Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 novembre 2021

Cassazione n. 44271/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di furto aggravato.

Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla prescrizione, alla ammissione delle prove, alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n.11 cod. pen., alla difformità tra dispositivo letto in udienza e dispositivo del documento sentenza di primo grado.

La parte civile ha depositato memoria.

Il ricorso è inammissibile.

Quanto alla prescrizione il relativo termine è decorso dopo la sentenza di appello.

Il primo motivo è manifestamente infondato, giacché il Tribunale all'udienza dell'8 aprile 2016 ha "ammesso le prove richieste dalle parti".Il motivo sulla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 cod. pen., oltre ad essere versato in fatto e manifestamente infondato, è manchevole dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.

In effetti si tratta di censure pedissequamente reiterative di quelle oggetto dell'atto di appello e su di esse v'è congrua, corretta e logica motivazione (pagg. 6 e 7).

Il terzo motivo è manifestamente infondato, giacché le difformità tra la motivazione e il dispositivo della sentenza di primo grado in relazione al trattamento sanzionatorio sono frutto di errore materiale per omissione (limitato al dispositivo del documento sentenza), che la Corte territoriale ha già provveduto a correggere con procedura ex art. 130 cod. proc. pen.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione della genericità del ricorso, si stima equo determinare in euro 3000,00.

Non può essere accolta l'istanza della parte civile in relazione alla condanna del ricorrente alle rifusione delle spese sostenute dalla stessa parte civile nel giudizio di legittimità.

In primo luogo va rilevato che la memoria della suddetta parte civile non è stata corredata da una nota spese.

Inoltre, il contenuto della stessa memoria non ha apportato alcun specifico contributo alla decisione; in proposito va rammentato che nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, ne va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, purché la stessa parte civile abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa dell'imputato per la tutela dei propri interessi (Sez.

U, Ordinanza n. 5466 del 28/01/2004 Rv. 226716).

P. Q. M. dichiara inammissibile' il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Nulla per le spese di parte civile.

Così deciso in Roma, il 19 novembre 2021 Il consi liere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di furto aggravato. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla prescrizione, alla ammissione delle prove, alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n.11 cod. pen., alla difformità tra dispositivo letto in udienza e dispositivo del documento sentenza di primo grado. La parte civile ha depositato memoria. Il ricorso è inammissibile. Quanto alla prescrizione il relativo termine è decorso dopo la sentenza di appello. Il primo motivo è manifestamente infondato, giacché il Tribunale all'udienza dell'8 aprile 2016 ha "ammesso le prove richieste dalle parti".Il motivo sulla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 cod. pen., oltre ad essere versato in fatto e manifestamente infondato, è manchevole dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. In effetti si tratta di censure pedissequamente reiterative di quelle oggetto dell'atto di appello e su di esse v'è congrua, corretta e logica motivazione (pagg. 6 e 7). Il terzo motivo è manifestamente infondato, giacché le difformità tra la motivazione e il dispositivo della sentenza di primo grado in relazione al trattamento sanzionatorio sono frutto di errore materiale per omissione (limitato al dispositivo del documento sentenza), che la Corte territoriale ha già provveduto a correggere con procedura ex art. 130 cod. proc. pen. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione della genericità del ricorso, si stima equo determinare in euro 3000,00. Non può essere accolta l'istanza della parte civile in relazione alla condanna del ricorrente alle rifusione delle spese sostenute dalla stessa parte civile nel giudizio di legittimità. In primo luogo va rilevato che la memoria della suddetta parte civile non è stata corredata da una nota spese. Inoltre, il contenuto della stessa memoria non ha apportato alcun specifico contributo alla decisione; in proposito va rammentato che nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, ne va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, purché la stessa parte civile abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa dell'imputato per la tutela dei propri interessi (Sez. U, Ordinanza n. 5466 del 28/01/2004 Rv. 226716). P. Q. M. dichiara inammissibile' il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2021 Il consi liere
Sentenza Cassazione n. 44271/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris