Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 settembre 2025

Cassazione n. 39222/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 16712/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminati i motivi di ricorso, relativi alla ritenuta recidiva e al bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche con la recidiva, Ritenuti i motivi inammissibili perché, il primo, precluso, non essendo stato dedotto specificamente in appello, essendosi in tale sede l'imputato limitato a censurare il giudizio di equivalenza oggetto del bilanciamento tra circostanze; e, il secondo, meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26 settembre 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 16712/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminati i motivi di ricorso, relativi alla ritenuta recidiva e al bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche con la recidiva, Ritenuti i motivi inammissibili perché, il primo, precluso, non essendo stato dedotto specificamente in appello, essendosi in tale sede l'imputato limitato a censurare il giudizio di equivalenza oggetto del bilanciamento tra circostanze; e, il secondo, meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 settembre 2025.
Sentenza Cassazione n. 39222/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris