022 dall'Ufficio matricola della Casa circondariale di Caltagirone. 3. Tanto premesso, osserva il Collegio che sia la notifica dell'ordinanza, sia il ricorso, sono successivi al 4/08/2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui è stata esclusa la facoltà dell'imputato - e, quindi, anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, e si è previsto che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1 e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333-01). 4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 16/03/2023 Il Consigliere estensore