CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 13782/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Tribunale di Napoli nel processo a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] con l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che sia riconosciuta la competenza del Tribunale di Napoli. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 2 aprile 2019 il Tribunale di Napoli, decidendo in funzione di giudice del dibattimento penale, ha dichiarato l'incompetenza per territorio a conoscere del processo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati degli artt. 56 e 640 cod. pen., commesso a Napoli il 18 dicembre 2016, e 648 cod. pen. commesso in luogo non noto in data prossima al 28 dicembre 2016, ed ha trasmesso gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che il giudice competente fosse da individuare nel Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], perché non essendo noto il luogo di commissione del reato più grave, quello di ricettazione, la competenza si radica ex art. 9, comma 2, cod. proc. pen., nella residenza dell'indagato, individuata in Qualiano. Con ordinanza del 17 dicembre 2024 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], decidendo in funzione di giudice del dibattimento penale, ha dichiarato l'incompetenza per territorio a conoscere del medesimo processo ed ha sollevato conflitto negativo di competenza ex artt. 28 e 30 cod. proc. pen., evidenziando che, per giurisprudenza consolidata di legittimità, quando non è noto il luogo di commissione del reato più grave, la competenza si radica nel luogo di commissione del secondo reato più grave, in questo caso la tentata truffa, pacificamente avvenuta in Napoli. 2. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo che sia riconosciuta la competenza del Tribunale di Napoli. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il conflitto sussiste, in quanto due giudici hanno ricusato contemporaneamente di prendere cognizione della stessa questione processuale, determinando una situazione di stasi processuale, prevista dall'art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive. Il conflitto deve essere risolto dichiarando la competenza del Tribunale di Napoli. 2. La questione del rapporto tra gli artt. 8, 9 e 16 cod. proc. pen., ed, in particolare, della prevalenza delle regole dell’art. 9, commi 2 e 3, o di quelle dell’art. 16, quando non sono noti i luoghi indicati dall’art. 8 o dall’art. 9, comma 1, cod. proc. pen., è stata portata più volte all’attenzione del giudice di legittimità. La giurisprudenza di questa Corte si è ormai consolidata nel senso che “la competenza per territorio, nel caso in cui non sia possibile individuare, a norma degli artt. 8 e 9, comma primo, cod. proc. pen., il luogo di commissione del reato connesso più grave, spetta al giudice del luogo nel quale risulta commesso, in via gradata, il reato successivamente più grave fra gli altri reati; quando risulti impossibile individuare il luogo di commissione per tutti i reati connessi, la competenza spetta al giudice competente per il reato più grave, individuato secondo i criteri suppletivi indicati dall'art. 9, commi secondo e terzo, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 40537 del 16/07/2009, Confl. comp. in proc. Orlandelli, Rv. 244330 - 01). Il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite nella pronuncia Orlandelli è stato seguito da tutta la giurisprudenza successiva (per tutte Sez. 1, Sentenza n. 35861 del 19/06/2019, confl. comp. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276812; Sez. 2, n. 3850 del 21/10/2016, dep. 2017, Cassola, Rv. 269246 – 01). I criteri suppletivi indicati dall'art. 9 commi 2 e 3 cod. proc. pen., tra cui quello del luogo di residenza dell’imputato, utilizzato dal Tribunale di Napoli nel caso in esame, debbono trovare applicazione, infatti, solo quando risulti impossibile individuare il luogo di commissione per tutti i reati connessi. 3. Il conflitto negativo dedotto deve essere, pertanto, risolto, dichiarando la competenza del Tribunale di Napoli. Il processo dinanzi al Tribunale di Napoli riprenderà dal punto in cui si trovava nel momento in cui è stato emesso il provvedimento che ha declinato la competenza a provvedere (Sez. 1, n. 34765 del 26/06/2024, confl. comp. in proc. Reina, n.m.; Sez. 1, n. 1569 del 9/11/2023, dep. 2024, confl. comp. in proc. Nardi, n.m.), ovvero dall'udienza dibattimentale, in cui è avvenuta la dichiarazione di incompetenza del 2 aprile 2019. Ai sensi dell'art. 32, comma 2, cod. proc. pen. l'estratto della sentenza è immediatamente comunicato ai giudici in conflitto e al pubblico ministero presso i medesimi giudici ed è notificato alle parti private. P.Q.M Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza de