CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 giugno 2026
Cassazione n. 18757/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
empore, rappresentato e difeso, in ragione di procuraspeciale e nomina poste in calce al controricorso, congiuntamente edisgiuntamente, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale NDRNTN 72E22 I163 X) e [OSCURATO:PERSONA] d'Oranges (codicefiscale [OSCURATO:PERSONA] 70L46 F839 X).- RICORRENTE –[OSCURATO:PERSONA] S.P.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), cui èsubentrata [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata eNumero registro generale 4442/2023Numero sezionale 3758/2026Numero di raccolta generale 18757/2026Data pubblicazione 09/06/2026difesa, in forza di procura speciale e nomina poste in calce allacomparsa di costituzione depositata il 4 dicembre 2024, dagli avv.tiLaverda (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 66T46 L157 Z).- CONTRORICORRENTE –per la cassazione della sentenza n. 5326/17/2022 della Commissionetributaria regionale della Campania, depositata in data 12 luglio 2022,non notificata.UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 30 aprile 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La controversia riguarda il «canone sostitutivo dell’impostacomunale sulla pubblicità» relativo all’anno 2016, di cui all’avviso diaccertamento indicato in atti, richiesto dal Comune di Napoli conriferimento a plurimi impianti pubblicitari realizzati dalla contribuentesul suolo comunale.2. Con l’impugnata sentenza la Commissione tributaria regionaledella Campania rigettava l’appello proposto dal Comune di Napoliavverso la sentenza n. 5795/36/2021 della Commissione tributariaprovinciale di Napoli, affermando quanto segue:- «Il Comune di Napoli con delibera consiliare n. 419/99 haapprovato il Regolamento recante il Piano Generale degli ImpiantiPubblicitari (di seguito brevemente PGI), suddividendo il territorio inzone, assoggettando l'esercizio delle attività pubblicitarie adautorizzazione onerosa» (così nella sentenza impugnata), stabilendocon ordinanza sindacale n. 223 del 31 dicembre 2001 le relativetariffe;Numero registro generale 4442/2023Numero sezionale 3758/2026Numero di raccolta generale 18757/2026Data pubblicazione 09/06/2026- «La sentenza TAR Campania n. 9438/2004, passata in giudicato,ha annullato l’ordinanza sindacale n. 223 del 31.12.2001 del [OSCURATO:PERSONA] […]» (così nella sentenza impugnata);- «La ricostruzione va in ogni caso operata procedendo adun’interpretazione letterale e sistematica del PGI il cui art. 1 comma 1prevede l'esclusione sul territorio comunale dell'imposta pubblicitariadi cui al capo I del d.lgs. 507/93 dal 1-1-02; b) l'art. l comma 2prevede che" tutti i mezzi pubblicitari disciplinati dal presente pianovengono ritenuti incidenti sull'arredo urbano e sull'ambiente cosìcome previsto all'art. 62 lett. a d. lgs. 446/97"; c) l'art. l comma 3prevede che " dal 1-1-00 verrà determinato un canone per il rilascioed il rinnovo dell'autorizzazione sulla base delle seguenti tariffedeterminate attraverso i parametri di cui alla lett. d) comma 2, art.62del d.lgs 446/97. Tale tariffa verrà applicata nella misura del 20% peri mezzi pubblicitari su beni privati ex art. f art. 62 d.lgs.446/97"; d)l'art. 3 prevede che "in sostituzione della tassa per l'occupazione dispazi su aree pubbliche abolita dal 1-1-99 con d.lgs.446/97 vienedeterminato un canone espresso in metri quadri, non di proiezionema di superficie pubblicitaria. Tale canone dal 1-1-02 verrà accorpatoal canone sostitutivo dell'imposta comunale sulla pubblicità"; l'art. 5prevede " L'imposta rimane dovuta nella misura e nei modi stabilitidal d.lgs 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni e verrà,successivamente sostituita con un canone, ai sensi dell'art. 62 deld.lgs. 446/97"; t) l'art. 6 prevede che " il pagamento del canoneprevisto ex art. 62 l. 446/97, laddove non sia convertito in prestazionialternative dovrà essere effettuato al Comune di Napoli mediante ilversamento al Servizio di [OSCURATO:PERSONA]» (così nella sentenzaimpugnata);Numero registro generale 4442/2023Numero sezionale 3758/2026Numero di raccolta generale 18757/2026Data pubblicazione 09/06/2026- proprio la lettera dall’art. 3, Titolo VI, del PGI del 1999(rubricato “Canone per la locazione dei luoghi pubblici necessariall’installazione degli impianti”, secondo cui «In sostituzione dellatassa per l’occupazione di spazi su aree pubbliche abolita dal1.1.1999, con D. Lgs. 446/97 e conseguentemente solo per coloroche occupano aree del demanio o del patrimonio indisponibile delComune ovvero, per parti di strada comunque situate all’interno delcentro abitato viene determinato un canone espresso in metriquadrati, non di proiezione ma di superficie pubblicitaria. Tale canonedal 1.1.2002 verrà accorpato al canone sostitutivo dell’impostacomunale sulla pubblicità”») consente, per l’evidenza del terminesostituzione, la qualificazione del canone come sostitutivo dell’I.C.P.:con decorrenza dal 1° gennaio 2002 e, dunque, la soppressionedell'applicazione dell’I.C.P. con il C.I.M.P, nel quale si sarebbeaccorpato il canone per l'occupazione di spazi pubblici disciplinatodall'art. 62 comma 2 sovra citato;- la sentenza del T.A.R. Campania n. 9438/2004 aveva ritenutoche il canone patrimoniale è sostitutivo dell’I.C.P.;- «In conclusione, il tributo di cui si discute deve identificarsi con ilCIMP ex art. 62 del D. Lgs. n. 446/97, la cui tariffa comprende perlegge anche la tassazione dell’occupazione di suolo pubblico e che,per tale ragione, può superare, ma non di oltre il 25% in più, latariffa/mq dell’ICP che sostituisce e deve essere ridotta di almeno unterzo ove l’impianto ricada su suolo privato. Si tratta di regimitributari alternativi che si differenziano in quanto mentre la primacopre solo la tassazione della pubblicità e per questo non escludeanche la tassazione dell’occupazione di suolo pubblico; il secondosostituisce l’imposta includendo anche la tassazione dell’occupazionedi suolo pubblico del manufatto (id est della locazione perNumero registro generale 4442/2023Numero sezionale 3758/2026Numero di raccolta generale 18757/2026Data pubblicazione 09/06/2026l’installazione degli impianti pubblicitari che altrimenti verrebbeindebitamente duplicata). Tesi peraltro ribadita di recente (sia pure invia incidentale) da Cass. sent. n.2185/20 in cui si evidenzia che lasoglia del 25% delle tariffe stabilite per l'imposta sulla pubblicitàdall'art. 62 comma 2 deve essere calcolata includendo anche"l'eventuale uso di aree comunali, ossia il canone o la tassa di uso ditali aree» (così nella sentenza impugnata).3. Con ricorso notificato il 10 febbraio 2023 il Comune di Napoliproponeva ricorso per cassazione, chiedendo l’annullamento dellasentenza impugnata sulla base di un unico motivo di impugnazione,successivamente illustrato con memoria ex art. 380-bis. 1. c.p.c.4. La contribuente depositava controricorso in data 21 marzo2023, successivamente depositando la memoria di cui all’art. 380-bis.1. c.p.c., chiedendo il rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unica censura il Comune ha dedotto, con riferimentoall’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 62d.lgs. n. 446/1997 e 9, comma 7, d.lgs. n. 507/1993, premettendoche il Piano Generale degli Impianti pubblicitari (P.G.I.) è statoespressamente previsto dall'art. 3, comma 3, d.lgs. n. 507/1993 eche le norme di Attuazione di detto piano hanno stabilito, all’art. 5,che «L'imposta rimane dovuta nella misura e nei modi stabiliti dal D.Lvo n. 507/93 e successive modifiche e integrazioni, e verrà,successivamente, sostituita con un canone, ai sensi dell'art. 62 del D.Lvo 446/97», mentre l’art. art. 2, comma 1, del Titolo VII del P.G.I.(norme transitorie), rubricato «Modalità di soppressione dell'impostasulla pubblicità», ha previsto che «il Comune si riserva di approvareNumero registro generale 4442/2023Numero sezionale 3758/2026Numero di raccolta generale 18757/2026Data pubblicazione 09/06/2026entro e non oltre l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] la normativa di attuazione previstadall'art. 62 del d. lgs 446/97».Ciò per sostenere che una lettura coordinata, delle Norme diAttuazione del P.G.I. consente, di inquadrare correttamente ilcontenuto dell'art. 1 del Titolo VI, qualificandolo per quello che essoeffettivamente rappresenta: vale a dire un obiettivo programmaticodell'ente che, per essere reso giuridicamente efficace ed operativo,aveva la necessità dell'approvazione di un apposito regolamento, chenon può essere confuso con il P.G.I.Il Comune ha aggiunto che il Piano Generale degli ImpiantiPubblicitari ha applicato l'art. 9, comma 7, d.lgs. n. 507/93, cheprevede siffatto canone locativo in aggiunta all'imposta di pubblicità,da considerarsi quale canone concessorio per la sottrazione all'usogenerale, in favore dell'uso temporaneo privato, di segmenti deldemanio comunale e che l'unica sommatoria operatadall'Amministrazione comunale di Napoli è quella relativa alpagamento dell'imposta di pubblicità con quella del canone dilocazione degli impianti pubblicitari.Ciò perché, con la deliberazione consiliare n. 419/1999, si eradato luogo all'introduzione del c.d. canone sostitutivo dell'impostacomunale di pubblicità e delle affissioni, che include la mai abrogataimposta comunale sulla pubblicità ed un canne concessorio, chesancisce la corrispettività dell'ulteriore prestazione pecuniaria a frontedella locazione dei luoghi pubblici destinati agli impianti, parametratoalle relative superfici, il tutto in termini compatibili come confermatodalla dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n.21545/2017.Numero registro generale 4442/2023Numero sezionale 3758/2026Numero di raccolta generale 18757/2026Data pubblicazione 09/06/2026In definitiva, non si sarebbe registrato alcun aumento dell'impostadi pubblicità, ma solo un legittimo aumento del canone concessorio.Ancora il Comune ha posto in rilievo che l'annullamentodell'ordinanza n. 223/2001 (di aumento delle tariffe) ad opera delT.A.R. Campania con sentenza n. 9438/04, non aveva comportatol'illegittimità delle tariffe precedentemente approvate dal Comune diNapoli, non oggetto di impugnazione e che il motivodell'annullamento dell'ordinanza era stato il difetto di dimostrazionedelle modalità, attraverso le quali il canone di pubblicità era statoaccorpato al canone per la locazione di luoghi pubblici, in modo chevenisse dimostrata la conformità delle tariffe a quelle a suo tempodeliberate nel 1999 (e la cui applicazione a regime era stata differitaal 01.01.2002) con ciò quindi annullando solo la conversione in eurodisposta in detta ordinanza.In definitiva, a dire del Comune, la sentenza impugnata avrebbecompiuto «un'inesatta applicazione del C.I.M.P., in violazione delquadro normativo statale vigente e di quello regolamentarecomunale, da cui si desume che:- il Comune di Napoli non ha mai regolamentato il CIMP;- ha legittimamente introdotto, in aggiunta all'Imposta diPubblicità, un canone di concessione per la locazione degli spazipubblici di installazione degli impianti pubblicitari, avvalendosi deldisposto di cui all'art. 9 comma 7 del D.lvo n.507/93;- la soglia del 25% quale limite da non superare, è