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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 gennaio 2023

Cassazione n. 10645/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4027/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, Via M. Dionigi 57, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ora elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 34, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 7241/2017 depositata il 16.11.2017, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11.1.2023 dal [OSCURATO:PERSONA] Scotti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto di citazione notificato il 23.5.2006 [OSCURATO:PERSONA], unitamente ad altri 16 attori, convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., esponendo di aver con essa stipulato un contratto di conto corrente con deposito titoli per la prestazione di servizi di investimento e accessori e di aver acquistato obbligazioni emesse dalla società Cirio, su consiglio del promotore finanziario.

In particolare, [OSCURATO:PERSONA], allegò di aver acquistato il 7.3.2002 75.000 obbligazioni Cirio D/M per un importo di C 75.234,00, nonché altre 75.000 obbligazioni Cirio D/M per un importo di C 74.805,82 e il 12.3.2002 altre 75.000 obbligazioni Cirio D/M per un importo di C 75.811,30, nonché altre 75.000 obbligazioni Cirio D/M per un importo di C 74.805,62, il tutto con investimento complessivo di C 300.656,94; il sig.[OSCURATO:PERSONA] lamentò, al pari degli altri attori, che la Banca non aveva assolto l'obbligo di informarlo in ordine alle caratteristiche delle obbligazioni Cirio e la situazione di conflitto di interessi in cui versava l'intermediario finanziario.

Gli attori chiesero l'accertamento della responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] e la sua condanna al risarcimento dei danni per le perdite subite e, in alternativa, la dichiarazione di nullità o l'annullamento degli ordini di acquisto con la condanna della convenuta alla restituzione delle somme versate.

Con sentenza del 3.6.2011 il Tribunale ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] a risarcire tutti gli attori, con l'eccezione di due di essi e cioè [OSCURATO:PERSONA] e appunto [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso la predetta sentenza di primo grado hanno proposto appello [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a cui ha resistito l'appellata Fideuram.In corso di causa [OSCURATO:PERSONA] e l'appellata Fideuram hanno reciprocamente rinunciato agli atti con la conseguente estinzione del giudizio quanto al loro rapporto processuale.

Il processo è stato interrotto per il decesso di [OSCURATO:PERSONA] ed è stato riassunto dalla moglie [OSCURATO:PERSONA], quale unica erede.

La Corte di appello di Roma con sentenza del 16.11.2017 ha respinto il gravame proposto dal [OSCURATO:PERSONA] e proseguito dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], con aggravio di spese.

La Corte di appello ha escluso, quanto al denunciato conflitto di interessi, che la Fideuram fosse creditrice del gruppo Cirio, poiché lo era invece il gruppo a cui essa apparteneva; ha evidenziato altresì che il prezzo praticato dalla Banca era in linea con quello di mercato, e soprattutto, che il prestito era stato già restituito al momento dell'acquisto delle obbligazioni a marzo del 2012.

La Corte ha quindi superato le doglianze dell'appellante circa la mancata somministrazione delle informazioni circa le caratteristiche dei titoli (individuate con riferimento alla cosiddetta offering circular da cui risultava un pesante indebitamento del gruppo Cirio con le banche) sulla base della accertata propensione al rischio del [OSCURATO:PERSONA].

3. Avverso la predetta sentenza, non notificata, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] con atto notificato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], affidato a un motivo.

Con atto notificato il 12.3.2018 ha proposto controricorso [OSCURATO:PERSONA], divenuta [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell'avversaria impugnazione.

La ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]

4. In linea preliminare la controricorrente (semplicemente: Fideuram) eccepisce l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione e interesse ad agire.4.1.

Fideuram fonda l'eccezione sul fatto che il sig.[OSCURATO:PERSONA] a suo tempo si era insinuato nella procedura di amministrazione straordinaria della società che aveva emesso le obbligazioni acquistate e conseguentemente la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] aveva percepito riparti parziali dalla procedura [OSCURATO:PERSONA] per complessivi C 121.899,00; inoltre, aggiunge la controricorrente, ben potevano esserci ulteriori riparti una volta che i Commissari avessero portato a termine le iniziative giudiziali nei confronti dei responsabili del dissesto.

4.2. L'eccezione non può essere accolta.

Le circostanze segnalate riguardano infatti il merito e la prova del danno e rilevano, semmai, al fine di circoscriverlo o addirittura di escluderlo, e non già l'interesse o la legittimazione ad agire e ad impugnare.

D'altro canto, la sussistenza del danno per l'investitore è configurabile per effetto del default dell'emittente e della perdita di valore del titolo, ed è risarcibile da parte dell'intermediario finanziario se e in quanto dipenda dall'inadempimento delle obbligazioni che incombono a suo carico. 5.

Con unico articolato motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3 e n.5, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 21 e 23 d.lgs. 58 del 1998 (TUF), agli artt. 26,27, 28 e 29 regolamento Consob n.11522 del 1998, nonché agli artt.47 e 111 Cost.; la ricorrente denuncia altresì omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti.

La ricorrente critica la decisione impugnata in punto conflitto di interessi assumendo che rilevavano a tal fine anche i crediti del gruppo di cui fa parte l'intermediario e perché il gruppo [OSCURATO:PERSONA] IMI era creditore del [OSCURATO:PERSONA] alla data di sottoscrizione degli investimenti del sig.[OSCURATO:PERSONA].

La ricorrente sottolinea che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva dimostrato di aver fornito le necessarie informazioni sui titoli intermediati e in particolare circa quanto risultava dalla offering circular, documento disponibile solo agli investitori istituzionali e non divulgato al mercato, da cui risultava il pesante indebitamento del gruppo Cirio con il sistema bancario, con il conseguente rischio di non restituzione del capitale.

La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] aggiunge ancora che l'obbligo di informazione grava sull'intermediario anche nei confronti dell'investitore caratterizzato da un profilo di rischio elevato, ma che non abbia la veste di investitore qualificato.

La ricorrente si duole infine del fatto che la Corte territoriale abbia confuso l'obbligo informativo di cui all'art.28 del [OSCURATO:PERSONA] 11522/1998 con la valutazione di adeguatezza dell'operazione.

6. È opportuno ricordare preliminarmente che la giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidata in tema di oneri di distribuzione degli oneri probatori fra le parti nelle azioni di responsabilità per danni subiti dall'investitore in prodotti finanziari.

In tema di intermediazione finanziaria, la disciplina dettata dall'articolo 23, comma 6, del d.lgs. n. 58 del 1998, in armonia con la regola generale stabilita dall'articolo 1218 cod.civ., impone all'investitore, il quale lamenti la violazione degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario, nel quadro dei principi che regolano il riparto degli oneri di allegazione e prova, di allegare specificamente l'inadempimento di tali obblighi, mediante la pur sintetica ma circostanziata individuazione delle informazioni che l'intermediario avrebbe omesso di somministrare, nonché di fornire la prova del danno e del nesso di causalità tra inadempimento e danno, nesso che sussiste se, ove adeguatamente informato, l'investitore avrebbe desistito dall'investimento rivelatosi poi pregiudizievole; incombe invece sull'intermediario provare che tali informazioni sono state fornite, ovvero che esse esulavano dall'ambito di quelle dovute. (Sez. 1, n. 10111 del 24.4.2018).

Di conseguenza, in tali controversie allorché occorre accertare se l'intermediario abbia diligentemente adempiuto alle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione, il riparto dell'onere della prova si atteggia nel senso che l'investitore ha l'onere di allegare l'inadempimento delle citate obbligazioni da parte dell'intermediario, nonché fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento anche sulla base di presunzioni; l'intermediario, a sua volta, ha l'onere di provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte e, sotto il profilo soggettivo, di aver agito con la specifica diligenza richiesta. (Sez. 1, n. 14335 del 24.5.2019).

Nella fattispecie il sig.[OSCURATO:PERSONA] aveva indicato con precisione le informazioni non fornite in ordine ai rischi di non restituzione del debito a causa del pesante indebitamento del [OSCURATO:PERSONA] con il sistema bancario e financo il documento non segnalato dalla Banca, la cosiddetta offering circular (prospetto informativo redatto secondo i principi internazionali per la distribuzione di titoli all'estero) che conteneva tali informazioni.

7. La ricorrente censura la decisione impugnata in primo luogo con riferimento alla mancata denuncia del conflitto di interessi in cui versava l'intermediario Fideuram, facente parte del gruppo [OSCURATO:PERSONA] IMI, quale creditore del gruppo Cirio.

7.1. A questo riguardo la Corte di appello ha osservato: (a) che la Fideuram non era creditrice in proprio, (b) che il prezzo praticato era quello di mercato e (c) che soprattutto il prestito era già stato restituito al momento dell'acquisto delle obbligazioni Cirio.

L'art.27 del regolamento Consob n.11522 del 1998, specificando ulteriormente le disposizioni in generale contenute nell'art.21 del d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.58 (TUF) in tema di conflitti di interessi imponeva agli intermediari autorizzati di vigilare per l'individuazione dei conflitti di interessi e vietava loro di «effettuare operazioni con o per conto della propria clientela se hanno direttamente o indirettamente un interesse in conflitto, anche derivante da rapporti di gruppo, dalla prestazione congiunta di più servizi o da altri rapporti di affari propri o di società del gruppo, a meno che non abbiano preventivamente informato per iscritto l'investitore sulla natura e l'estensione del loro interesse nell'operazione e l'investitore non abbia acconsentito espressamente per iscritto all'effettuazione dell'operazione».

7.2. È quindi evidente che la prima ragione addotta dalla Corte romana non tiene minimamente conto del chiaro dettato normativo che individua come ostativo il conflitto di interesse che deriva da rapporti di gruppo.

7.3. La seconda ragione (presunta conformità del prezzo praticato a quello di mercato) è del tutto ininfluente in relazione al divieto di effettuazione dell'operazione in conflitto se non previa disclosure, visto che il conflitto non reso ostensibile incide sulla stessa possibilità di intermediare validamente l'investimento.

Pare ovvio inoltre che il conflitto si configura pure relativamente a transazioni intermediate a valori di mercato, visto che il vantaggio indebito può consistere anche solo nella collocazione del titolo e nell'approvvigionamento di risorse finanziarie per l'emittente, che alleggerisca, ad esempio, i rischi di insolvenza verso il gruppo creditore di cui fa parte l'intermediario in conflitto.

7.4. La terza ragione addotta dalla Corte di appello, e cioè la inesistenza attuale del credito del gruppo [OSCURATO:PERSONA] IMI verso il gruppo Cirio alla data dell'investimento del sig. [OSCURATO:PERSONA] attiene a un accertamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità, se non per vizio motivazionale e nei limiti attualmente consentiti del c.d.

«minimo costituzionale» ex art.360 n.5, cod.proc.civ.

Il predetto accertamento viene contestato dalla ricorrente a pag.12 del suo ricorso, sollecitando indebitamente la Corte di legittimità a procedere a un riesame delle risultanze istruttorie con riferimento a svariati documenti.

La censura pertanto non attinge validamente il predetto accertamento di fatto e deve ritenersi in parte qua inammissibile.

8. La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] pone a principale fondamento delle proprie censure il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva dimostrato di aver fornito le necessarie informazioni sui titoli intermediati e in particolare non aveva provato di aver fornito al sig.[OSCURATO:PERSONA] le specifiche informazioni contenute nella offering circular, documento disponibile solo agli investitori istituzionali e non altrimenti accessibile, da cui risultava il pesante indebitamento del gruppo Cirio con il sistema bancario, con il conseguente rischio di non restituzione del capitale.

La ricorrente critica altresì le motivazioni addotte dalla Corte romana per superare tale rilievo sostenendo, in primo luogo, che l'obbligo di informazione grava sull'intermediario anche nei confronti dell'investitore disposto ad assumersi rischi elevati, purché non si tratti di investitore qualificato e, in secondo luogo, addebitando alla Corte capitolina di aver confuso l'obbligo informativo di cui all'art.28 del regolamento Consob 11522/1998 con la valutazione di adeguatezza dell'operazione prevista dall'art.29.

In effetti la sentenza impugnata afferma (penultimo capoverso di pag.6) che [OSCURATO:PERSONA] era un soggetto particolarmente avvezzo a operazioni con strumenti finanziari e con elevata propensione al rischio, e ne trae la conseguenza (pag.7, secondo e terzo capoverso) che il dovere informativo si poneva nei suoi confronti in modo del tutto diverso e rispetto a un normale investitore inesperto in materia di acquisto di azioni e vendita di azioni e obbligazioni e per escludere in via controfattuale che il [OSCURATO:PERSONA] difficilmente sarebbe stato influenzato nelle sue decisioni da una informazione carente da parte della Banca.

La sentenza impugnata (pag.7, penultimo capoverso) ha attribuito inoltre rilievo decisivo alla dichiarazione contenuta in calce ai moduli d'ordine con cui il sig.[OSCURATO:PERSONA] aveva disposto procedersi all'operazione nonostante la valutazione di inadeguatezza espressa dalla Banca (ritenuta clausola non di stile).

9. L'art.21, comma 1, del TUF impone, fra l'altro, ai soggetti abilitati nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati e di acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati.

L'art.23, comma 6, TUF, precisa che nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta.

L'art.28 del regolamento Consob n.11522 del 1°.7.1998, applicabile ratione temporis, specificava nel dettaglio il contenuto degli obblighi informativi a carico dell'intermediario e prescriveva agli intermediari autorizzati, prima della stipulazione del contratto di gestione e di consulenza in materia di investimenti e dell'inizio della prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori a questi collegati, di chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio mentre l'eventuale rifiuto di fornire le notizie richieste deve risultare dal contratto di cui al successivo art. 30, ovvero da apposita dichiarazione sottoscritta dall'investitore) e di consegnare agli investitori il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari di cui all'allegato n. 3.

Inoltre agli intermediari autorizzati era fatto divieto di effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento.

Il successivo art.29 del regolamento 11522/1998 in tema di operazioni inadeguate imponeva agli intermediari autorizzati di astenersi dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione, tenendo a tal fine conto delle informazioni di cui all'art. 28 e di ogni altra informazione disponibile in relazione ai servizi prestati.Gli intermediari autorizzati, in caso di richiesta da un investitore di disposizioni relative ad una operazione non adeguata, dovevano informarlo di tale circostanza e delle ragioni per cui non era opportuno procedere alla sua esecuzione.

Qualora l'investitore intenda comunque dare corso all'operazione, gli intermediari autorizzati potevano eseguire l'operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute.

Con riferimento agli obblighi di cui all'art.28 si parla di «informazione attiva», mentre per gli obblighi di cui all'art.29 si parla di «informazione passiva» (ad esempio Sez. 1, n. 25335 del 25.10.2017; Sez. 1, n. 28432 del 22.12.2011).

10. Le censure formulate dalla ricorrente sono fondate.

In primo luogo, la Corte romana ha conferito erroneamente rilievo all'esperienza di investitore del sig.[OSCURATO:PERSONA], negando la sussistenza dell'obbligo informativo ex art.28 del regolamento 11522/1998, pacificamente senza che l'investitore possedesse i requisiti e la qualifica di investitore qualificato.

La giurisprudenza di questa Corte è del tutto costante nell'affermare che l'intermediario non è esonerato, pure in presenza di un investitore aduso ad operazioni finanziarie a rischio elevato che risultino dalla sua condotta pregressa, dall'assolvimento degli obblighi informativi previsti dal d.lgs. n. 58 del 1998 e dalle relative prescrizioni di cui al regolamento Consob n. 11522 del 1998 e successive modificazioni, permanendo in ogni caso il suo obbligo di offrire la piena informazione circa la natura, il rendimento ed ogni altra caratteristica del titolo; continua infatti a sussistere l'obbligo informativo che mira al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell'investitore medesimo, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole ed eventualmente rischiosa (Sez. 1, n. 18153 del 31.8.2020; Sez. 1, n. 35789 del 6.12.2022; Sez. 1, n. 9460 del 22.5.2020; Sez. 1, n. 3914 del 16.2.2018).

In particolare, proprio con riferimento alla offering circular questa Corte ha affermato che non assolve ai propri obblighi informativi la banca che stipula con il cliente un contratto di negoziazione diretta di titoli senza aver prima acquisito l'offering circular, che riporta le caratteristiche essenziali dell'emissione, quando i titoli risultino privi di prospetto informativo e di rating, perché la disciplina dettata dall'art. 21, comma 1, lett. a) e b), del d.lgs. n. 58 del 1998 e dagli artt. 26 e 28 del reg.

Consob n. 11522 del 1998 impone all'intermediario di attivarsi per ottenere una conoscenza preventiva adeguata del prodotto finanziario, alla luce di tutti i dati disponibili che ne possano influenzare la valutazione effettiva della rischiosità, e quindi assicurare un'informazione adeguata all'investitore sulle caratteristiche del prodotto. (Sez. 1, n. 28175 del 31.10.2019).

11. Per completezza è opportuno aggiungere che non risulta in alcun modo che sia stata attribuita al sig.[OSCURATO:PERSONA] la veste di operatore qualificato ai sensi dell'art. 31, comma 2, Reg.

Consob n. 11522 del 1998, applicabile ratione temporis.

Le persone fisiche, per essere considerate operatori qualificati ai sensi dell'art. 31, comma 2, del regolamento Consob, adottato con delibera dell'i luglio 1998, n. 11522, in attuazione del d.lgs. n. 58 del 1998 ed applicabile ratione temporis, devono aver manifestato all'intermediario la volontà di essere considerate tali, non essendo sufficiente che le stesse siano in possesso dei requisiti di professionalità stabiliti dal medesimo decreto legislativo per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso società di intermediazione mobiliare (Sez. 1, n. 23805 del 20.11.2015; Sez.1 n.13517 del 18.5.2021).

12. Per altro verso, e con riferimento specifico alla seconda censura formulata dalla ricorrente, la Corte di appello ha confuso gli obblighi di informazione attiva preventiva ex art.28 regolamento Consob 11522/1998, il cui inadempimento era stato eccepito dal sig.[OSCURATO:PERSONA] e quindi dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], con gli obblighi di informazione passiva ex art.29 dello stesso regolamento con riferimento alla adeguatezza dell'operazione, comunque disposta dal sig.[OSCURATO:PERSONA] con autorizzazione scritta nonostante la valutazione di inadeguatezza formulata dalla Banca.

Recentemente (Sez. 1, n. 19891 del 20.6.2022) questa Corte ha avuto modo di ribadire che grava sull'intermediario, ai sensi dell'art. 23, comma 6, del d.lgs. n. 58 del 1998, provare di aver agito con la specifica diligenza richiesta e, dunque, dimostrare di avere correttamente informato i clienti sulla natura, i rischi e le implicazioni della specifica operazione relativa ai titoli mobiliari oggetto di investimento, risultando irrilevante, al fine di andare esente da responsabilità, una valutazione di adeguatezza dell'operazione, posto che l'inosservanza dei doveri informativi da parte dell'intermediario è fattore di disorientamento dell'investitore, che condiziona le sue scelte di investimento.

Ed ancora è stato osservato che la violazione dell'obbligo informativo a carico dell'intermediario non può ritenersi esclusa neanche in presenza di una segnalazione di non adeguatezza e di non appropriatezza, gravando sull'intermediario anche un autonomo obbligo di prestare all'investitore il corredo informativo relativo allo specifico strumento finanziario, evidenziandone le caratteristiche ed i rischi specifici (Sez. 1, n. 14208 del 5.5.2022; Sez. 1, n. 15936 del 18.6.2018).

13. Infine in tema di risarcimento del danno per la perdita del capitale investito dovuta all'acquisto di un prodotto finanziario, grava sull'intermediario l'onere di provare, ex art. 23 d.lgs. n. 58 del 1998, di aver adempiuto positivamente agli obblighi informativi relativi non solo alle caratteristiche specifiche dell'investimento ma anche al grado effettivo di rischiosità, mentre grava sull'investitore l'onere di provare il nesso causale consistente nell'allegazione specifica del deficit informativo, nonché a fornire la prova, anche presuntiva, del pregiudizio patrimoniale dovuto all'investimento eseguito: pertanto la prova dell'avvenuto puntuale adempimento degli obblighi informativi non può essere ritenuta ininfluente in considerazione dell'elevata propensione al rischio dell'investitore dalla quale desumere che quest'ultimo avrebbe comunque accettato il rischio ad esso connesso dal momento che l'accettazione consapevole di un investimento finanziario non può che fondarsi sulla preventiva conoscenza delle caratteristiche specifiche del prodotto, in relazione a tutti gli indicatori della sua rischiosità (Sez. 1, n. 4727 del 28.2.2018).

Successivamente questa Corte ha ancor meglio chiarito, anche proprio in riferimento all'acquisto di obbligazioni Cirio, che dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario finanziario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario; tale prova, tuttavia, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore, desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, perché anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati. (Sez. 1, n. 7905 del 17.4.2020; Sez. 1, n. 16126 del 28.7.2020; Sez. 1, n. 33596 del 11.11.2021).

14. La Corte deve pertanto accogliere il motivo di ricorso, nei sensi di cui in motivazione, e cassare la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che si atterrà ai principi di diritto sopra ricordati e che provvederà anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

La Corte del rinvio valuterà altresì le richieste istruttorie formulate dalla [OSCURATO:PERSONA] per dimostrare di aver assolto ai propri obblighi informativi, erroneamente ritenute sup

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4027/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, Via M. Dionigi 57, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ora elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 34, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 7241/2017 depositata il 16.11.2017, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11.1.2023 dal [OSCURATO:PERSONA] Scotti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione notificato il 23.5.2006 [OSCURATO:PERSONA], unitamente ad altri 16 attori, convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., esponendo di aver con essa stipulato un contratto di conto corrente con deposito titoli per la prestazione di servizi di investimento e accessori e di aver acquistato obbligazioni emesse dalla società Cirio, su consiglio del promotore finanziario. In particolare, [OSCURATO:PERSONA], allegò di aver acquistato il 7.3.2002 75.000 obbligazioni Cirio D/M per un importo di C 75.234,00, nonché altre 75.000 obbligazioni Cirio D/M per un importo di C 74.805,82 e il 12.3.2002 altre 75.000 obbligazioni Cirio D/M per un importo di C 75.811,30, nonché altre 75.000 obbligazioni Cirio D/M per un importo di C 74.805,62, il tutto con investimento complessivo di C 300.656,94; il sig.[OSCURATO:PERSONA] lamentò, al pari degli altri attori, che la Banca non aveva assolto l'obbligo di informarlo in ordine alle caratteristiche delle obbligazioni Cirio e la situazione di conflitto di interessi in cui versava l'intermediario finanziario. Gli attori chiesero l'accertamento della responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] e la sua condanna al risarcimento dei danni per le perdite subite e, in alternativa, la dichiarazione di nullità o l'annullamento degli ordini di acquisto con la condanna della convenuta alla restituzione delle somme versate. Con sentenza del 3.6.2011 il Tribunale ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] a risarcire tutti gli attori, con l'eccezione di due di essi e cioè [OSCURATO:PERSONA] e appunto [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la predetta sentenza di primo grado hanno proposto appello [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a cui ha resistito l'appellata Fideuram.In corso di causa [OSCURATO:PERSONA] e l'appellata Fideuram hanno reciprocamente rinunciato agli atti con la conseguente estinzione del giudizio quanto al loro rapporto processuale. Il processo è stato interrotto per il decesso di [OSCURATO:PERSONA] ed è stato riassunto dalla moglie [OSCURATO:PERSONA], quale unica erede. La Corte di appello di Roma con sentenza del 16.11.2017 ha respinto il gravame proposto dal [OSCURATO:PERSONA] e proseguito dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], con aggravio di spese. La Corte di appello ha escluso, quanto al denunciato conflitto di interessi, che la Fideuram fosse creditrice del gruppo Cirio, poiché lo era invece il gruppo a cui essa apparteneva; ha evidenziato altresì che il prezzo praticato dalla Banca era in linea con quello di mercato, e soprattutto, che il prestito era stato già restituito al momento dell'acquisto delle obbligazioni a marzo del 2012. La Corte ha quindi superato le doglianze dell'appellante circa la mancata somministrazione delle informazioni circa le caratteristiche dei titoli (individuate con riferimento alla cosiddetta offering circular da cui risultava un pesante indebitamento del gruppo Cirio con le banche) sulla base della accertata propensione al rischio del [OSCURATO:PERSONA]. 3. Avverso la predetta sentenza, non notificata, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] con atto notificato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], affidato a un motivo. Con atto notificato il 12.3.2018 ha proposto controricorso [OSCURATO:PERSONA], divenuta [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell'avversaria impugnazione. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 4. In linea preliminare la controricorrente (semplicemente: Fideuram) eccepisce l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione e interesse ad agire.4.1. Fideuram fonda l'eccezione sul fatto che il sig.[OSCURATO:PERSONA] a suo tempo si era insinuato nella procedura di amministrazione straordinaria della società che aveva emesso le obbligazioni acquistate e conseguentemente la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] aveva percepito riparti parziali dalla procedura [OSCURATO:PERSONA] per complessivi C 121.899,00; inoltre, aggiunge la controricorrente, ben potevano esserci ulteriori riparti una volta che i Commissari avessero portato a termine le iniziative giudiziali nei confronti dei responsabili del dissesto. 4.2. L'eccezione non può essere accolta. Le circostanze segnalate riguardano infatti il merito e la prova del danno e rilevano, semmai, al fine di circoscriverlo o addirittura di escluderlo, e non già l'interesse o la legittimazione ad agire e ad impugnare. D'altro canto, la sussistenza del danno per l'investitore è configurabile per effetto del default dell'emittente e della perdita di valore del titolo, ed è risarcibile da parte dell'intermediario finanziario se e in quanto dipenda dall'inadempimento delle obbligazioni che incombono a suo carico. 5. Con unico articolato motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3 e n.5, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 21 e 23 d.lgs. 58 del 1998 (TUF), agli artt. 26,27, 28 e 29 regolamento Consob n.11522 del 1998, nonché agli artt.47 e 111 Cost.; la ricorrente denuncia altresì omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti. La ricorrente critica la decisione impugnata in punto conflitto di interessi assumendo che rilevavano a tal fine anche i crediti del gruppo di cui fa parte l'intermediario e perché il gruppo [OSCURATO:PERSONA] IMI era creditore del [OSCURATO:PERSONA] alla data di sottoscrizione degli investimenti del sig.[OSCURATO:PERSONA]. La ricorrente sottolinea che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva dimostrato di aver fornito le necessarie informazioni sui titoli intermediati e in particolare circa quanto risultava dalla offering circular, documento disponibile solo agli investitori istituzionali e non divulgato al mercato, da cui risultava il pesante indebitamento del gruppo Cirio con il sistema bancario, con il conseguente rischio di non restituzione del capitale. La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] aggiunge ancora che l'obbligo di informazione grava sull'intermediario anche nei confronti dell'investitore caratterizzato da un profilo di rischio elevato, ma che non abbia la veste di investitore qualificato. La ricorrente si duole infine del fatto che la Corte territoriale abbia confuso l'obbligo informativo di cui all'art.28 del [OSCURATO:PERSONA] 11522/1998 con la valutazione di adeguatezza dell'operazione. 6. È opportuno ricordare preliminarmente che la giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidata in tema di oneri di distribuzione degli oneri probatori fra le parti nelle azioni di responsabilità per danni subiti dall'investitore in prodotti finanziari. In tema di intermediazione finanziaria, la disciplina dettata dall'articolo 23, comma 6, del d.lgs. n. 58 del 1998, in armonia con la regola generale stabilita dall'articolo 1218 cod.civ., impone all'investitore, il quale lamenti la violazione degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario, nel quadro dei principi che regolano il riparto degli oneri di allegazione e prova, di allegare specificamente l'inadempimento di tali obblighi, mediante la pur sintetica ma circostanziata individuazione delle informazioni che l'intermediario avrebbe omesso di somministrare, nonché di fornire la prova del danno e del nesso di causalità tra inadempimento e danno, nesso che sussiste se, ove adeguatamente informato, l'investitore avrebbe desistito dall'investimento rivelatosi poi pregiudizievole; incombe invece sull'intermediario provare che tali informazioni sono state fornite, ovvero che esse esulavano dall'ambito di quelle dovute. (Sez. 1, n. 10111 del 24.4.2018). Di conseguenza, in tali controversie allorché occorre accertare se l'intermediario abbia diligentemente adempiuto alle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione, il riparto dell'onere della prova si atteggia nel senso che l'investitore ha l'onere di allegare l'inadempimento delle citate obbligazioni da parte dell'intermediario, nonché fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento anche sulla base di presunzioni; l'intermediario, a sua volta, ha l'onere di provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte e, sotto il profilo soggettivo, di aver agito con la specifica diligenza richiesta. (Sez. 1, n. 14335 del 24.5.2019). Nella fattispecie il sig.[OSCURATO:PERSONA] aveva indicato con precisione le informazioni non fornite in ordine ai rischi di non restituzione del debito a causa del pesante indebitamento del [OSCURATO:PERSONA] con il sistema bancario e financo il documento non segnalato dalla Banca, la cosiddetta offering circular (prospetto informativo redatto secondo i principi internazionali per la distribuzione di titoli all'estero) che conteneva tali informazioni. 7. La ricorrente censura la decisione impugnata in primo luogo con riferimento alla mancata denuncia del conflitto di interessi in cui versava l'intermediario Fideuram, facente parte del gruppo [OSCURATO:PERSONA] IMI, quale creditore del gruppo Cirio. 7.1. A questo riguardo la Corte di appello ha osservato: (a) che la Fideuram non era creditrice in proprio, (b) che il prezzo praticato era quello di mercato e (c) che soprattutto il prestito era già stato restituito al momento dell'acquisto delle obbligazioni Cirio. L'art.27 del regolamento Consob n.11522 del 1998, specificando ulteriormente le disposizioni in generale contenute nell'art.21 del d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.58 (TUF) in tema di conflitti di interessi imponeva agli intermediari autorizzati di vigilare per l'individuazione dei conflitti di interessi e vietava loro di «effettuare operazioni con o per conto della propria clientela se hanno direttamente o indirettamente un interesse in conflitto, anche derivante da rapporti di gruppo, dalla prestazione congiunta di più servizi o da altri rapporti di affari propri o di società del gruppo, a meno che non abbiano preventivamente informato per iscritto l'investitore sulla natura e l'estensione del loro interesse nell'operazione e l'investitore non abbia acconsentito espressamente per iscritto all'effettuazione dell'operazione». 7.2. È quindi evidente che la prima ragione addotta dalla Corte romana non tiene minimamente conto del chiaro dettato normativo che individua come ostativo il conflitto di interesse che deriva da rapporti di gruppo. 7.3. La seconda ragione (presunta conformità del prezzo praticato a quello di mercato) è del tutto ininfluente in relazione al divieto di effettuazione dell'operazione in conflitto se non previa disclosure, visto che il conflitto non reso ostensibile incide sulla stessa possibilità di intermediare validamente l'investimento. Pare ovvio inoltre che il conflitto si configura pure relativamente a transazioni intermediate a valori di mercato, visto che il vantaggio indebito può consistere anche solo nella collocazione del titolo e nell'approvvigionamento di risorse finanziarie per l'emittente, che alleggerisca, ad esempio, i rischi di insolvenza verso il gruppo creditore di cui fa parte l'intermediario in conflitto. 7.4. La terza ragione addotta dalla Corte di appello, e cioè la inesistenza attuale del credito del gruppo [OSCURATO:PERSONA] IMI verso il gruppo Cirio alla data dell'investimento del sig. [OSCURATO:PERSONA] attiene a un accertamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità, se non per vizio motivazionale e nei limiti attualmente consentiti del c.d. «minimo costituzionale» ex art.360 n.5, cod.proc.civ. Il predetto accertamento viene contestato dalla ricorrente a pag.12 del suo ricorso, sollecitando indebitamente la Corte di legittimità a procedere a un riesame delle risultanze istruttorie con riferimento a svariati documenti. La censura pertanto non attinge validamente il predetto accertamento di fatto e deve ritenersi in parte qua inammissibile. 8. La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] pone a principale fondamento delle proprie censure il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva dimostrato di aver fornito le necessarie informazioni sui titoli intermediati e in particolare non aveva provato di aver fornito al sig.[OSCURATO:PERSONA] le specifiche informazioni contenute nella offering circular, documento disponibile solo agli investitori istituzionali e non altrimenti accessibile, da cui risultava il pesante indebitamento del gruppo Cirio con il sistema bancario, con il conseguente rischio di non restituzione del capitale. La ricorrente critica altresì le motivazioni addotte dalla Corte romana per superare tale rilievo sostenendo, in primo luogo, che l'obbligo di informazione grava sull'intermediario anche nei confronti dell'investitore disposto ad assumersi rischi elevati, purché non si tratti di investitore qualificato e, in secondo luogo, addebitando alla Corte capitolina di aver confuso l'obbligo informativo di cui all'art.28 del regolamento Consob 11522/1998 con la valutazione di adeguatezza dell'operazione prevista dall'art.29. In effetti la sentenza impugnata afferma (penultimo capoverso di pag.6) che [OSCURATO:PERSONA] era un soggetto particolarmente avvezzo a operazioni con strumenti finanziari e con elevata propensione al rischio, e ne trae la conseguenza (pag.7, secondo e terzo capoverso) che il dovere informativo si poneva nei suoi confronti in modo del tutto diverso e rispetto a un normale investitore inesperto in materia di acquisto di azioni e vendita di azioni e obbligazioni e per escludere in via controfattuale che il [OSCURATO:PERSONA] difficilmente sarebbe stato influenzato nelle sue decisioni da una informazione carente da parte della Banca. La sentenza impugnata (pag.7, penultimo capoverso) ha attribuito inoltre rilievo decisivo alla dichiarazione contenuta in calce ai moduli d'ordine con cui il sig.[OSCURATO:PERSONA] aveva disposto procedersi all'operazione nonostante la valutazione di inadeguatezza espressa dalla Banca (ritenuta clausola non di stile). 9. L'art.21, comma 1, del TUF impone, fra l'altro, ai soggetti abilitati nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati e di acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati. L'art.23, comma 6, TUF, precisa che nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta. L'art.28 del regolamento Consob n.11522 del 1°.7.1998, applicabile ratione temporis, specificava nel dettaglio il contenuto degli obblighi informativi a carico dell'intermediario e prescriveva agli intermediari autorizzati, prima della stipulazione del contratto di gestione e di consulenza in materia di investimenti e dell'inizio della prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori a questi collegati, di chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio mentre l'eventuale rifiuto di fornire le notizie richieste deve risultare dal contratto di cui al successivo art. 30, ovvero da apposita dichiarazione sottoscritta dall'investitore) e di consegnare agli investitori il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari di cui all'allegato n. 3. Inoltre agli intermediari autorizzati era fatto divieto di effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento. Il successivo art.29 del regolamento 11522/1998 in tema di operazioni inadeguate imponeva agli intermediari autorizzati di astenersi dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione, tenendo a tal fine conto delle informazioni di cui all'art. 28 e di ogni altra informazione disponibile in relazione ai servizi prestati.Gli intermediari autorizzati, in caso di richiesta da un investitore di disposizioni relative ad una operazione non adeguata, dovevano informarlo di tale circostanza e delle ragioni per cui non era opportuno procedere alla sua esecuzione. Qualora l'investitore intenda comunque dare corso all'operazione, gli intermediari autorizzati potevano eseguire l'operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute. Con riferimento agli obblighi di cui all'art.28 si parla di «informazione attiva», mentre per gli obblighi di cui all'art.29 si parla di «informazione passiva» (ad esempio Sez. 1, n. 25335 del 25.10.2017; Sez. 1, n. 28432 del 22.12.2011). 10. Le censure formulate dalla ricorrente sono fondate. In primo luogo, la Corte romana ha conferito erroneamente rilievo all'esperienza di investitore del sig.[OSCURATO:PERSONA], negando la sussistenza dell'obbligo informativo ex art.28 del regolamento 11522/1998, pacificamente senza che l'investitore possedesse i requisiti e la qualifica di investitore qualificato. La giurisprudenza di questa Corte è del tutto costante nell'affermare che l'intermediario non è esonerato, pure in presenza di un investitore aduso ad operazioni finanziarie a rischio elevato che risultino dalla sua condotta pregressa, dall'assolvimento degli obblighi informativi previsti dal d.lgs. n. 58 del 1998 e dalle relative prescrizioni di cui al regolamento Consob n. 11522 del 1998 e successive modificazioni, permanendo in ogni caso il suo obbligo di offrire la piena informazione circa la natura, il rendimento ed ogni altra caratteristica del titolo; continua infatti a sussistere l'obbligo informativo che mira al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell'investitore medesimo, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole ed eventualmente rischiosa (Sez. 1, n. 18153 del 31.8.2020; Sez. 1, n. 35789 del 6.12.2022; Sez. 1, n. 9460 del 22.5.2020; Sez. 1, n. 3914 del 16.2.2018). In particolare, proprio con riferimento alla offering circular questa Corte ha affermato che non assolve ai propri obblighi informativi la banca che stipula con il cliente un contratto di negoziazione diretta di titoli senza aver prima acquisito l'offering circular, che riporta le caratteristiche essenziali dell'emissione, quando i titoli risultino privi di prospetto informativo e di rating, perché la disciplina dettata dall'art. 21, comma 1, lett. a) e b), del d.lgs. n. 58 del 1998 e dagli artt. 26 e 28 del reg. Consob n. 11522 del 1998 impone all'intermediario di attivarsi per ottenere una conoscenza preventiva adeguata del prodotto finanziario, alla luce di tutti i dati disponibili che ne possano influenzare la valutazione effettiva della rischiosità, e quindi assicurare un'informazione adeguata all'investitore sulle caratteristiche del prodotto. (Sez. 1, n. 28175 del 31.10.2019). 11. Per completezza è opportuno aggiungere che non risulta in alcun modo che sia stata attribuita al sig.[OSCURATO:PERSONA] la veste di operatore qualificato ai sensi dell'art. 31, comma 2, Reg. Consob n. 11522 del 1998, applicabile ratione temporis. Le persone fisiche, per essere considerate operatori qualificati ai sensi dell'art. 31, comma 2, del regolamento Consob, adottato con delibera dell'i luglio 1998, n. 11522, in attuazione del d.lgs. n. 58 del 1998 ed applicabile ratione temporis, devono aver manifestato all'intermediario la volontà di essere considerate tali, non essendo sufficiente che le stesse siano in possesso dei requisiti di professionalità stabiliti dal medesimo decreto legislativo per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso società di intermediazione mobiliare (Sez. 1, n. 23805 del 20.11.2015; Sez.1 n.13517 del 18.5.2021). 12. Per altro verso, e con riferimento specifico alla seconda censura formulata dalla ricorrente, la Corte di appello ha confuso gli obblighi di informazione attiva preventiva ex art.28 regolamento Consob 11522/1998, il cui inadempimento era stato eccepito dal sig.[OSCURATO:PERSONA] e quindi dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], con gli obblighi di informazione passiva ex art.29 dello stesso regolamento con riferimento alla adeguatezza dell'operazione, comunque disposta dal sig.[OSCURATO:PERSONA] con autorizzazione scritta nonostante la valutazione di inadeguatezza formulata dalla Banca. Recentemente (Sez. 1, n. 19891 del 20.6.2022) questa Corte ha avuto modo di ribadire che grava sull'intermediario, ai sensi dell'art. 23, comma 6, del d.lgs. n. 58 del 1998, provare di aver agito con la specifica diligenza richiesta e, dunque, dimostrare di avere correttamente informato i clienti sulla natura, i rischi e le implicazioni della specifica operazione relativa ai titoli mobiliari oggetto di investimento, risultando irrilevante, al fine di andare esente da responsabilità, una valutazione di adeguatezza dell'operazione, posto che l'inosservanza dei doveri informativi da parte dell'intermediario è fattore di disorientamento dell'investitore, che condiziona le sue scelte di investimento. Ed ancora è stato osservato che la violazione dell'obbligo informativo a carico dell'intermediario non può ritenersi esclusa neanche in presenza di una segnalazione di non adeguatezza e di non appropriatezza, gravando sull'intermediario anche un autonomo obbligo di prestare all'investitore il corredo informativo relativo allo specifico strumento finanziario, evidenziandone le caratteristiche ed i rischi specifici (Sez. 1, n. 14208 del 5.5.2022; Sez. 1, n. 15936 del 18.6.2018). 13. Infine in tema di risarcimento del danno per la perdita del capitale investito dovuta all'acquisto di un prodotto finanziario, grava sull'intermediario l'onere di provare, ex art. 23 d.lgs. n. 58 del 1998, di aver adempiuto positivamente agli obblighi informativi relativi non solo alle caratteristiche specifiche dell'investimento ma anche al grado effettivo di rischiosità, mentre grava sull'investitore l'onere di provare il nesso causale consistente nell'allegazione specifica del deficit informativo, nonché a fornire la prova, anche presuntiva, del pregiudizio patrimoniale dovuto all'investimento eseguito: pertanto la prova dell'avvenuto puntuale adempimento degli obblighi informativi non può essere ritenuta ininfluente in considerazione dell'elevata propensione al rischio dell'investitore dalla quale desumere che quest'ultimo avrebbe comunque accettato il rischio ad esso connesso dal momento che l'accettazione consapevole di un investimento finanziario non può che fondarsi sulla preventiva conoscenza delle caratteristiche specifiche del prodotto, in relazione a tutti gli indicatori della sua rischiosità (Sez. 1, n. 4727 del 28.2.2018). Successivamente questa Corte ha ancor meglio chiarito, anche proprio in riferimento all'acquisto di obbligazioni Cirio, che dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario finanziario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario; tale prova, tuttavia, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore, desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, perché anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati. (Sez. 1, n. 7905 del 17.4.2020; Sez. 1, n. 16126 del 28.7.2020; Sez. 1, n. 33596 del 11.11.2021). 14. La Corte deve pertanto accogliere il motivo di ricorso, nei sensi di cui in motivazione, e cassare la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che si atterrà ai principi di diritto sopra ricordati e che provvederà anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte del rinvio valuterà altresì le richieste istruttorie formulate dalla [OSCURATO:PERSONA] per dimostrare di aver assolto ai propri obblighi informativi, erroneamente ritenute sup
Sentenza Cassazione n. 10645/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris