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Corte costituzionalesentenzaSezione I

Corte costituzionale n. 466/1999

ECLI:IT:COST:1999:466
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato (R.

Ric. n. 37 del 1998), il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 20 agosto 1998 (Modifiche all'art. 2 della legge regionale 5 luglio 1997, n. 23 concernente il rinnovo del comitato regionale di controllo.

Modernizzazione amministrativa e recepimento nella Regione Siciliana di norme della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Interpretazione autentica del comma 5 dell'art. 52 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26), per violazione degli artt. 3, 97 e 103 - recte, 113 - della Costituzione.

La norma impugnata si autodefinisce di interpretazione autentica dell'art. 2 della legge regionale n. 41 del 1996, il quale determinava la misura dell'indennità di carica spettante agli amministratori ed ai consiglieri delle province della regione ricomprendenti aree metropolitane e dei comuni ricompresi nelle aree metropolitane, costituite ai sensi degli artt. 19 e 20 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, e delle relative sezioni del Comitato regionale di controllo, incrementando l'ordinaria indennità del cinquanta per cento.

La corresponsione di detta indennità, osserva il ricorrente, non potrebbe che essere subordinata, in ossequio all'art. 97 della Costituzione, all'effettivo svolgimento di funzioni pubbliche.

Ed invece, la disposizione impugnata attribuisce l'incremento in questione a decorrere dalla data della emanazione del decreto del Presidente della Regione che individua le aree metropolitane, pur nell'assenza di provvedimenti di attuazione di detta forma gestionale.

Pertanto, l'art. 3 impugnato sembrerebbe introdotto con l'unico reale scopo di attribuire effetti retroattivi ad una disciplina, che si intenderebbe inserire, prescindendo, ai fini della corresponsione dell'indennità, dall'accennato presupposto indispensabile dell'esercizio effettivo di funzioni pubbliche.

La norma censurata, inoltre, per l'asserita natura interpretativa, e la conseguente efficacia retroattiva, assumerebbe i caratteri di una generalizzata ed ingiustificata sanatoria di comportamenti illegittimi delle pubbliche amministrazioni, determinando, tra l'altro, in tal modo, indebite interferenze nei confronti della funzione giurisdizionale.

2. - Il Presidente della Regione ha promulgato la legge impugnata (legge 7 settembre 1998, n. 23), pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] della Regione Siciliana n. 45 del 10 settembre 1998, con l'omissione della norma censurata dal Commissario dello Stato con il ricorso introduttivo del presente giudizio. [OSCURATO:PERSONA] dello Stato per la Regione Siciliana ha sollevato, in via principale, questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 97 e 113 della Costituzione, dell' art. 3 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 20 agosto 1998 (Modifiche all'art. 2 della legge regionale 5 luglio 1997, n. 23 concernente il rinnovo del Comitato regionale di controllo.

Modernizzazione amministrativa e recepimento nella Regione Siciliana di norme della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Interpretazione autentica del comma 5 dell'art. 52 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26).

La legge sopra menzionata è stata fatta oggetto di promulgazione parziale da parte del Presidente della Regione Siciliana, con omissione delle disposizioni censurate (legge regionale 7 settembre 1998, n. 23, pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] della Regione Siciliana n. 45 del 10 settembre 1998).

L'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualsiasi efficacia, privando di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale (v., da ultimo, sentenza n. 352 del 1999).

Deve, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere del presente giudizio.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1999.

Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] redattore: [OSCURATO:PERSONA] cancelliere: [OSCURATO:PERSONA] in cancelleria il 30 dicembre 1999.

Il direttore della cancelleria: [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato (R. Ric. n. 37 del 1998), il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 20 agosto 1998 (Modifiche all'art. 2 della legge regionale 5 luglio 1997, n. 23 concernente il rinnovo del comitato regionale di controllo. Modernizzazione amministrativa e recepimento nella Regione Siciliana di norme della legge 15 maggio 1997, n. 127. Interpretazione autentica del comma 5 dell'art. 52 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26), per violazione degli artt. 3, 97 e 103 - recte, 113 - della Costituzione. La norma impugnata si autodefinisce di interpretazione autentica dell'art. 2 della legge regionale n. 41 del 1996, il quale determinava la misura dell'indennità di carica spettante agli amministratori ed ai consiglieri delle province della regione ricomprendenti aree metropolitane e dei comuni ricompresi nelle aree metropolitane, costituite ai sensi degli artt. 19 e 20 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, e delle relative sezioni del Comitato regionale di controllo, incrementando l'ordinaria indennità del cinquanta per cento. La corresponsione di detta indennità, osserva il ricorrente, non potrebbe che essere subordinata, in ossequio all'art. 97 della Costituzione, all'effettivo svolgimento di funzioni pubbliche. Ed invece, la disposizione impugnata attribuisce l'incremento in questione a decorrere dalla data della emanazione del decreto del Presidente della Regione che individua le aree metropolitane, pur nell'assenza di provvedimenti di attuazione di detta forma gestionale. Pertanto, l'art. 3 impugnato sembrerebbe introdotto con l'unico reale scopo di attribuire effetti retroattivi ad una disciplina, che si intenderebbe inserire, prescindendo, ai fini della corresponsione dell'indennità, dall'accennato presupposto indispensabile dell'esercizio effettivo di funzioni pubbliche. La norma censurata, inoltre, per l'asserita natura interpretativa, e la conseguente efficacia retroattiva, assumerebbe i caratteri di una generalizzata ed ingiustificata sanatoria di comportamenti illegittimi delle pubbliche amministrazioni, determinando, tra l'altro, in tal modo, indebite interferenze nei confronti della funzione giurisdizionale. 2. - Il Presidente della Regione ha promulgato la legge impugnata (legge 7 settembre 1998, n. 23), pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] della Regione Siciliana n. 45 del 10 settembre 1998, con l'omissione della norma censurata dal Commissario dello Stato con il ricorso introduttivo del presente giudizio. [OSCURATO:PERSONA] dello Stato per la Regione Siciliana ha sollevato, in via principale, questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 97 e 113 della Costituzione, dell' art. 3 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 20 agosto 1998 (Modifiche all'art. 2 della legge regionale 5 luglio 1997, n. 23 concernente il rinnovo del Comitato regionale di controllo. Modernizzazione amministrativa e recepimento nella Regione Siciliana di norme della legge 15 maggio 1997, n. 127. Interpretazione autentica del comma 5 dell'art. 52 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26). La legge sopra menzionata è stata fatta oggetto di promulgazione parziale da parte del Presidente della Regione Siciliana, con omissione delle disposizioni censurate (legge regionale 7 settembre 1998, n. 23, pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] della Regione Siciliana n. 45 del 10 settembre 1998). L'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualsiasi efficacia, privando di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale (v., da ultimo, sentenza n. 352 del 1999). Deve, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere del presente giudizio. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1999. Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] redattore: [OSCURATO:PERSONA] cancelliere: [OSCURATO:PERSONA] in cancelleria il 30 dicembre 1999. Il direttore della cancelleria: [OSCURATO:PERSONA]