stabilitarelativamente alla parte tributaria del prelievo, ossia alla tariffa CIMPo ICP, ma da nessuna normativa è dato evincere, come invece fa laCTR, che la soglia del 25% riguardi la somma di ICP/CIMP e Canonedi concessione degli spazi pubblici» (così nel ricorso).Numero registro generale 4442/2023Numero sezionale 3758/2026Numero di raccolta generale 18757/2026Data pubblicazione 09/06/20262. Il ricorso va accolto, subito respingendo le preliminari eccezionidi inammissibilità del ricorso sollevata dalla società, osservando che:- le questioni poste non attengono ad accertamenti fattuali, ma aprofili inerenti la valutazione giuridica del contenuto degli atti (anchedi normazione secondaria) che hanno disciplinato la materiacontroversa;- il contenuto rilevante di detti atti è stato riportato in parte nellasentenza impugnate e, secondo quanto di interesse per il Comune,nel ricorso;- il motivo risulta specifico, avendo confutato, con idoneoapparato argomentativo, le ragioni si cui si è basata la pronunciaimpugnata;- non è vero che nessuna critica è stata mossa alla predettasentenza del T.A.R., come reso evidente dal resoconto che precede,che rende evidente le ragioni per quali il Comune ha ritenuto nonrilevante la statuizione del giudice amministrativo, siccome limitata alreputato difetto di motivazione dell’ordinanza n. 223/2001.- il ricorso non è inammissibile ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.,tenuto conto della sottoindicata giurisprudenza formatasi sullaproblematica in rassegna.3. Il tema in questione ha costituito oggetto di recente e ripetutoesame da parte di questa Corte (v. Cass., Sez. T., 5 luglio 2023, n.19017; Cass., Sez. T., 14 luglio 2023, n. 20218; Cass., Sez. T., 23giugno 2025, n. 16850; Cass., Sez. T., 10 dicembre 2025, n. 32157;Cass., Sez. T., 16 dicembre 2025, n. 32838, cui adde, da ultimo,Cass., Sez. T., 1° giugno 2026, nn. 17175 e 17176).Numero registro generale 4442/2023Numero sezionale 3758/2026Numero di raccolta generale 18757/2026Data pubblicazione 09/06/20263.1. Va, sul punto, richiamata la normativa secondaria diriferimento ben nota alle parti; e, dunque, in particolare:- le deliberazioni del Consiglio comunale di Napoli n. 80 del 26febbraio 1998 e n.5 dell’11maggio 2001 con cui venne maggiorata latariffa relativa all’I.C.P.M.;- la deliberazione del Consiglio comunale n. 296 del 24 settembre1999, confermata dalla deliberazione del medesimo Consiglio n. 419del 15 ottobre 1999, con cui venne approvato il Piano Generale degliImpianti (P.G.I.);- le norme di attuazione del P.G.I. che avevano previsto, all’art. 3,un canone espresso in metri quadrati, non di proiezione, ma disuperficie pubblicitaria, da accorpare al canone sostitutivodell’imposta comunale sulla pubblicità, con previsione che dal 1°gennaio 2002 veniva accorpato al canone sostitutivo dell’impostacomunale sulla pubblicità;- la disposizione resa dal Dirigente del Servizio di PoliziaAmministrativa presso il [OSCURATO:PERSONA] dell’11maggio 2001, n. 5, con cui veniva confermata la tariffa di £38.400/mq. fino al 31 dicembre 2001 e disapplicate, sino al 31dicembre 2001, le tariffe commisurate alla superficie pubblicitaria,chiarendo «la non assimilabilità del canone istituito dal Comune diNapoli al canone sostitutivo della TOSAP»;- la sentenza del T.A.R. della Campania, Sez. 3^, del 14 giugno2004, n. 9438 (poi passata in giudicato) che aveva annullatol’ordinanza sindacale n. 223 del 31 dicembre 2001, la quale avevaordinato l’approvazione delle tariffe in euro dei canoni pubblicitari in2002 dal Piano Generale degli Impianti.Numero registro generale 4442/2023Numero sezionale 3758/2026Numero di raccolta generale 18757/2026Data pubblicazione 09/06/20263.2. Ciò posto, vanno qui ribadite le ragioni