CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 13009/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 25 ottobre 1966; avverso la sentenza del 28 gennaio 2022, della Corte d'appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso ; lette le memorie depositate il 9 febbraio 2023, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] rana, con le quali ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d'appello di Palermo, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto il ricorrente, nella sua qualità di amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (dichiarata fallita il 28 ottobre 2012), responsabile del reato di bancarotta frau- dolenta patrimoniale, perché, secondo la prospettazione accusatoria, avrebbe distratto parte del compendio aziendale. Segnatamente: titoli di credito per un valore di 39.496,57, un ponteggio autosollevante e alcuni arredi d'ufficio. Il ricorso, proposto nell'interesse dell'imputato, si compone di tre motivi di censura. Con il primo, formulato sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, si deduce che la Corte d'appello non avrebbe riscontrato i presup- posti fattuali necessari per l'attribuzione in capo al ricorrente della qualifica di amministratore di fatto. Nessun valore giuridico, sostiene la difesa, potrebbe es- sere attribuito al fatto che il coniuge, [OSCURATO:PERSONA], amministratore di diritto della detta società, abbia deciso di non rispondere alle domande formulate dal curatore; così come alcun significato potrebbe essere attribuito all'insistenza del Saetta nel voler assistere all'interrogatorio di sua moglie; errata, inoltre, sarebbe la conclusione alla quale è giunta la corte territoriale nel ritenere il diretto coin- volgimento del Saetta nei rapporti con il Falcone (cliente della società poi fallita), fondata su una mera "sensazione" del curatore; né, in ultimo, vi sarebbe la pro- va certa che il Saetta abbia messo a disposizione della società i suoi autocarri, circostanza solo supposta dai giudici di merito. Con il secondo, anche questo formulato sotto i profili della violazione di leg- ge e del vizio di motivazione, si deduce l'asserito travisamento della prova nel quale sarebbe incorsa la corte territoriale, che, nel ritenere l'effettiva esistenza dei beni distratti all'interno del compendio aziendale, avrebbe fondato il suo con- vincimento sul solo dato contabile, senza verificarne la concreta disponibilità da parte degli amministratori. Il terzo, in ultimo, attiene al trattamento sanzionatorio e lamenta, sotto il profilo della violazione di legge, l'omesso riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 219 I. fall. e l'eccessività della pena irrogata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Appare opportuno premettere che, sotto il profilo della processuale, la prova della ritenuta funzione gestoria, esercitata in fatto da parte di un soggetto non formalmente investito di tale carica, si traduce nell'accertamento di elementi sin- tomatici dell'inserimento organico di tale soggetto in qualunque settore gestiona- le dell'attività economica, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrat- tuale o disciplinare (Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Rv. 256534; Sez. 5, n. 8479 del 28/11/2016, dep. 2017, Rv. 269101). Accertamento che, se sostenuto da motivazione congrua e logica, è insindacabile in sede di legittimità, in quanto oggetto di un apprezzamento di fatto riservato ai giudici di merito (Sez. 5, n. 22413 del 14/04/2003, rv. 224948; Sez. 1, 12/05/2006, n. 18464, rv. 234254).Ciò considerato, i giudici di merito, con motivazione articolata, esauriente ed immune da vizi, hanno individuato una pluralità di indici, esplicitati dalle fonti probatorie, di assoluto valore sintomatico della qualifica di "amministratore di fatto" rivestita dal ricorrente. In particolare, - l'accertata qualifica di mera "testa di legno" dell'amministratore di diritto, [OSCURATO:PERSONA], moglie del Saetta (la Napoli, sentita dal curatore, non ricordava neppure di essere lei stessa socia, né aveva contezza della compagine societaria); - il fatto che i rapporti commerciali fossero curati dal Saetta, tanto che il Falcone, l'unico cliente della società fallita con il quale