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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 ottobre 2022

Cassazione n. 32852/2022

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 34264/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n. 1649/2018 depositata il 12/09/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto che: -la Corte d’appello dell’Aquila ha confermato la decisione di primo grado, resa nel contraddittorio di [OSCURATO:PERSONA], che aveva assunto l’iniziativa del giudizio, e i convenuti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -il Tribunale aveva rigettato la domanda di usucapione di un terreno, proposta dall’attore, e aveva accolto la domanda dei convenuti, di rilascio dell’immobile, autonomamente proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con ricorso exart. 447-bis c.p.c. (il procedimento è stato poi riunito a quello iniziato dal Palestino); -il primo giudice ha posto l’accento su una dichiarazione dell’attore del 1989, con la quale egli si era impegnato a restituire il terreno agli aventi diritto; -con una tale dichiarazione, secondo il Tribunale, l’attore aveva riconosciuto che l’uso del bene era avvenuto come detenzione; -la Corte d’appello ha condiviso tale ratio decidendi, rigettando altresì le contestazioni dell’appellante Palestino sulla legittimazione dei convenuti, contestazioni giustificate con il rilievo che gli stessi convenuti erano soggetti diversi dai destinatari della dichiarazione; -per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, affidato a due motivi; -[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) hanno resistito con controricorso, con i quali hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso, perché notificato a mezzo posta elettronica alle 21:04:05 del 19 novembre 2018, ultimo giorno utile, ed essendosi pertanto quella stessa notificazione perfezionata, ex art. 16 del d.l. n. 179 del 2012, alle ore 7:00 del giorno successivo, quando il termine per proporre il ricorso era scaduto; -i controricorrenti hannodepositato memoria.

Considerato che: -l’eccezione dei controricorrenti è infondata; -con sentenza n. 75/2019, depositata in data 9 aprile 2019, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 16- septies del D.L. n. 179/2012(conv. in L. n. 221/2012) “nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anzichéal momento di generazione della predetta ricevuta”; -consegue la tempestività del ricorso per cassazione di [OSCURATO:PERSONA], in quanto notificato entro le ore 24:00 dell’ultimo giorno utile; -per completezza di esame si richiama il principio secondo cui «l'efficacia retroattiva delle pronunce di accoglimento emesse dalla Cortecostituzionale incontra un limite nelle situazioni consolidate per effetto di intervenute decadenze; tale limite, tuttavia, non opera quando la dichiarazione di illegittimitàcostituzionale investe proprio la norma che avrebbe dovuto rendere operante la decadenza» (Cass.n. 1644/2019; n. 5240/2000); -con il primo motivo di ricorso si sostiene, da parte del ricorrente, che il Tribunale aveva riconosciuto che gli atti posti in essere prima della sua dichiarazione del 1989 fossero in linea di principio idonei a dare la prova del possesso; -nondimeno il primo giudice aveva poi negato che essi potessero giustificare l’accoglimento della domanda di usucapione in quanto superati dalla dichiarazione del 1989; -la Corte d’appello, nonostante l’assenza di ogni contestazione sul possesso precedente, avrebbe invece negato che l’attuale ricorrente avesse esercitato sul fondo un potere esclusivo, giungendo persino ad affermare che l’apposizione della recinzione dal parte dell’agente non avesse il fine di precludere l’accesso al fondo, in aggiunta ai terzi, anche dei proprietari; -in forza di tale erroneo assunto la Corte d’appello avrebbe omesso ogni pronuncia riguardo al possesso esercitato prima della dichiarazione; -il motivo è infondato; -è lo stesso ricorrente a sostenere che la ratio della decisione della sentenza di primo grado si deve identificare nella riconosciuta irrilevanza del potere di fatto esercitato nel periodo precedente alla dichiarazione del 1989; -ebbene tala ratio è stata del tutto condivisa dalla Corte d’appello, le cui considerazioni sulla natura della relazione dell’agente con la cosa, precedente al rilascio della dichiarazione, sono prive di qualsiasi incidenza sulla decisione; -il rilievo del ricorrente, e cioè che la recinzione fu da lui apposta non solo per escludere i terzi, ma anche per impedire l’accesso dei proprietari, è