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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 46039/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Palermo visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha richiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], sottoposto a misura cautelare in ordine al delitto di partecipazione ad associazione di stampo mafioso ex art. 416-bis cod. pen., tentata estorsione aggravata ex art. 110, 56 e 629 con riferimento all'art. 628 cod. pen., impugna l'ordinanza del Tribunale di Palermo adito ex art. 310 cod. proc. pen. che ha confermato l'ordinanza della Corte di appello che aveva rigettato l'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare in carcere con quella degli arresti donniciliari con braccialetto elettronico.

Il Tribunale del riesame ha condiviso il provvedimento della Corte di appello valutando che non sussistessero novità tali da ritenere attenuata ovvero cessata la presunzione relativa di sussistenza di esigenze cautelari e quella assoluta di adeguatezza della misura cautelare in carcere.

2. Avverso l'ordinanza il ricorrente deduce, .con un unico articolato motivo, vizi di motivazione in ordine alla operatività ed attualità della doppia presunzione ex artt. 275, comma 3, cod. proc. pen.

Il Tribunale, sovrapponendosi alla motivazione fornita dalla Corte di appello che si era pronunciata in termini negativi rispetto all'istanza, non ha adeguatamente apprezzato gli elementi idonei a far ritenere attenuate le esigenze cautelari offerti dalla difesa, limitandosi a fare riferimento alla intervenuta "doppia condanna conforme".

Si è cercato, infatti, di far rilevare come i fatti contestati fossero datati e legati ad un circoscritto ambito cronologico, anche alla luce del limitato numero di intercettazioni intercorse in appena sei mesi e che avevano riguardato una persona in età avanzata.

Sarebbe stato necessario, in conformità a giurisprudenza di questa Corte, motivare in ordine al tempo trascorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, generico e manifestamente infondato, deve essere dichiarato inammissibile.

2. Occorre preliminarmente delimitare l'ambito entro il quale deve essere effettuato il giudizio da parte del giudice d'appello avverso la ordinanza di rigetto della richiesta di revoca di misura cautelare personale.

In proposito, è principio ormai consolidato quello secondo cui il Tribunale non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o ad escludere la sussistenza di esigenze cautelari, ciò in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, Antignano, Rv. 266676).

La sua cognizione, infatti, non può superare i confini tracciati dai motivi, anche dalla natura del provvedimento impugnato, che è del tutto autonomo rispetto all'ordinanza genetica, non dovendo riesaminare la questione della sussistenza delle condizioni dì applicabilità della misura, ma stabilire se il provvedimento gravato sia immune da violazioni di legge ed adeguatamente motivato in relazione all'eventuale allegazione di fatti nuovi, fermo restando il dovere di revocare la misura al venir meno delle condizioni di sua applicabilità (Sez. 2, n. 1134 del 22/02/1995, Martucci, Rv. 201863).3.

Tanto premesso, deve rilevarsi come manifestamente infondato e generico, in quanto meramente reiterativo di doglianze a cui il Tribunale ha fornito esaustiva risposta, risulta il ricorso che in verità rivolge critiche alla sola permanenza delle esigenze cautelari (contrariamente a quanto avvenuto in sede di appello in cui era stata invocata, in subordine, la sostituzione della misura con quella degli arresti domiciliari), sulla base di dedotte novità.

Le stesse, invero, non costituiscono elementi positivamente valutabili al fine di far ritenere cessato il legame associativo del ricorrente con l'associazione mafiosa di origine, in ordine alla cui partecipazione è intervenuta (dopo il provvedimento del riesame e altro appello cautelare) la decisione di merito del Giudice delle indagini preliminari e quella della Corte di appello che, pur rideterminando la pena in anni otto di reclusione, ha confermato la partecipazione ad associazione mafiosa, così smentendo la lettura tesa a ridimensionare la condotta contestata al ricorrente.

4. Pacifico risulta il principio di diritto espresso da questa Corte di legittimità secondo cui, nel caso di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti dell'indagato del delitto d'associazione di tipo mafioso, l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., sussiste una presunzione relativa di pericolosità sociale, che può essere superata solo quando emerga la rescissione dal vincolo associativo e una presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere.

In merito alla adeguatezza, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 48 del 2015, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 273, 2 comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen., esclusivamente nella parte in cui tale norma prevede la presunzione assoluta di adeguatezza della sola misura della custodia in carcere nei confronti del concorrente esterno nel delitto di associazione mafiosa, ribadendo la legittimità della scelta del legislatore al ricorso in via esclusiva alla misura carceraria nei confronti di chi risulti inserito a pieno titolo nell'associazione (in tal senso, tra le tante, v.