già espresse dallemenzionate pronunce, ai cui contenuti pure si rimanda, confermando,in assenza di argomenti contrari, quanto segue:- la sostituzione dell'imposta comunale sulla pubblicità (I.C.P.), dicui al d.lgs. n. 507/1993, con il canone per l'installazione dei mezzipubblicitari (C.I.M.P.), di cui all'art. 62 d.lgs. n. 446/1997, postulal'imprescindibile emanazione di un apposito regolamento dalcontenuto conforme ai criteri previsti dal comma 2 del citato art. 62,la cui carenza non può essere supplita dall'eventuale approvazionedel piano generale degli impianti pubblicitari (P.G.I.), che è attogenerale non normativo, con funzione autonoma e distinta dalregolamento, nonostante la previsione in esso contenuta, cui va- in difetto del citato regolamento, l'imposta comunale sullapubblicità (I.C.P.) continua a trovare applicazione secondo le tariffevigenti ratione temporis ed è cumulabile, oltre che con la tassa perl'occupazione di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.) o con il canoneper l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.), anche con ilcanone concessorio per l'occupazione di spazi pubblici, senza lalimitazione prevista dall'art. 62, comma 2, lett. d), d.lgs. n.446/1997, nel testo novellato dall'art. 10, comma 5, lett. b), dellalegge n. 448/2001;- la carenza del regolamento istitutivo del canone perl'installazione dei mezzi pubblicitari (C.I.M.P.) e l’annullamento insede giudiziale, da parte del giudice amministrativo, della tariffacorrispondente al canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari(C.I.M.P.) impedivano l’operatività, dall’1 gennaio 2002, della relativadisciplina [secondo la previsione della delibera approvativa del pianogenerale degli impianti pubblicitari (PGI)], consentendo l’ultrattivitàNumero registro generale 4442/2023Numero sezionale 3758/2026Numero di raccolta generale 18757/2026Data pubblicazione 09/06/2026della previgente disciplina dell’imposta comunale sulla pubblicità(I.C.P.), alla quale l’atto impositivo dovrà essere riferito, al di là delnomen iuris adoperato per l’indicazione del tributo, in ragionedell’alternatività sancita dall’art. 62 d.lgs. n. 446/1997, tra l’impostacomunale sulla pubblicità (I.C.P.) ed il canone per l'installazione deimezzi pubblicitari (C.I.M.P.);- quanto all’esigibilità, a titolo di I.C.P., per l’anno di riferimento,degli incrementi tariffari deliberati ai sensi dell’art. 11, comma 10,d.lgs. n. 449/1997, va dato conto della previsione dell’art. 1, comma739, della legge n. 208/2015, secondo cui «L'articolo 23, comma 7,del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, conmodificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nella parte in cuiabroga l'articolo 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n.449, relativo alla facoltà dei Comuni di aumentare le tariffedell'imposta comunale sulla pubblicità, ai sensi e per gli effettidell'articolo 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212, si interpreta nelsenso che l'abrogazione non ha effetto per i Comuni che si erano giàavvalsi di tale facoltà prima della data di entrata in vigore delpredetto articolo 23, comma 7, del decreto-legge n. 83 del 2012»;- detta norma va intesa, alla luce dell’interpretazione offertanedalla sentenza della Corte Costituzionale n. 15 del 30 gennaio 2018,nel senso che anche gli aumenti tariffari deliberati dai Comuni primadel 26 giugno 2012 possano avere efficacia soltanto fino al 31dicembre 2012, ripristinandosi a partire dall’1 gennaio 2013 il regimedelle “tariffe base” di cui all’art. 12 del d.lgs. 15 novembre 1993, n.507;- ne consegue la nullità degli avvisi di accertamento per l’impostacomunale di pubblicità (I.C.P.) che – anche sotto l’illegittimopredicato di canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (C.I.M.P.)Numero registro generale 4442/2023Numero sezionale 3758/2026Numero di raccolta generale 18757/2026Data pubblicazione 09/06/2026- abbiano fatto applicazione delle tariffe maggiorate con decorrenzadall’anno 2013, ancorché deliberate prima del 26 giugno 2012;- per il resto, in linea di principio, si è osservato (v. Cass., Sez. T.,14 luglio 2023, n. 20218, ripresa da Cass., Sez. T., 16 dicembre2025, n. 32838 e poi da Cass., Sez. T.,1° giugno 2026, nn. 17175 e17176) che il prelievo tributario alternativo per imposta comunalesulla pubblicità (I.C.P.) ovvero per canone per l’installazione deimezzi pubblicitari (C.I.M.P.) è cumulabile con il canone concessorionon tributario, data la diversità del titolo di pagamento e consideratoche lo stesso legislatore ha espressamente stabilito per l'impostacomunale sulla pubblicità (I.C.P.), all'art. 9, comma 7, d.lgs. n.507/1997, che l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non escludequella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche,nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessionecommisurati, questi ultimi, alla effettiva occupazione del suolopubblico del mezzo pubblicitario;- la diversità dei presupposti rende cumulabili anche i tributialternativi I.C.P./C.I.M.P., da un lato, e i prelieviT.O.S.A.P./C.O.S.A.P., alla luce della disciplina normativa (art. 9,comma 7, d.lgs. n. 507/1997; come modificato dal comma 55dell'art. 145 della legge n. 388/2000) e prevede, anzi, che la tariffadel C.I.M.P. sia «comprensiva» della T.O.S.A.P. o del C.O.S.A.P.(comma 2, lett. d, dell'art. 62 d.lgs. n. 446/1997; lettera modificatadal comma 5, lett. b), dell'art. 10 della legge n. 448/2001) (cfr., sulpunto, Cass. Sez. T., 10 dicembre 2025, n. 32157; Cass., Sez. T., 16dicembre 2025, n. 32838; Cass., Sez. 5^, 5 novembre 2004, n.21215; Cass., Sez. 5^, 27 ottobre 2006, n. 23244; Cass., Sez. 5^,15 settembre 2009, nn. 19841, 19842 e 19843; Cass., Sez. 5^, 5luglio 2017, nn. 16538, 16539 e 16540; Cass., Sez. 2^, 3 maggioNumero registro generale 4442/2023Numero sezionale 3758/2026Numero di raccolta generale 18757/2026Data pubblicazione 09/06/20262018, n. 10499; Cass., Sez. 5^, 18 febbraio 2020, n. 4078, cui adde,Cass., Sez. T, 1° giugno 2026, nn. 17175 e 17176);- la deliberazione adottata dal Consiglio Comunale il 26 febbraio1998, n. 8, tuttora in vigore, per il suo contenuto, non attiene né allaT.O.S.A.P. di cui agli 38 e 39 d.lgs. n. 507/1993, né al prelievo dinatura non tributaria (Corte Cost., 14 marzo 2008, n. 64; CorteCost., 8 maggio 2009, n. 141) denominato C.O.S.A.P., non essendomai richiamati, neppure indirettamente, nella suddetta deliberazione,la quale si riferisce, invece, alle ipotesi di concessione peroccupazione (di suoli e aree pubbliche, sia pure limitatamenteall'occupazione mediante impianti pubblicitari) poste a base deisuddetti prelievi, ma che con essi non si identificano, comedimostrato dalla previsione legislativa della detraibilità dall'importodovuto per T.O.S.A.P./C.O.S.A.P. dell'ammontare del canoneconcessorio «riscosso» (v. art. 63, comma 3, d.lgs. n. 446/1997);- gli artt. 1 e 2 del regolamento comunale per l’applicazionedell’imposta comunale sulla pubblicità (I.C.P.) avevano previsto, exart. 