il curatore è riuscito ad avere rapporti, aveva avuto contatti esclusivamente con il predetto e "si riferiva, parlando di [OSCURATO:PERSONA]... appunto al Saetta"; - la circostanza che il Saetta, a differenza del coniuge, avesse una specifica competenza nel settore edile, avendo esercitato in precedenza la medesima atti- vità della fallita nell'ambito di una società poi dichiarata fallita; - la messa a disposizione della società, da parte del Saetta, di beni stru- mentali indispensabili per lo svolgimento dell'attività sociale, annotati nel regi- stro dei beni ammortizzabili, sebbene appartenenti all'imputato. A fronte di queste analitiche argomentazioni, le deduzioni volte a contestare la valutazione offerte dalla corte territoriale (peraltro mera riproduzione di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi), si limitano a prospettare solo una diversa valutazione dei dati fattuali, alla luce di differenti criteri. Ed in quan- to tali, non evidenziando profili di manifesta illogicità o contraddittorietà, sono inammissibili. 2. Ad analoghe conclusioni si deve giungere anche con riferimento al secon- do motivo di ricorso. Il ricorrente, per come si è detto, deduce che la corte territoriale non avreb- be verificato la concreta disponibilità da parte degli amministratori dei beni asse- ritamente distratti, fondando il suo convincimento sul solo dato contabile. Ebbene, sotto tale profilo, va preliminarmente osservato che è orientamento consolidato di questa Corte che ove l'atto distrattivo consista nell'occultamento di beni sociali, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni che in epo- ca anteriore o prossima al fallimento erano nella disponibilità della società dichia- rata fallita, può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'am- ministratore, della destinazione dei beni suddetti al soddisfacimento delle esi- genze della società o al perseguimento dei relativi fini (Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, dep. 2016, Rv. 267710; Sez. 5, n. 22894 del 17/04/2013, Rv. 255385). JA Ciò, evidentemente, trova il suo presupposto logico nell'accertamento della previa disponibilità, da parte dell'imputato, di detti beni nella loro esatta dimen- sione e al di fuori di qualsivoglia presunzione (Sez. 5, n. 35882 del 17/06/2010, Rv. 248425). Accertamento che non è condizionato né da uno specifico onere di dimostrazione in capo al fallito, né da alcuna presunzione e neanche dalla pre- sunzione di attendibilità del corredo documentale dell'impresa prevista dall'art.2710 del codice civile. Corredo che, invece, deve essere valutato (quanto, ap- punto, al profilo dell'attendibilità) secondo i consueti parametri di scrutinio, di cui deve essere fornita adeguata motivazione (Sez. 5 n. 7588 del 26/01/2011, Rv. 249715). Ebbene, in concreto la corte territoriale ha dato atto non solo che dall'analisi del compendio documentale non è emersa alcuna anomalia, ma anche che alcu- na contestazione è stata mossa dal ricorrente in ordine alla sua attendibilità. Da ciò la manifesta infondatezza della censura sollevata. 3. Il terzo motivo è inammissibile. Invero, quanto all'invocata attenuante, la corte territoriale ha fatto buon go- verno dei principi enunciati da questa Corte in ordine alla necessaria valutazione della diminuzione, non percentuale ma globale, causata dal comportamento del fallito alla massa attiva disponibile per il riparto (ex plurimis, Sez. 5, n. 45136 del 27/06/2019, Rv. 277541), escludendo, alla luce del valore dei beni sottratti, la possibilità di considerare lieve una diminuzione patrimoniale di oltre 50.000 euro. Quanto al trattamento sanzionatorio (in concreto, determinato in misura prossima al minimo edittale) è sufficiente ribadire che, nel caso in cui venga ir- rogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione (Sez. 3 n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288). E tale onere si attenua ancora di più se la determinazione sia prossima al minimo edit- tale (come nel caso in esame), rimanendo, ln ultimo, sufficiente il semplice ri- chiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Rv. 256464). 4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricor- rente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell