Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 64/1981
ECLI:IT:COST:1981:64
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
1. - Con ventisette ordinanze emesse da diversi giudici ordinari
nel corso di procedimenti di lavoro aventi ad oggetto la richiesta di
corresponsione della rendita prevista dal d.P.R. 30 giugno 1965, n.
1124 per inabilità derivante da silicosi o asbestosi, viene
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione,
questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 145
lett. a) del citato d.P.R. n. 1124/1965 (sostituito dall'art. 4 legge
27 dicembre 1975, n. 780), nella parte in cui richiede, ai fini della
corresponsione della rendita in caso di silicosi o asbestosi, un grado
minimo di inabilità permanente superiore al 20%, anziché al 10%,
come previsto in caso di infortunio o di generica malattia
professionale.
Osservano infatti i giudici a quibus che, in forza del disposto
dell'art. 74, secondo comma, dello stesso decreto, per poter
beneficiare della rendita derivante da infortunio sul lavoro è
richiesto un grado di inabilità permanente superiore soltanto al 10%
e che lo stesso requisito minimo è oggi previsto anche per la rendita
derivante da una generica malattia professionale, per effetto della
sentenza di questa Corte n. 93 del 1977, la quale ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del predetto art. 74, proprio nella
parte in cui non pone, agli effetti della rendita, chi è colpito da
malattia professionale nella stessa condizione di chi è invece
colpito da infortunio sul lavoro.
Assumono i giudici di merito che tale disparità di trattamento in
danno dei lavoratori affetti da silicosi o da asbestosi rispetto a
quelli affetti da malattia professionale generica o da esiti
d'infortunio, da un lato viola palesemente il principio di uguaglianza
(art. 3 Cost.); dall'altro non assicura agli inabili così
discriminati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita (art. 38
Cost.).
[OSCURATO:PERSONA] di Torino nell'ordinanza n. 352 reg. ord. 1978 rileva
inoltre come tale discriminazione sia particolarmente irrazionale dal
momento che la silicosi e l'asbestosi - per la loro gravità,
insidiosità e irreversibilità - hanno sempre goduto di una
disciplina speciale diretta ad una maggiore tutela rispetto alle altre
malattie professionali, mentre con l'attuale normativa si verifica il
contrario, essendo ricomprese nella disciplina più favorevole del
citato art. 74 anche malattie molto simili alla silicosi seppur meno
gravi.
Anche il Tribunale di Vercelli, nelle ordinanze nn. 31 e 32 reg.
ord. 1980, pone in rilievo che la specialità della normativa sulla
silicosi riguarda aspetti marginali e non dà ragione, in alcun modo,
del diverso limite minimo di invalidità previsto per la silicosi
rispetto ad ogni altra malattia professionale.
Con l'ordinanza del Pretore di Pinerolo n. 107 reg. ord. 1979
viene sollevata sostanzialmente la stessa questione, ma la norma
costituzionale di riferimento è soltanto l'art. 3 Cost e non anche
l'art. 38, come nelle altre ordinanze di rimessione.—
2. - In tutti i giudizi si è costituito l'INAIL rappresentato e
difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affermando la
conformità della norma denunciata al precetto costituzionale e la
conseguente infondatezza della questione.
Nei giudizi introdotti con le ordinanze di rimessione nn. 113,
238, 239 e 679 del 1979 si sono costituite anche le parti private,
rispettivamente: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv.
[OSCURATO:PERSONA] con atto del 19 giugno 1979 (depositato fuori
termine); [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi
dallo stesso avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con
atti del 24 e 16 febbraio 1979; [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso
sempre dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con atto del 2 ottobre 1979.
Nelle loro difese le parti private pongono l'interrogativo se la
declaratoria di legittimità costituzionale del ricordato art. 74,
secondo comma, di cui alla sentenza di questa Corte n. 93 del 1977,
abbia travolto anche la disposizione dell'impugnato art. 145,
riguardando indistintamente tutte le malattie professionali; nel qual
caso la questione sollevata sarebbe infondata "perché la norma
denunciata è già scomparsa dall'ordinamento giuridico". In caso
contrario le parti concludono per la dichiarazione d'illegittimità
della norma impugnata sotto gli stessi profili prospettati nelle
ordinanze di rimessione.
:
1. - I giudizi promossi con le ordinanze di rimessione possono
essere riuniti e definiti con unica sentenza, attesa l'identità della
questione prospettata.
La Corte costituzionale è chiamata a decidere se l'art 145 lett.
a) d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (così come sostituito dall'art. 4
legge 27 dicembre 1975, n. 780) contrasti con gli artt. 3 e 38 della
Costituzione, nella parte in cui richiede, ai fini della
corresponsione della rendita in caso di silicosi o di asbestosi, un
grado minimo di inabilità permanente superiore al 20%, anziché al
10%, come previsto quando l'inabilità derivi da infortunio o da
generica malattia professionale.
