CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03564/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Milano, con sentenza emessa in data 12/07/2021, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Milano in data 16/01/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 110 e 648 bis cod. pen. Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge in relazione all'art. 270 cod. proc. pen. per supposta inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ed ambientali acquisite nell'ambito di un diverso procedimento penale, è manifestamente infondato, poiché afferente a presunta violazione di legge sostanziale o processuale, basata su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta non rivisitabile nel giudizio di legittimità; ritenuto, altresì, che il predetto motivo è - peraltro - nneramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici [si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza sulla piena utilizzabilità delle risultanze delle intercettazioni telefoniche ed ambientali]; considerato che il secondo motivo, con cui si sussume il vizio motivazionale in relazione alla ritenuta responsabilità penale del prevenuto in ordine al reato contestatogli, è del pari manifestamente infondato poiché afferente a supposto difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logica conforme alla disamina dei dati probatori [si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice, ha già dato conto del granitico compendio probatorio sulla cui scorta è stata ritenuta indiscutibilmente provata la penale responsabilità del prevenuto, suffragata da un quadro assistito da indubbia valenza probatoria, così fornendo articolata e corretta risposta alle critiche della difesa]; osservato che gli ultimi due motivi, con cui si deplora l'eccessiva dosimetria della pena e la mancata concessione delle attenuanti generiche, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, poiché afferenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive [si veda, in particolare, ancora pag. 7 della sentenza in punto di motivazione sul trattamento sanzionatorio]; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11