Sez. 5, n. 47401 del 14/09/2017, Iannazzo, Rv. 271855; Sez. 1, n. 13593 del 9/11/2016, Curcio, Rv. 269510; Sez. 5, n. 52303 del 14/07/2016, Gerbino, Rv. 268726).

Detta valutazione non subisce modifica nel corso delle diverse fasi del procedimento tanto che si è affermato (Sez. 6, n. 20304 del 30/03/2017, Sinesi, Rv. 269957) che, quando si applica la misura cautelare nei modi e nei tempi previsti dall'art. 275, comma 1-bis, cod. proc. pen., e quindi nei confronti del condannato, in primo grado, per il delitto di associazione di tipo mafioso, valgono le stesse presunzioni previste dall'art. 275, comma 3, richiamate dallo stesso comma 1-bis, al pericolo di fuga ed al pericolo di reiterazione delle condotte.5.

Risulta, pertanto, esaustiva la motivazione del Tribunale là dove ha evidenziato che nessuna incidenza assume il decorso del tempo, visto che i fatti sono relativi al 2020, essendosi il Tribunale del riesame già espresso in termini piuttosto severi quanto a contributo partecipativo al sodalizio mafioso e alla necessità di salvaguardare le esigenze cautelari; detti elementi sono stati ribaditi dall'appello cautelare tanto che la Corte di appello aveva confermato la condanna in ordine alla contestata partecipazione alla associazione mafiosa.

Ineccepibile, pertanto, si rivela la parte della decisione in cui il Tribunale ha osservato, con motivazione coerente e completa, che, in assenza di alcun segno di resipiscenza o presa di distanza da parte del Domingo dal sodalizio mafioso, dovesse essere escluso il venir meno del pericolo di reiterazione e la conseguente possibilità di concedere la misura degli arresti domiciliari in luogo differente da quello in cui si sono svolti i fatti.

6. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. 7.

L'attuale stato cautelare cui è sottoposto il ricorrente impone, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., la trasmissione del presente provvedimento a cura della Cancelleria al Direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti di cui al comma 1-bis dell'art. cit.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Palermo visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha richiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], sottoposto a misura cautelare in ordine al delitto di partecipazione ad associazione di stampo mafioso ex art. 416-bis cod. pen., tentata estorsione aggravata ex art. 110, 56 e 629 con riferimento all'art. 628 cod. pen., impugna l'ordinanza del Tribunale di Palermo adito ex art. 310 cod. proc. pen. che ha confermato l'ordinanza della Corte di appello che aveva rigettato l'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare in carcere con quella degli arresti donniciliari con braccialetto elettronico. Il Tribunale del riesame ha condiviso il provvedimento della Corte di appello valutando che non sussistessero novità tali da ritenere attenuata ovvero cessata la presunzione relativa di sussistenza di esigenze cautelari e quella assoluta di adeguatezza della misura cautelare in carcere. 2. Avverso l'ordinanza il ricorrente deduce, .con un unico articolato motivo, vizi di motivazione in ordine alla operatività ed attualità della doppia presunzione ex artt. 275, comma 3, cod. proc. pen. Il Tribunale, sovrapponendosi alla motivazione fornita dalla Corte di appello che si era pronunciata in termini negativi rispetto all'istanza, non ha adeguatamente apprezzato gli elementi idonei a far ritenere attenuate le esigenze cautelari offerti dalla difesa, limitandosi a fare riferimento alla intervenuta "doppia condanna conforme". Si è cercato, infatti, di far rilevare come i fatti contestati fossero datati e legati ad un circoscritto ambito cronologico, anche alla luce del limitato numero di intercettazioni intercorse in appena sei mesi e che avevano riguardato una persona in età avanzata. Sarebbe stato necessario, in conformità a giurisprudenza di questa Corte, motivare in ordine al tempo trascorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, generico e manifestamente infondato, deve essere dichiarato inammissibile. 2. Occorre preliminarmente delimitare l'ambito entro il quale deve essere effettuato il giudizio da parte del giudice d'appello avverso la ordinanza di rigetto della richiesta di revoca di misura cautelare personale. In proposito, è principio ormai consolidato quello secondo cui il Tribunale non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o ad escludere la sussistenza di esigenze cautelari, ciò in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, Antignano, Rv. 266676). La sua cognizione, infatti, non può superare i confini tracciati dai motivi, anche dalla natura del provvedimento impugnato, che è del tutto autonomo rispetto all'ordinanza genetica, non dovendo riesaminare la questione della sussistenza delle condizioni dì applicabilità della misura, ma stabilire se il provvedimento gravato sia immune da violazioni di legge ed adeguatamente motivato in relazione all'eventuale allegazione di fatti nuovi, fermo restando il dovere di revocare la misura al venir meno delle condizioni di sua applicabilità (Sez. 2, n. 1134 del 22/02/1995, Martucci, Rv. 201863).3. Tanto premesso, deve rilevarsi come manifestamente infondato e generico, in quanto meramente reiterativo di doglianze a cui il Tribunale ha fornito esaustiva risposta, risulta il ricorso che in verità rivolge critiche alla sola permanenza delle esigenze cautelari (contrariamente a quanto avvenuto in sede di appello in cui era stata invocata, in subordine, la sostituzione della misura con quella degli arresti domiciliari), sulla base di dedotte novità. Le stesse, invero, non costituiscono elementi positivamente valutabili al fine di far ritenere cessato il legame associativo del ricorrente con l'associazione mafiosa di origine, in ordine alla cui partecipazione è intervenuta (dopo il provvedimento del riesame e altro appello cautelare) la decisione di merito del Giudice delle indagini preliminari e quella della Corte di appello che, pur rideterminando la pena in anni otto di reclusione, ha confermato la partecipazione ad associazione mafiosa, così smentendo la lettura tesa a ridimensionare la condotta contestata al ricorrente. 4. Pacifico risulta il principio di diritto espresso da questa Corte di legittimità secondo cui, nel caso di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti dell'indagato del delitto d'associazione di tipo mafioso, l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., sussiste una presunzione relativa di pericolosità sociale, che può essere superata solo quando emerga la rescissione dal vincolo associativo e una presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere. In merito alla adeguatezza, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 48 del 2015, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 273, 2 comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen., esclusivamente nella parte in cui tale norma prevede la presunzione assoluta di adeguatezza della sola misura della custodia in carcere nei confronti del concorrente esterno nel delitto di associazione mafiosa, ribadendo la legittimità della scelta del legislatore al ricorso in via esclusiva alla misura carceraria nei confronti di chi risulti inserito a pieno titolo nell'associazione (in tal senso, tra le tante, v. Sez. 5, n. 47401 del 14/09/2017, Iannazzo, Rv. 271855; Sez. 1, n. 13593 del 9/11/2016, Curcio, Rv. 269510; Sez. 5, n. 52303 del 14/07/2016, Gerbino, Rv. 268726). Detta valutazione non subisce modifica nel corso delle diverse fasi del procedimento tanto che si è affermato (Sez. 6, n. 20304 del 30/03/2017, Sinesi, Rv. 269957) che, quando si applica la misura cautelare nei modi e nei tempi previsti dall'art. 275, comma 1-bis, cod. proc. pen., e quindi nei confronti del condannato, in primo grado, per il delitto di associazione di tipo mafioso, valgono le stesse presunzioni previste dall'art. 275, comma 3, richiamate dallo stesso comma 1-bis, al pericolo di fuga ed al pericolo di reiterazione delle condotte.5. Risulta, pertanto, esaustiva la motivazione del Tribunale là dove ha evidenziato che nessuna incidenza assume il decorso del tempo, visto che i fatti sono relativi al 2020, essendosi il Tribunale del riesame già espresso in termini piuttosto severi quanto a contributo partecipativo al sodalizio mafioso e alla necessità di salvaguardare le esigenze cautelari; detti elementi sono stati ribaditi dall'appello cautelare tanto che la Corte di appello aveva confermato la condanna in ordine alla contestata partecipazione alla associazione mafiosa. Ineccepibile, pertanto, si rivela la parte della decisione in cui il Tribunale ha osservato, con motivazione coerente e completa, che, in assenza di alcun segno di resipiscenza o presa di distanza da parte del Domingo dal sodalizio mafioso, dovesse essere escluso il venir meno del pericolo di reiterazione e la conseguente possibilità di concedere la misura degli arresti domiciliari in luogo differente da quello in cui si sono svolti i fatti. 6. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. 7. L'attuale stato cautelare cui è sottoposto il ricorrente impone, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., la trasmissione del presente provvedimento a cura della Cancelleria al Direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti di cui al comma 1-bis dell'art. cit. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempi
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