CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 21917/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA tyea sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2022 del TRIBUNALE di PADOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. con la quale gli è stata applicata la pena concordata per cinque reati di furto in abitazione e due di ricettazione. Considerato che le doglianze proposte — con cui il ricorrente censura la valutazione ex art. 129 cod. proc. pen — esulano dal novero dei motivi consentiti ex art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., tanto più che la sentenza impugnata motiva congruamente sul punto indicato, richiamando le denunce, i verbali di perquisizione e sequestro e l'interrogatorio dell'imputato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano, senza formalità di procedura a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16/03