Si dubita della costituzionalità della norma impugnata sotto un
duplice profilo: a) in quanto il requisito, di un grado minimo di
inabilità permanente superiore al 20%, ai fini del diritto alla
rendita verrebbe a realizzare un'ingiustificata disparità di
trattamento a danno dei lavoratori affetti da silicosi o asbestosi
rispetto ai lavoratori colpiti da infortunio o da altra malattia
professionale, per i quali, invece, è richiesto un grado di
inabilità permanente superiore soltanto al 10% (art. 3 Cost.); b) in
quanto tale maggior rigore, e la conseguente esclusione dalla rendita,
verrebbe a privare i lavoratori colpiti da silicosi o da asbestosi,
con un grado di inabilità compreso fra l'11 e il 20%, dei mezzi
adeguati alle loro esigenze di vita (art. 38 Cost.).
2. - Va respinta la tesi avanzata dalle parti private quando
sostengono che la questione sollevata sia stata già risolta dalla
sentenza di questa Corte n. 93 del 24 maggio 1977 e sia quindi
infondata perché la norma denunciata (art. 145, lett. a) t.u. 30
giugno 1965, n. 1124, ora sostituito dall'art. 4 della legge n. 780
del 1975) sarebbe già stata eliminata dall'ordinamento per effetto
della predetta pronuncia. Infatti la citata sentenza n. 93 del 1977 ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 74, secondo
comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non
pone, agli effetti della rendita, chi è colpito da malattia
professionale nella stessa condizione di chi è invece colpito da
infortunio sul lavoro. Ma l'impugnato art. 145 dello stesso t.u., come
tutta la normativa attinente la silicosi e l'asbestosi (capo III del
t.u.), costituisce una disciplina autonoma rispetto a quella relativa
alle malattie professionali in generale, e quindi anche rispetto al
citato art. 74, oggetto della sentenza n. 93/1977 di questa Corte,
cosicché la dichiarazione di illegittimità di detto articolo non
può considerarsi automaticamente estesa alla norma impugnata.
3. - La questione è fondata.
La citata sentenza della Corte n. 93 del 1977 ha esplicitamente
eliminato la differenza di grado di indennizzabilità che prima
esisteva tra gli infortuni sul lavoro da un lato e le malattie
professionali dall'altro, affermando il principio che "non esiste
alcuna diversità (se non puramente eziologica) tra malattia
professionale ed infortunio sul lavoro, comportando ambedue un'unica
conseguenza: la invalidità temporanea o permanente, assoluta o
parziale".
Orbene, se il presupposto per l'assegnazione della rendita è
l'inabilità permanente, e se ai fini della sua corresponsione non è
consentito differenziarne la percentuale, sulla base della diversa
natura degli eventi che hanno prodotto l'identica conseguenza, -
appare ingiustificata e priva di qualsiasi razionalità la disparità
di trattamento che dopo la citata sentenza di questa Corte si è
venuta a determinare nell'ordinamento, tra i lavoratori che si trovano
nella medesima situazione di inabilità, a seconda che l'evento da cui
deriva sia la silicosi o l'asbestosi (nel qual caso per ottenere la
rendita è necessario un grado d'inabilità superiore al 20%) oppure
un'altra generica malattia professionale (nel qual caso si richiede,
allo stesso fine, un grado di inabilità superiore soltanto al 10%).
Questa discriminazione, in danno del lavoratore affetto da
silicosi o da asbestosi, tanto più è arbitraria e irragionevole se
si pensa che nel trattamento più favorevole previsto attualmente
dall'art. 74 del t.u. n. 1124 del 1965 sono ricomprese - come
esattamente osserva nell'ordinanza di rimessione il Pretore di Torino
(reg. ord. n. 352/ 1978) - malattie molto simili alla silicosi,
benché meno gravi, come la broncopneumopatia da silicati.
Né può fornire una valida giustificazione alla disparità
denunciata la specialità della disciplina prevista per le due
specifiche tecnopatie della silicosi e dell'asbestosi, rispetto alle
altre malattie professionali, in quanto tale normativa speciale, lungi
dal voler concedere ai colpiti da dette malattie una minor tutela, è
stata tradizionalmente diretta al fine opposto, quello cioè di
riconoscerne la particolare pericolosità, sia per l'insidiosità della
patogenesi, sia per la gravità e irreversibilità degli esiti
permanenti che ne derivano.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 145 lett. a)
d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (sostituito dall'art. 4 della legge 27
dicembre 1975, n. 780) nella parte in cui richiede, ai fini della
corresponsione della rendita, in caso di silicosi o asbestosi, un
grado minimo di inabilità permanente superiore al 20%, anziché al
10%.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1981.
F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
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[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere