Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2Decisione del 4 maggio 2022

Cassazione n. 13348/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 04/05/2022 della Corte di Appello di Firenze udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Elisabetta CENICCOLA, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento del decreto impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto emesso in data 5 maggio 2021 il Tribunale di Firenze ha disposto la misura di prevenzione della confisca nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] RASTELLI.

2. [OSCURATO:PERSONA] RASTELLI ha, quindi, proposto appello avverso tale decreto, lamentando l'assenza dei presupposti oggettivi e soggettivi della misura di prevenzione.

3. Il RASTELLI, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso il decreto, emesso il 4 maggio 2022, con il quale la Corte di Appello di Firenze ha rigettato l'appello da lui avanzato.

4. Con il primo motivo di impugnazione, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 127 cod. proc. pen. e 10 e 27 d.lgs. 159/2011 e la conseguente violazione del principio di immutabilità del giudice.

Secondo il ricorrente il collegio che, all'esito dell'udienza del 4 maggio 2022, ha emesso il decreto di rigetto dell'appello proposto dal RASTELLI sarebbe composto diversamente rispetto a quello innanzi al quale, alla precedente udienza del 9 febbraio 2022, il Procuratore generale aveva prodotto documentazione e la difesa aveva rassegnato le proprie conclusioni.

La difesa ha, inoltre, rimarcato che, all'udienza del 4 maggio 2022, non è stata rinnovata la fase della discussione e che, di conseguenza, il decreto è stato emesso in violazione del principio di immutabilità del giudice.

5. Con il secondo motivo di impugnazione, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 125 cod. proc. pen. e 10 e 27 d.lgs. 159/2011 e la nullità del decreto per carenza assoluta di motivazione.

La Corte territoriale si sarebbe limitata a riportare, in modo meramente reiterativo ed apodittico, le argomentazioni del Tribunale, senza motivare adeguatamente in ordine ai motivi di appello.

La motivazione sarebbe del tutto carente in ordine alle doglianze con le quali il ricorrente lamentava l'insussistenza del requisito della pericolosità qualificata e la sopravvenuta assoluzione del RASTELLI nel procedimento penale svoltosi innanzi al Tribunale di Pistoia.

I giudici di appello non avrebbero, inoltre, valutato e confutato le censure difensive inerenti alla liceità delle provviste impiegate dal RASTELLI per gli investimenti avviati dal 2002 ed alla mancanza del requisito della sproporzione tra i redditi leciti del ricorrente ed il patrimonio accertato dagli inquirenti.

7. Con il terzo motivo di impugnazione, il ricorrente lamenta l'inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 1, 4 e 16 d.lgs. 159/2011 e la carenza della motivazione in ordine alla pericolosità generica del RASTELLI.

La motivazione sul punto, a giudizio della difesa, sarebbe generica ed indefinita in relazione all'effettiva capacità del ricorrente di generare profitti non riconducibili agli incrementi patrimoniali di matrice criminosa.

8. Con il quarto motivo di impugnazione, il ricorrente lamenta l'inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 4 e 16 d.lgs. 159/2011.

La difesa lamenta la totale assenza di motivazione in ordine alla pericolosità qualificata del RASTELLI, pericolosità che sarebbe desunta da fatti la cui rilevanza penale è stata esclusa a seguito del passaggio in giudicato della sentenza assolutoria emessa nei confronti dell'odierno ricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è fondato.

2. [OSCURATO:PERSONA] intende dare seguito all'univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il principio di immutabilità del giudice, espressamente previsto per la sola fase dibattimentale, si applica anche al procedimento di prevenzione operando detto principio in funzione della generale esigenza che la decisione giurisdizionale sia sempre emanata dal medesimo giudice che ha provveduto alla trattazione e discussione della procedura (vedi Sez. 5, n. 5737 del 15/01/2004, Bertin, Rv. 228072-01; Sez. 1, n. 36938 del 25/02/2022, Russello, non massimata).

Deve essere, peraltro, ribadito il principio di diritto secondo cui, il principio di immutabilità del giudice ha una più limitata portata applicativa nel procedimento camerale di prevenzione in considerazione della peculiarità di tale procedimento caratterizzato da procedure semplificate, ne consegue che il mutamento del collegio determina la nullità assoluta di cui all'art. 525 cod. proc. pen. esclusivamente laddove il collegio che ha emesso il provvedimento di prevenzione sia diverso da quello che ha ricevuto le conclusioni delle parti (vedi Sez. 5, n. 48094 del 18/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278037 - 01 Sez. 5, n. 11242 del 26/10/2018, Bonaffini, Rv. 277241 — 01).

3. Nel caso di specie l'accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso di questioni processuali, comprova che il collegio che ha emesso il decreto impugnato era composto diversamente da quello che ha ricevuto le conclusioni delle parti in camera di consiglio con conseguente violazione dell'art. 525 cod. proc. pen. 4.

Gli altri motivi di ricorso sono assorbiti dall'accoglimento del profilo inerente alla nullità assoluta del decreto impugnato.

5. La fondatezza del primo motivo di ricorso impone l'annullamento del decreto impugnato con rinvio per nuova valutazione alla stessa sezione della Corte di appello di Firenze, dinanzi a Collegio diversamente composto.

P.Q.M.

Annulla il decreto impugnato, con rinvio per nuova valutazione alla stessa sezione della Corte di appello di Firenze, dinanzi a Collegio di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 04/05/2022 della Corte di Appello di Firenze udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Elisabetta CENICCOLA, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento del decreto impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto emesso in data 5 maggio 2021 il Tribunale di Firenze ha disposto la misura di prevenzione della confisca nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] RASTELLI. 2. [OSCURATO:PERSONA] RASTELLI ha, quindi, proposto appello avverso tale decreto, lamentando l'assenza dei presupposti oggettivi e soggettivi della misura di prevenzione. 3. Il RASTELLI, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso il decreto, emesso il 4 maggio 2022, con il quale la Corte di Appello di Firenze ha rigettato l'appello da lui avanzato. 4. Con il primo motivo di impugnazione, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 127 cod. proc. pen. e 10 e 27 d.lgs. 159/2011 e la conseguente violazione del principio di immutabilità del giudice. Secondo il ricorrente il collegio che, all'esito dell'udienza del 4 maggio 2022, ha emesso il decreto di rigetto dell'appello proposto dal RASTELLI sarebbe composto diversamente rispetto a quello innanzi al quale, alla precedente udienza del 9 febbraio 2022, il Procuratore generale aveva prodotto documentazione e la difesa aveva rassegnato le proprie conclusioni. La difesa ha, inoltre, rimarcato che, all'udienza del 4 maggio 2022, non è stata rinnovata la fase della discussione e che, di conseguenza, il decreto è stato emesso in violazione del principio di immutabilità del giudice. 5. Con il secondo motivo di impugnazione, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 125 cod. proc. pen. e 10 e 27 d.lgs. 159/2011 e la nullità del decreto per carenza assoluta di motivazione. La Corte territoriale si sarebbe limitata a riportare, in modo meramente reiterativo ed apodittico, le argomentazioni del Tribunale, senza motivare adeguatamente in ordine ai motivi di appello. La motivazione sarebbe del tutto carente in ordine alle doglianze con le quali il ricorrente lamentava l'insussistenza del requisito della pericolosità qualificata e la sopravvenuta assoluzione del RASTELLI nel procedimento penale svoltosi innanzi al Tribunale di Pistoia. I giudici di appello non avrebbero, inoltre, valutato e confutato le censure difensive inerenti alla liceità delle provviste impiegate dal RASTELLI per gli investimenti avviati dal 2002 ed alla mancanza del requisito della sproporzione tra i redditi leciti del ricorrente ed il patrimonio accertato dagli inquirenti. 7. Con il terzo motivo di impugnazione, il ricorrente lamenta l'inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 1, 4 e 16 d.lgs. 159/2011 e la carenza della motivazione in ordine alla pericolosità generica del RASTELLI. La motivazione sul punto, a giudizio della difesa, sarebbe generica ed indefinita in relazione all'effettiva capacità del ricorrente di generare profitti non riconducibili agli incrementi patrimoniali di matrice criminosa. 8. Con il quarto motivo di impugnazione, il ricorrente lamenta l'inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 4 e 16 d.lgs. 159/2011. La difesa lamenta la totale assenza di motivazione in ordine alla pericolosità qualificata del RASTELLI, pericolosità che sarebbe desunta da fatti la cui rilevanza penale è stata esclusa a seguito del passaggio in giudicato della sentenza assolutoria emessa nei confronti dell'odierno ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato. 2. [OSCURATO:PERSONA] intende dare seguito all'univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il principio di immutabilità del giudice, espressamente previsto per la sola fase dibattimentale, si applica anche al procedimento di prevenzione operando detto principio in funzione della generale esigenza che la decisione giurisdizionale sia sempre emanata dal medesimo giudice che ha provveduto alla trattazione e discussione della procedura (vedi Sez. 5, n. 5737 del 15/01/2004, Bertin, Rv. 228072-01; Sez. 1, n. 36938 del 25/02/2022, Russello, non massimata). Deve essere, peraltro, ribadito il principio di diritto secondo cui, il principio di immutabilità del giudice ha una più limitata portata applicativa nel procedimento camerale di prevenzione in considerazione della peculiarità di tale procedimento caratterizzato da procedure semplificate, ne consegue che il mutamento del collegio determina la nullità assoluta di cui all'art. 525 cod. proc. pen. esclusivamente laddove il collegio che ha emesso il provvedimento di prevenzione sia diverso da quello che ha ricevuto le conclusioni delle parti (vedi Sez. 5, n. 48094 del 18/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278037 - 01 Sez. 5, n. 11242 del 26/10/2018, Bonaffini, Rv. 277241 — 01). 3. Nel caso di specie l'accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso di questioni processuali, comprova che il collegio che ha emesso il decreto impugnato era composto diversamente da quello che ha ricevuto le conclusioni delle parti in camera di consiglio con conseguente violazione dell'art. 525 cod. proc. pen. 4. Gli altri motivi di ricorso sono assorbiti dall'accoglimento del profilo inerente alla nullità assoluta del decreto impugnato. 5. La fondatezza del primo motivo di ricorso impone l'annullamento del decreto impugnato con rinvio per nuova valutazione alla stessa sezione della Corte di appello di Firenze, dinanzi a Collegio diversamente composto. P.Q.M. Annulla il decreto impugnato, con rinvio per nuova valutazione alla stessa sezione della Corte di appello di Firenze, dinanzi a Collegio di
Decreto Cassazione n. 13348/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris