Corte costituzionalesentenzaSezione I
Corte costituzionale n. 466/1999
ECLI:IT:COST:1999:466
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato (R. Ric. n.
37 del 1998), il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della
legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 20 agosto 1998
(Modifiche all'art. 2 della legge regionale 5 luglio 1997, n. 23
concernente il rinnovo del comitato regionale di controllo.
Modernizzazione amministrativa e recepimento nella Regione Siciliana
di norme della legge 15 maggio 1997, n. 127. Interpretazione
autentica del comma 5 dell'art. 52 della legge regionale 1 settembre
1993, n. 26), per violazione degli artt. 3, 97 e 103 - recte, 113 -
della Costituzione.
La norma impugnata si autodefinisce di interpretazione autentica
dell'art. 2 della legge regionale n. 41 del 1996, il quale
determinava la misura dell'indennità di carica spettante agli
amministratori ed ai consiglieri delle province della regione
ricomprendenti aree metropolitane e dei comuni ricompresi nelle aree
metropolitane, costituite ai sensi degli artt. 19 e 20 della legge
regionale 6 marzo 1986, n. 9, e delle relative sezioni del Comitato
regionale di controllo, incrementando l'ordinaria indennità del
cinquanta per cento. La corresponsione di detta indennità, osserva
il ricorrente, non potrebbe che essere subordinata, in ossequio
all'art. 97 della Costituzione, all'effettivo svolgimento di funzioni
pubbliche. Ed invece, la disposizione impugnata attribuisce
l'incremento in questione a decorrere dalla data della emanazione del
decreto del Presidente della Regione che individua le aree
metropolitane, pur nell'assenza di provvedimenti di attuazione di
detta forma gestionale. Pertanto, l'art. 3 impugnato sembrerebbe
introdotto con l'unico reale scopo di attribuire effetti retroattivi
ad una disciplina, che si intenderebbe inserire, prescindendo, ai
fini della corresponsione dell'indennità, dall'accennato presupposto
indispensabile dell'esercizio effettivo di funzioni pubbliche. La
norma censurata, inoltre, per l'asserita natura interpretativa, e la
conseguente efficacia retroattiva, assumerebbe i caratteri di una
generalizzata ed ingiustificata sanatoria di comportamenti
illegittimi delle pubbliche amministrazioni, determinando, tra
l'altro, in tal modo, indebite interferenze nei confronti della
funzione giurisdizionale.
2. - Il Presidente della Regione ha promulgato la legge impugnata
(legge 7 settembre 1998, n. 23), pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA]
della Regione Siciliana n. 45 del 10 settembre 1998, con l'omissione
della norma censurata dal Commissario dello Stato con il ricorso
introduttivo del presente giudizio.
[OSCURATO:PERSONA] dello Stato per la Regione Siciliana ha sollevato,
in via principale, questione di legittimità costituzionale, in
riferimento agli artt. 3, 97 e 113 della Costituzione, dell' art. 3
della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 20 agosto
1998 (Modifiche all'art. 2 della legge regionale 5 luglio 1997, n. 23
concernente il rinnovo del Comitato regionale di controllo.
Modernizzazione amministrativa e recepimento nella Regione Siciliana
di norme della legge 15 maggio 1997, n. 127. Interpretazione
autentica del comma 5 dell'art. 52 della legge regionale 1 settembre
1993, n. 26).
La legge sopra menzionata è stata fatta oggetto di promulgazione
parziale da parte del Presidente della Regione Siciliana, con
omissione delle disposizioni censurate (legge regionale 7 settembre
1998, n. 23, pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] della Regione
Siciliana n. 45 del 10 settembre 1998).
L'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita
necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo
deliberato dall'Assemblea regionale, preclude definitivamente la
possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di
promulgazione acquistino o esplichino una qualsiasi efficacia,
privando di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale (v.,
da ultimo, sentenza n. 352 del 1999).
Deve, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del
contendere del presente giudizio.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso
indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1999.
Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] redattore: [OSCURATO:PERSONA] cancelliere: [OSCURATO:PERSONA] in cancelleria il 30 dicembre 1999.
Il direttore della cancelleria: [OSCURATO:PERSONA]