inconferente, essendo il fatto compatibile con la detenzione, il cui connotato essenziale non è nell’esercizio di un potere del detentore congiunto con quello del proprietario, ma piuttosto nella ricezione della cosa in forza di un titolo negoziale intercorso con il medesimoproprietario; -ma a un attento esame, l’intera costruzione del ricorrente muove dall’assunto che la propria dichiarazione del 1989, seppure contenente l’univoco riconoscimento della proprietà altrui, congiunto all’impegno di rilasciare il terreno a semplice richiesta, fosse del tutto irrilevante, essendo in quel momento l’usucapione già maturata; -l’assunto costituisce petizione di principio, perché all’usucapione maturata si può sempre rinunciare, anche tacitamente, non essendo richiesta, anche in materia immobiliare, la forma scritta (Cass. n. 1363/2018; n. 4095/2006); -al ricorrente non giova il richiamo di Cass. n. 22599 del 2010; -in quel caso si discuteva della idoneità, a determinare l’interruzione del possesso, di atti intervenuti dopo il compimento del ventennio; -in quella pronuncia non si dice minimamente che una dichiarazione del possessore, implicante l’univoco riconoscimento della proprietà di altri, ai quali si promette la restituzione del bene “in totale libertà, in qualsiasi momento e senza avere alcuna pretesa risarcitoria”, non sia idonea a escludere qualsiasi rilevanza del potere di fatto esercitato sulla cosa in precedenza, seppure protratto per oltre il ventennio; -invero, una tale dichiarazione, in linea di principio, esprime un comportamento del possessore incompatibile in via assoluta con la volontà del medesimo di avvalersi della causa di acquisto del diritto a titolo originario (Cass. n. 17321/2015; n. 10026/2002); -con il secondo motivo il ricorrente rimprovera alla Corte d’appello di non avere disconosciuto la legittimazione dei convenuti a pretendere il rilascio; -si sostiene che non era statadata la prova della proprietà del bene, né del loro diritto a pretenderne la restituzione in forza del titolo negoziale; -sempre in relazione a questo aspetto della causa il ricorrente si duole del fatto che la Corte d’appello non abbia riconosciuto tardiva la produzione delle dichiarazioni di successione, operata dalle controparti in appello; -tale ultima censura è inammissibile, in quanto non è sfociata nella chiara denunzia dell’error in procedendo in ipotesi compiuto dalla Corte d’appello; -essa è in ogni caso irrilevante, perché la Corte d’appello, nella propria decisione sul punto, ha valorizzato le iniziali deduzioni dell’attore, il quale aveva proposto la domanda contro quei convenuti, così riconoscendone la legittimazione; -le dichiarazioni di successione, in verità, non sono neanche menzionate nella sentenza impugnata; -quanto al resto la censura è infondata; -come ricorda il ricorrente, l’azione svolta dai convenuti deve qualificarsi quale azione personale di rilascio, il cui accoglimento non suppone la prova rigorosa della proprietà, secondo lo schema dell’azione di rivendicazione (Cass. n. 25052/2018; S.U., n. 7305/2014), essendo sufficiente la prova della consegna del bene e il rifiuto della restituzione, spettando eventualmente al convenuto far valere il possesso di un diverso titolo per il suo godimento (Cass. n. 21853/2020; n. 20371/2013); -la Corte d’appello ha ritenuto che, quanto meno con riferimento a Walter e [OSCURATO:PERSONA], tale prova fossa stata data, essendo i medesimi successori a titolo universale, tramite [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], che è uno degli originari destinatari della dichiarazione del 1989; -è chiaro che, in presenza del riscontro della qualità ereditaria di uno di coloro che il medesimo detentore aveva identificato quale titolare del diritto, la Corte d’appello non doveva aggiungere altro per giustificare l’ordine di rilascio, essendo sufficiente a tal fine, in presenza di più aventi diritto, l’iniziativa di uno solo (Cass. n. 845/2020); -sono pertanto irrilevanti le contestazioni sulla legittimazione degli eredi di [OSCURATO:PERSONA], adombrate con il motivo in esame e giustificate con il rilievo che la Corte d’appello sarebbe incorsa in errore, avendo confuso l’originario convenuto [OSCURATO:PERSONA], rimasto contumace, con [OSCURATO:PERSONA]; -infatti, l’ordine di rilascio, confermato dalla Corte d’appello, è stato impartito a favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -in conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con addebito di spese e raddoppio del contributo, sussistendone i presupposti.

P.Q.M. rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 34264/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n. 1649/2018 depositata il 12/09/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che: -la Corte d’appello dell’Aquila ha confermato la decisione di primo grado, resa nel contraddittorio di [OSCURATO:PERSONA], che aveva assunto l’iniziativa del giudizio, e i convenuti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -il Tribunale aveva rigettato la domanda di usucapione di un terreno, proposta dall’attore, e aveva accolto la domanda dei convenuti, di rilascio dell’immobile, autonomamente proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con ricorso exart. 447-bis c.p.c. (il procedimento è stato poi riunito a quello iniziato dal Palestino); -il primo giudice ha posto l’accento su una dichiarazione dell’attore del 1989, con la quale egli si era impegnato a restituire il terreno agli aventi diritto; -con una tale dichiarazione, secondo il Tribunale, l’attore aveva riconosciuto che l’uso del bene era avvenuto come detenzione; -la Corte d’appello ha condiviso tale ratio decidendi, rigettando altresì le contestazioni dell’appellante Palestino sulla legittimazione dei convenuti, contestazioni giustificate con il rilievo che gli stessi convenuti erano soggetti diversi dai destinatari della dichiarazione; -per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, affidato a due motivi; -[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) hanno resistito con controricorso, con i quali hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso, perché notificato a mezzo posta elettronica alle 21:04:05 del 19 novembre 2018, ultimo giorno utile, ed essendosi pertanto quella stessa notificazione perfezionata, ex art. 16 del d.l. n. 179 del 2012, alle ore 7:00 del giorno successivo, quando il termine per proporre il ricorso era scaduto; -i controricorrenti hannodepositato memoria. Considerato che: -l’eccezione dei controricorrenti è infondata; -con sentenza n. 75/2019, depositata in data 9 aprile 2019, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 16- septies del D.L. n. 179/2012(conv. in L. n. 221/2012) “nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anzichéal momento di generazione della predetta ricevuta”; -consegue la tempestività del ricorso per cassazione di [OSCURATO:PERSONA], in quanto notificato entro le ore 24:00 dell’ultimo giorno utile; -per completezza di esame si richiama il principio secondo cui «l'efficacia retroattiva delle pronunce di accoglimento emesse dalla Cortecostituzionale incontra un limite nelle situazioni consolidate per effetto di intervenute decadenze; tale limite, tuttavia, non opera quando la dichiarazione di illegittimitàcostituzionale investe proprio la norma che avrebbe dovuto rendere operante la decadenza» (Cass.n. 1644/2019; n. 5240/2000); -con il primo motivo di ricorso si sostiene, da parte del ricorrente, che il Tribunale aveva riconosciuto che gli atti posti in essere prima della sua dichiarazione del 1989 fossero in linea di principio idonei a dare la prova del possesso; -nondimeno il primo giudice aveva poi negato che essi potessero giustificare l’accoglimento della domanda di usucapione in quanto superati dalla dichiarazione del 1989; -la Corte d’appello, nonostante l’assenza di ogni contestazione sul possesso precedente, avrebbe invece negato che l’attuale ricorrente avesse esercitato sul fondo un potere esclusivo, giungendo persino ad affermare che l’apposizione della recinzione dal parte dell’agente non avesse il fine di precludere l’accesso al fondo, in aggiunta ai terzi, anche dei proprietari; -in forza di tale erroneo assunto la Corte d’appello avrebbe omesso ogni pronuncia riguardo al possesso esercitato prima della dichiarazione; -il motivo è infondato; -è lo stesso ricorrente a sostenere che la ratio della decisione della sentenza di primo grado si deve identificare nella riconosciuta irrilevanza del potere di fatto esercitato nel periodo precedente alla dichiarazione del 1989; -ebbene tala ratio è stata del tutto condivisa dalla Corte d’appello, le cui considerazioni sulla natura della relazione dell’agente con la cosa, precedente al rilascio della dichiarazione, sono prive di qualsiasi incidenza sulla decisione; -il rilievo del ricorrente, e cioè che la recinzione fu da lui apposta non solo per escludere i terzi, ma anche per impedire l’accesso dei proprietari, è inconferente, essendo il fatto compatibile con la detenzione, il cui connotato essenziale non è nell’esercizio di un potere