9, comma 7, d.lgs. n. 507/1993, un canone per la locazione degliimpianti pubblici, espresso in mq. di proiezione pubblicitaria edeterminato a seconda delle zone di installazione in aggiunta allavecchia imposta sulla pubblicità, anche dopo l’1 gennaio 2002, nonessendo stata approvata (con l’adozione di una nuova tariffa, dopol’annullamento della tariffa contra legem da parte del giudiceamministrativo) la normativa di attuazione ex art. 62 d.lgs. n.446/1997, per l’introduzione del C.I.M.P., a prescindere dalla merariserva del Comune di Napoli sulla sua adozione con decorrenza dall’1gennaio 2002;- pertanto, non essendo stato ancora adottato il canone perl’installazione dei mezzi pubblicitari (C.I.M.P.) e restando ancora inNumero registro generale 4442/2023Numero sezionale 3758/2026Numero di raccolta generale 18757/2026Data pubblicazione 09/06/2026vigore l’imposta comunale sulla pubblicità (I.C.P.), dopol’annullamento dell’ordinanza adottata dal Sindaco il 31 dicembre2001, n. 223, da parte del giudice amministrativo (con sentenzapassata in giudicato), il limite fissato dall’art. 62, comma 2, lett. d),d.lgs. n. 446/1997 (nel testo novellato dall'art. 10, comma 5, lett. b),della legge n. 448/2000), non poteva valere anche per ladeterminazione del canone per l’occupazione di spazi pubblici, di cuila contribuente era obbligata alla corresponsione in aggiuntaall’imposta comunale sulla pubblicità (I.C.P.).4. Per le suddette ragioni, la censura in esame va accolta,osservando, in conclusione ed in sintesi, per quanto più direttamenterileva, che i principi rilevanti ed applicabili alla fattispecie in rassegnavanno così ricapitolati:a). gli aumenti tariffari deliberati dai Comuni prima del 26 giugno2012 possono avere efficacia soltanto fino al 31 dicembre 2012,ripristinandosi a partire dall’1 gennaio 2013 il regime delle “tariffebase” di cui all’art. 12 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, conconseguente nullità degli avvisi di accertamento per l’impostacomunale di pubblicità (ICP) che abbiano fatto applicazione delletariffe maggiorate con decorrenza dall’anno 2013, ancorchédeliberate prima del 26 giugno 2012;b). la carenza del regolamento istitutivo del canone perl'installazione dei mezzi pubblicitari (C.I.M.P.) impediva l’operatività,dall’1 gennaio 2002, della relativa disciplina [secondo la previsionedella delibera approvativa del piano generale degli impiantipubblicitari (P.G.I.) e relativa norma di attuazione], consentendol’ultrattività della previgente disciplina dell’imposta comunale sullapubblicità (I.C.P.), alla quale l’atto impositivo dovrà essere riferito;Numero registro generale 4442/2023Numero sezionale 3758/2026Numero di raccolta generale 18757/2026Data pubblicazione 09/06/2026c). con la perdurante applicazione dell’imposta comunale sullapubblicità (I.C.P.), restava operativa, ex art. 9, comma 7, d.lgs. n.507/1993, il canone per la locazione degli impianti pubblici espressoin mq. di proiezione pubblicitaria e determinato a seconda delle zonedi installazione in aggiunta alla vecchia imposta sulla pubblicità,anche dopo l’1° gennaio 2002, non potendo trovare applicazione ilmetodo di calcolo di cui all’art. 3 delle norme di attuazione del P.G.I.,il quale presupponeva l’operatività del C.I.M.P., qui negata per leragioni sopra esposte.5. Va aggiunto che non preclude la soluzione che precedeutilmente essere invocato alcun giudicato sulla base della citatasentenza del T.A.R.E ciò, intanto perché della pronuncia ha riguardato l’annullamento(per difetto di motivazione) dell’ordinanza del Comune di Napoli del31 dicembre 2001, con cui erano state approvati gli aumenti tariffari,laddove il riferimento al rilievo del giudice amministrativo secondo ilquale il Comune aveva esercitato la facoltà di sostituire l’imposta(I.C.P.) con un altro sistema evidenzia un obiter dictum noncoessenziale alle ragioni dell’annullamento del menzionato, diverso,In ogni caso, la differente valutazione operata dalla Commissioneregionale non può reputarsi impedita dall’invocato giudicato esternoamministrativo, giacchè l'attività interpretativa delle norme giuridichecompiuta da un giudice, in quanto consustanziale allo stesso eserciziodella funzione giurisdizionale, non può mai costituire limite all’attivitàesegetica esercitata da un altro giudice, dovendosi richiamare a talproposito il distinto modo in cui opera il vincolo determinato dallaefficacia oggettiva del giudicato ex art. 2909 c.c., rispetto a quelloimposto, in altri ordinamenti giuridici, dal principio dello "stareNumero registro generale 4442/2023Numero sezionale 3758/2026Numero di raccolta generale 18757/2026Data pubblicazione 09/06/2026decisis" (cioè del-precedente giurisprudenziale vincolante"), che nontrova riconoscimento nell'attuale ordinamento processuale (cosìCass., Sez. V, 7 aprile 2022, n. 11331, che richiama Cass., Sez. 5, 21ottobre 2013, n. 23723; Cass., Sez. 5, 15 luglio 2016, n. 14509 eCass., Sez. T., 1° giugno 2021, n. 15215, cui adde, Cass., Sez. I, 4gennaio 2024, n. 211 e Cass., Sez. T., 5 marzo 2024, n. 5822).Difatti, l’interpretazione e l’individuazione della norma giuridicaposta a fondamento della pronuncia sulla domanda/eccezione nonlimitano il giudice dell'impugnazione nell'esercizio del suo potere diindividuare ed interpretare la disposizione applicabile al casocontroverso e non sono, quindi, suscettibili di passare in giudicatoautonomamente dalla domanda o dal capo di essa cui si riferiscono,assolvendo ad una funzione meramente strumentale rispetto alladecisione (così sempre, Cass. Sez. V, 7 aprile 2022, n. 11331, cherichiama Cass. I sez. 29 aprile 1976 n 1531; Cass., Sez. L., 23dicembre 2003, n. 19679; Cass. Sez. III, 20 ottobre 2010, n,216561; Cass., Sez. V, 21 ottobre 2013, n. 23723 e nello stessoCass., Sez. T. 23 marzo 2023, n. 8417).Come, del resto, pure chiarito dalla giurisprudenza amministrativasecondo cui «la sentenza del T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 14giugno 2004, n. 9438 […], non essendo resa in materia tributaria,non può assumere l’autorità di cosa giudicata in relazione aipresupposti del rapporto giuridico tributario in quanto tale» (v. Cons.Stato, 3 luglio 2024, n. 5906).Vero è, piuttosto, che l’annullamento della predetta deliberacomunale da parte del giudice amministrativo ha avuto efficaciacaducatoria erga omnes, rimuovendone ex tunc la valenza normativa,ben oltre i limiti soggettivi dell’art. 2909 c.c., qui, pertanto, invocatoin termini non pertinenti.Numero registro generale 4442/2023Numero sezionale 3758/2026Numero di raccolta generale 18757/2026Data pubblicazione 09/06/2026Ne deriva, però - diversamente dalle aspettative coltivate alriguardo dalla contribuente – che l’annullamento della ritenuta tariffaC.I.M.P. da parte del giudice amministrativo ha, in ogni caso,impedito l’operatività, dall’1 gennaio 2002, della relativa disciplina(secondo la previsione della delibera approvativa del P.G.I.),consentendo, quindi anche per tale via, l’ultrattività della previgentedisciplina dell’I.C.P. (v., sul punto, Cass., Sez. T., 5 luglio 2023, n.19017, richiamata da Cons. Stato, 3 luglio 2024, n. 5906 cit.).Medesime ragioni valgono in relazione al giudicato amministrativodi cui alla sentenza n. 1183/2023 del TAR Campania, che ha ribaditole ragioni della precedente sentenza n. 9438/2004, annullando gliaumenti tariffari disposti a decorrere dal 1° gennaio 2019.6. La pronuncia impugnata non ha fatto applicazione di taliprincipi per cui va cassata per un nuovo accertamento con il qualedeterminare la pretesa fiscale in base ai suddetti principi.La causa va dunque rinviata alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Campania, in diversa composizione, anche perregolare le spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia lacausa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania,in diversa composizione, anche per la disciplina delle spese del giudiziodi legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 aprile 2026.IL PRESIDENTELiberato Paolitto