CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 settembre 2023
Cassazione n. 36008/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1286/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , V.LE DELL'UMANESIMO 69, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa d a gli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso la SENTENZAd ella CORTE D'APPELLO ROMA n. 3770/2019 , depositata il5/06/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:SOCIETA]. è stata condannata con sentenza del 2008 dal Tribunale di Roma a pagare euro 13.000 a titolo di restituzione del prezzo in favore di [OSCURATO:PERSONA], a seguito della pronuncia di risoluzione del contratto di vendita di una autovettura per l’esistenza di vizi di conformità. [OSCURATO:SOCIETA] ha quindi agito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ai sensi dell’art. 131 del codice del consumo, chiedendo la condanna della convenuta alla refusione degli importi pagati al consumatore. L’adito Tribunale di Roma ha rigettato la domanda: ha ritenuto come non potesse “dubitarsi, anche alla luce della esaustiva motivazione della sentenza di condanna depositata, che [OSCURATO:SOCIETA] sia stata ritenuta responsabile verso la Gulli per difetto di conformità del veicolo venduto e che costei rivestiva la qualità di consumatore”; quanto all’ulteriore presupposto, “ossia quello della imputabilità della difformità al soggetto evocato in causa dalla [OSCURATO:SOCIETA]”, il Tribunale ha invece osservato come la venditrice che ha agito in regresso non avesse adeguatamente assolto al proprio onere probatorio, non emergendo dalla lettura della sentenza, che ha definito il giudizio condannando [OSCURATO:SOCIETA] e al quale [OSCURATO:PERSONA] è rimasta estranea, “la specifica natura dei vizi riscontrati, sì da potersene ricavare l’imputabilità alla convenuta”. 2. La sentenza è stata impugnata da [OSCURATO:SOCIETA]. La Corte d’appello di Roma – con la sentenza 5 giugno 2019, n. 3770 – ha rigettato il gravame, mancando “i presupposti soggettivi e oggettivi per l’accoglimento della domanda di rivalsa”. 3. Avverso la sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per cassazione. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (in epigrafe dell’atto indicata come s.r.l.). La ricorrente ha depositato memoria, con la quale eccepisce la tardività del controricorso. L’eccezione è fondata, essendo l’atto stato notificato oltre il termine di cui all’art. 370 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in due motivi. 1) Il primo motivo denuncia “violazione e/o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., dell’art. 112 c.p.c., ed ex art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., degli artt. 329 e 345, comma 2, c.p.c.”: la Corte d’appello ha escluso la responsabilità di controparte per mancanza dell’elemento soggettivo dell’azione di regresso ex art. 131 d.lgs. 206/2005, sebbene tale requisito non fosse stato devoluto alla sua cognizione e risultasse coperto da giudicato interno in senso favorevole alla [OSCURATO:SOCIETA]. 2) Il secondo motivo contesta “violazione e/o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., degli artt. 130, 131 e 132 del d.lgs. 206/2005 e in generale dei principi generali dettati, in materia di responsabilità per i vizi di conformità del prodotto, dal codice del consumo e relativo onere probatorio”: la Corte d’appello ha escluso l’imputabilità del vizio di conformità alla [OSCURATO:PERSONA] sull’errato presupposto che la presunzione introdotta nel nostro ordinamento dall’art. 131, comma 3, del d.gs. 206/2005 non si applichi nella successiva azione di regresso. In via preliminare, va precisato che – come ha sottolineato la Corte d’appello –l’autovettura è stata venduta il 13 maggio 2003 e poi consegnata all’acquirente il 18 giugno 2003, così che la disciplina ratione temporisapplicabile è quella di cui agli artt. 1519- bis e segg., inseriti nel codice civile dal d.lgs. n. 24/2002 (ed applicabili, ai sensi dell’art. 2 del d.lgs., alle vendite dei beni per i quali la consegna al consumatore sia avvenuta successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, ossia il 23 marzo 2002), e non gli articoli del codice del consumo invece richiamati dalla ricorrente (il d.lgs. n. 206/2005, c.d. codice del consumo, è entrato in vigore il 23 ottobre 2005). Il primo motivo è infondato. Il Tribunale ha rigettato la domanda della ricorrente (si veda la motivazione del provvedimento riportata alle pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata), in quanto ha ritenuto che la medesima non avesse neppure provato la specifica natura dei vizi dai quali era affetta l’autovettura, così che “anche a volere ritenere che la nozione di produttore vada estesa alla convenuta, proprio in quanto importatore nella Unione europea dei veicoli in oggetto (art. 3, lettera d] d.lgs. 206/2005), resta tuttavia non adeguatamente provata la natura e dunque la imputabilità dei vizi”. Il giudice di primo grado non si è quindi pronunciato sulla eccezione di Mazda che aveva negato la propria legittimazione passiva, ma ha ritenuto l’eccezione assorbita, mancando la prova del presupposto oggettivo della imputabilità dei vizi a Mazda, così che essendo stata riproposta in appello legittimamente l’eccezione è stata esaminata dal secondo giudice. Il secondo motivo è anch’esso infondato. La disposizione applicabile al caso in esame è l'art. 1519-quinquies c.c., che dispone al