CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20560/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 43315/2022 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di L'Aquila, in riforma della sentenza del Tribunale di Avezzano, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 349 cod. pen. ed ha rideterminato la pena per il reato di cui agli artt. 56, 624 e 625 n. 2 in mesi sei di reclusione ed euro 120 di multa, eliminando il beneficio della sospensione condizionale della pena; Rilevato che il motivo unico di ricorso — con cui il ricorrente lamenta l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen. - è inammissibile perché manifestamente infondato, in quanto correttamente la Corte di merito ha ritenuto che il distacco stesso del sedile dal veicolo costituisca una forma di violenza sulle cose, rendendo necessario un intervento atto a ripristinarne la funzione originaria. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, l'aggravante della violenza si realizza tutte le volte in cui il soggetto, per commettere il fatto, manomette l'opera dell'uomo posta a difesa o a tutela del suo patrimonio in modo che, per riportarla ad assolvere la sua originaria funzione, sia necessaria un'attività di ripristino, cosicché essa non è configurabile ove l'energia spiegata sulla cosa, mediante la sua forzatura, non determini una manomissione, ma si risolva in una semplice manipolazione che non implichi alcuna rottura, guasto, danneggiamento, trasformazione o mutamento di destinazione, per cui sia necessaria un'attività di ripristino (Sez. 5, n. 19937 del 15/04/2021, Masucci, Rv. 281108, in motivazione; Sez. 5, n. 11720 del 29/11/2019, dep. 2020, Romeo, Rv. 279042; Sez. 5, n. 7267 del 08/10/2014, dep. 2015, Rv. 262547; Sez. 4, n. 57710 del 13/11/2018, Vales, Rv. 274771). Rilevato inoltre che lo stesso motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. - Così deciso in Roma