CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 11227/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] • Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1 Rilevato che, in relazione alla sentenza resa in data 09/10/2024, all'esito del procedimento a seguito di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - N.R.G. 24982/2024, per mero errore materiale, si è provveduto a rideterminare la pena inflitta, indicandola in dispositivo in euro 700,00 di multa anziché in euro 466,67 (euro 700,00, al netto della riduzione di un terzo per la scelta del rito abbreviato = 466,67), per essersi erroneamente fatto riferimento nel calcolo alla pena base di euro 1.032,00 di multa - in tale misura, per errore, quantificata nel dispositivo della sentenza di primo grado; P.Q.M. Dispone la correzione dell'errore contenuto nel ruolo dell'udienza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], in riferimento al ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (N.R.G. 24982 del 2024), nel senso che in luogo della quantificazione della pena della multa, individuata in euro 700,00 - con la locuzione ".... per l'effetto riduce la pena inflitta in euro 700,00 di multa..." - detta multa va, invece, quantificata in euro 466,67, così ridotta per il rito. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Co