del detentore congiunto con quello del proprietario, ma piuttosto nella ricezione della cosa in forza di un titolo negoziale intercorso con il medesimoproprietario; -ma a un attento esame, l’intera costruzione del ricorrente muove dall’assunto che la propria dichiarazione del 1989, seppure contenente l’univoco riconoscimento della proprietà altrui, congiunto all’impegno di rilasciare il terreno a semplice richiesta, fosse del tutto irrilevante, essendo in quel momento l’usucapione già maturata; -l’assunto costituisce petizione di principio, perché all’usucapione maturata si può sempre rinunciare, anche tacitamente, non essendo richiesta, anche in materia immobiliare, la forma scritta (Cass. n. 1363/2018; n. 4095/2006); -al ricorrente non giova il richiamo di Cass. n. 22599 del 2010; -in quel caso si discuteva della idoneità, a determinare l’interruzione del possesso, di atti intervenuti dopo il compimento del ventennio; -in quella pronuncia non si dice minimamente che una dichiarazione del possessore, implicante l’univoco riconoscimento della proprietà di altri, ai quali si promette la restituzione del bene “in totale libertà, in qualsiasi momento e senza avere alcuna pretesa risarcitoria”, non sia idonea a escludere qualsiasi rilevanza del potere di fatto esercitato sulla cosa in precedenza, seppure protratto per oltre il ventennio; -invero, una tale dichiarazione, in linea di principio, esprime un comportamento del possessore incompatibile in via assoluta con la volontà del medesimo di avvalersi della causa di acquisto del diritto a titolo originario (Cass. n. 17321/2015; n. 10026/2002); -con il secondo motivo il ricorrente rimprovera alla Corte d’appello di non avere disconosciuto la legittimazione dei convenuti a pretendere il rilascio; -si sostiene che non era statadata la prova della proprietà del bene, né del loro diritto a pretenderne la restituzione in forza del titolo negoziale; -sempre in relazione a questo aspetto della causa il ricorrente si duole del fatto che la Corte d’appello non abbia riconosciuto tardiva la produzione delle dichiarazioni di successione, operata dalle controparti in appello; -tale ultima censura è inammissibile, in quanto non è sfociata nella chiara denunzia dell’error in procedendo in ipotesi compiuto dalla Corte d’appello; -essa è in ogni caso irrilevante, perché la Corte d’appello, nella propria decisione sul punto, ha valorizzato le iniziali deduzioni dell’attore, il quale aveva proposto la domanda contro quei convenuti, così riconoscendone la legittimazione; -le dichiarazioni di successione, in verità, non sono neanche menzionate nella sentenza impugnata; -quanto al resto la censura è infondata; -come ricorda il ricorrente, l’azione svolta dai convenuti deve qualificarsi quale azione personale di rilascio, il cui accoglimento non suppone la prova rigorosa della proprietà, secondo lo schema dell’azione di rivendicazione (Cass. n. 25052/2018; S.U., n. 7305/2014), essendo sufficiente la prova della consegna del bene e il rifiuto della restituzione, spettando eventualmente al convenuto far valere il possesso di un diverso titolo per il suo godimento (Cass. n. 21853/2020; n. 20371/2013); -la Corte d’appello ha ritenuto che, quanto meno con riferimento a Walter e [OSCURATO:PERSONA], tale prova fossa stata data, essendo i medesimi successori a titolo universale, tramite [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], che è uno degli originari destinatari della dichiarazione del 1989; -è chiaro che, in presenza del riscontro della qualità ereditaria di uno di coloro che il medesimo detentore aveva identificato quale titolare del diritto, la Corte d’appello non doveva aggiungere altro per giustificare l’ordine di rilascio, essendo sufficiente a tal fine, in presenza di più aventi diritto, l’iniziativa di uno solo (Cass. n. 845/2020); -sono pertanto irrilevanti le contestazioni sulla legittimazione degli eredi di [OSCURATO:PERSONA], adombrate con il motivo in esame e giustificate con il rilievo che la Corte d’appello sarebbe incorsa in errore, avendo confuso l’originario convenuto [OSCURATO:PERSONA], rimasto contumace, con [OSCURATO:PERSONA]; -infatti, l’ordine di rilascio, confermato dalla Corte d’appello, è stato impartito a favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -in conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con addebito di spese e raddoppio del contributo, sussistendone i presupposti. P.Q.M. rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quell
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