primo comma che “il venditore finale, quando è responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile a un'azione o a un'omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva” e al secondo comma che “il venditore finale, che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore, può agire, entro un anno dall'esecuzione della prestazione, in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato”. Rileva poi (v. al riguardo Cass. n. 10453/2020) la definizione di produttore di cui all'art. 1519-bis c.c., ossia “il fabbricante di un bene di consumo, l’importatore del bene di consumo nel territorio della Unione europea o qualsiasi altra persona che si presenta come produttore apponendo sul bene di consumo il suo nome, marchio o altro segno distintivo”. La Corte d’appello ha accertato che “nel contratto tra [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:SOCIETA]., in atti, vi è menzione di altre società Mazda fornitrici; che non vi è prova che la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. fosse produttore del veicolo venduto alla Gulli dall’appellante o della ricorrenza delle circostanze previste per ritenere l’appellata [[OSCURATO:PERSONA]] soggetto equiparato al produttore; che dalla documentazione in atti non emergono elementi probatori sufficienti per acclarare la natura e le cause del difetto di conformità e, pertanto, dell’imputabilità al soggetto evocato in giudizio”. Rispetto a tale accertamento la ricorrente obietta che il difetto di conformità del bene è stato accertato dalla sentenza che ha risolto il contratto di vendita dell’autovettura; trattandosi di vizio che si è manifestato nei primi sei mesi dalla consegna del bene, [OSCURATO:SOCIETA] era solo tenuta a individuare il soggetto responsabile nell’ambito della medesima catena distributiva e aveva quindi proposto l’azione nei confronti del soggetto equiparato al produttore, ossia [OSCURATO:PERSONA], che è – secondo quanto affermato dal Tribunale – l’importatore nella Comunità europea dalla casa madre giapponese [OSCURATO:PERSONA]; quanto alla prova della imputabilità vale per il venditore finale la presunzione di cui al terzo comma dell’art. 1519-sexies c.c., secondo la quale “si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data”, così che la ricorrente non era tenuta a dimostrare aliunde l’imputabilità dei difetti alla convenuta [OSCURATO:PERSONA]. Come si è visto supra, esaminando il primo motivo, il Tribunale non ha accertato che la convenuta andava considerata “produttore” in quanto importatrice nell’Unione europea dell’autovettura, avendo ritenuto assorbita la questione. Va però rilevato che la Corte d’appello, laddove evidenzia che non v’è prova che la società [OSCURATO:PERSONA] fosse produttore dell’autoveicolo ovvero soggetto equiparato al produttore ai sensi della definizione di cui all'art. 1519-bis c.c. sopra riportata, non considera che l’art. 1519 - quinquies c.c. individua quale legittimato passivo dell’azione di regresso non soltanto il produttore, ma pure il precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva e qualsiasi altro intermediario (sulla cui definizione quale soggetto che sia coinvolto nella catena distributiva del benesi veda Cass. n. 5140/2019). Che la convenuta fosse coinvolta nella catena distributiva delle autovetture Mazda, e quindi anche in quella oggetto del processo, lo afferma la stessa [OSCURATO:PERSONA] nel controricorso tardivamente proposto, alla pag. 23, laddove sostiene che gli autoveicoli Mazda sono importati nell’Unione europea da [OSCURATO:PERSONA] N.V., che poi li vende a [OSCURATO:PERSONA] che poi a sua li rivende ai propri concessionari, come [OSCURATO:SOCIETA]. L’omissione del giudice d’appello, che si è limitato a escludere che [OSCURATO:PERSONA] fosse soggetto produttore o ad esso equiparabile senza accertare che fosse comunque stata coinvolta nella catena distributiva del bene, non si rivela però decisiva, essendo – secondo l’accertamento del giudice d’appello non contestato dalla ricorrente – mancata la prova dell’imputabilità dei vizi alla convenuta. Non si può infatti condividere la tesi della ricorrente secondo cui, una volta accertato che i difetti di conformità si sono manifestati entro sei mesi dalla consegna del bene al consumatore, il venditore finale non avrebbe l’onere di dimostrare l’imputabilità dei vizi al suo rivenditore. La presunzione di esistenza dei difetti di conformità al momento della consegna presunzione vale infatti per il consumatore – nei cui confronti vale la presunzione astratta di disparità di potere contrattuale desumibile dal fatto oggettivo del compimento di un atto di consumo che sta alla base della disciplina consumeristica (v. Cass., sez. un., n. 20802/2022) – ma non nei confronti del venditore finale, che ha l’onere di provare sia che il difetto di conformità sussisteva al momento della conclusione del contratto con il fornitore, sia che il difetto è imputabile, in senso oggettivo, al soggetto posto a monte della catena di distribuzione verso il quale viene proposta l’azione di regresso (d’altro canto l’art. 1519- quinquiesc.c. parla di azione di regresso “nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili”). II. Il ricorso va pertanto rigettato. Non vi è pronuncia sulle spese, avendo [OSCURATO:PERSONA] proposto controricorso tardivamente. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Sussistono, ex art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contri