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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 novembre 1973

Cassazione n. 05790/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/11/1973 avverso la sentenza del 06/12/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 38548/2024 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla mancanza della stessa in merito alla chiesta esclusione dell'aggravante contestata.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il motivo in questione non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scandito da necessaria cri- tica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei cor- relati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto es- senziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassa- zione).

3. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motiva- zione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità.

I giudici del gravame del merito, dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto — ed in particolare che l'imputato doveva essere sicuramente a conoscenza dell'obbligo di comunicare tutte le variazioni di reddito rilevanti dopo aver firmato l'istanza per l'ammissione al beneficio, e a mag- gior ragione per la rilevanza dell'importo doveva porsi il dubbio sulla necessità di dichiararle, non facendole si è assunto il rischio di violare l'obbligo, non potendo, peraltro sostituirsi alla dichiarazione gli atti difensivi redatti dal difensore nell'am- bito del giudizio civile cui l'ammissione inerisce ne la dichiarazione resa dal difen- sore stesso all'udienza del 26 marzo 2019, essendo anche scaduto il termine pre- visto per la suddetta dichiarazione — danno motivatamente conto della sussi- stenza della contestata aggravante in quanto pare indubbio che, ottenuta l'am- missione al beneficio il 3 marzo 2015, l'imputato abbia mantenuto indebitamente lo stesso in ragione della mancata comunicazione della variazione reddituale.

4. Né può porsi in questa sede la questione di un'eventuale declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della manife- sta infondatezza del ricorso.N. 38548/2024 R.G.

La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen (così Sez.

Un. n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez.

Un., n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez.

Un. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv. 256463).

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/11/1973 avverso la sentenza del 06/12/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 38548/2024 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla mancanza della stessa in merito alla chiesta esclusione dell'aggravante contestata. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. Il motivo in questione non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scandito da necessaria cri- tica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei cor- relati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto es- senziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassa- zione). 3. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motiva- zione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito, dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto — ed in particolare che l'imputato doveva essere sicuramente a conoscenza dell'obbligo di comunicare tutte le variazioni di reddito rilevanti dopo aver firmato l'istanza per l'ammissione al beneficio, e a mag- gior ragione per la rilevanza dell'importo doveva porsi il dubbio sulla necessità di dichiararle, non facendole si è assunto il rischio di violare l'obbligo, non potendo, peraltro sostituirsi alla dichiarazione gli atti difensivi redatti dal difensore nell'am- bito del giudizio civile cui l'ammissione inerisce ne la dichiarazione resa dal difen- sore stesso all'udienza del 26 marzo 2019, essendo anche scaduto il termine pre- visto per la suddetta dichiarazione — danno motivatamente conto della sussi- stenza della contestata aggravante in quanto pare indubbio che, ottenuta l'am- missione al beneficio il 3 marzo 2015, l'imputato abbia mantenuto indebitamente lo stesso in ragione della mancata comunicazione della variazione reddituale. 4. Né può porsi in questa sede la questione di un'eventuale declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della manife- sta infondatezza del ricorso.N. 38548/2024 R.G. La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen (così Sez. Un. n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. Un., n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez. Un. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv. 256463). 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de
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