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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 01071/2022

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 20506/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] n. 2, in persona del liquidatore e legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] da Palestina n. 63, presso lo studio degli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: CNTGLC67L19H5011) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che, giusta procura speciale in calce al ricorso, la rappresentano e difendono, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, con l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]); - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - Concessionaria servizi assicurativi pubblici s.p.a. con unico biz3: í,2 (l i socio - ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente e amministratore delegato legale rappresentante pro tempore Prof. [OSCURATO:PERSONA], con sede in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 14, rappresentata e difesa, come da procure speciali in calce al controricorso, in via congiuntiva e disgiuntiva, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Torino (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 57A28 L2193) e [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma (C.F.: PLLFRZ63R0I F205B), presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata, in Roma al Viale dei Parioli n. 98; - controricorrente - e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Milano, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 18, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da procura in calce al controricorso, dagli Avv.ti Giuseppe F.M. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Torino, al [OSCURATO:PERSONA] n. 25; - controricorrente - e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con sede legale in Torino, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 156 ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - [OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe F.M. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Torino, al [OSCURATO:PERSONA] n. 25; - controricorrente - Regione Piemonte; - intimata - - avverso la sentenza n. 203/2017 emessa dalla Corte d'Appello di Torino in data 26/01/2017 e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - con atto di citazione notificato in data 9/9/2011 la [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la [OSCURATO:PERSONA] del Mezzogiorno e la Regione Piemonte, deducendo che: quale azienda colpita dall'alluvione del 1994, in data 21.7.1995 aveva stipulato un contratto di mutuo agevolato, ex lege 35/1995, con l'allora [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., mutuo dell'importo di originarie lire 92.000.000 erogato in data 19.10.1995; con delibera del 13.3.2003 aveva ottenuto, da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., l'ammissione ad un ulteriore finanziamento agevolato ex lege 228/1997, per l'importo di euro 890.402,68; aveva, dunque, ottenuto due distinti finanziamenti agevolati, il primo disciplinato dalla

I. 35/1995, il secondo dalla

I. 228/1997; con l'entrata in vigore della legge 19.10.2004, n. 257 (che aveva convertito il d.l. n. 220/2004), all'art. 1-bis erano state introdotte due ulteriori agevolazioni, a valere sui finanziamenti ex lege 228/97 e, in particolare, a) l'innalzamento del contributo a fondo perduto, ex art. 3-bis della legge 35/1995 dal 30 al 75% dei danni subìti a seguito dell'alluvione, contributo da defalcarsi dal finanziamento ottenuto ai sensi della

I. 228/1997; b) l'allungamento a 25 anni (di cui tre di preammortamento) della durata del finanziamento ex lege 228/1997 stipulato con il [OSCURATO:PERSONA]; sussisteva il suo diritto alla estinzione del finanziamento ex

I. 35/1995, atteso che i commi 4 e 5 dell'art. 4 quinquies

I. 228/97 avevano stabilito che l'ottenimento del finanziamento previsto dai comma 1 del citato articolo comportasse l'ulteriore beneficio della estinzione con fondi pubblici del finanziamento

I. 35/1995 in precedenza ottenuto e che tale estinzione dovesse considerarsi un contributo in conto capitale; invece la banca finanziatrice ([OSCURATO:PERSONA]) aveva richiesto il saldo del finanziamento in questione, addebitandole su un c/c tale saldo; nonostante la presentazione della relativa domanda, il [OSCURATO:PERSONA] non aveva erogato l'ulteriore 45% dei danni a titolo di aumento del fondo perduto né aveva predisposto la proroga della durata; - l'attrice chiedeva, pertanto, accertarsi la inesistenza di alcun debito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al saldo del c/c citato e al finanziamento ex

I. 35/1995 e dichiararsi l'estinzione del finanziamento con fondi pubblici, nonchè il suo diritto all'aumento del contributo a fondo perduto pari all'ulteriore 45% e alla proroga a 25 anni; in caso di rigetto di tali domande, chiedeva dichiararsi che la perdita del suo diritto ad ottenere la estinzione del finanziamento ex lege 3519/95, l'allungamento del piano di ammortamento e l'aumento dei 45% del finanziamento era imputabile a colpa della [OSCURATO:PERSONA] e/o del [OSCURATO:PERSONA] - Regione Piemonte e condannarsi la precitata banca al risarcimento dei danni; - si costituiva in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] del Mezzogiorno - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., chiedendo la reiezione delle domande attoree; - gli altri convenuti (Regione, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) non si costituivano; - in data 29.9.2011 il Tribunale di Milano, su ricorso del [OSCURATO:PERSONA], pronunciava il decreto ingiuntivo n. 32248/11, con il quale veniva ingiunto alla [OSCURATO:SOCIETA] il pagamento, a favore della ricorrente, della complessiva somma di euro 1.259.664,13; - a seguito dell'opposizione proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA], la causa, a seguito di ordinanza con la quale il Tribunale di Milano aveva dichiarato la propria incompetenza e nullo il decreto ingiuntivo, veniva decisa, previa riunione dei due giudizi, con sentenza n. 7763/14 del 2.12.2014 dal Tribunale di Torino, il quale rigettava le domande proposte dalla [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], condannando la [OSCURATO:PERSONA] del Mezzogiorno — [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a pagare alla [OSCURATO:SOCIETA]. la somma di € 531.767,45 a titolo di risarcimento dei danni; - avverso tale sentenza proponeva appello la [OSCURATO:PERSONA] del Mezzogiorno - [OSCURATO:PERSONA]; si costituiva [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, proponendo appello incidentale condizionato nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per l'ipotesi in cui fosse stato accolto l'appello di [OSCURATO:PERSONA].

Si costituivano anche [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., mentre la Regione Piemonte restava contumace; - con sentenza del 26.1.2017, la Corte d'Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda di risarcimento dei danni proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] del Mezzogiorno-[OSCURATO:PERSONA]; - per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, sulla base di sei motivi, illustrati con successiva memoria; - la [OSCURATO:SOCIETA]., la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. hanno resistito con separati controricorsi; - la Regione Piemonte non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 112, 342, 329, 346 e 359 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la corte d'appello riesaminato il merito della controversia oltre i limiti di quanto ad essa era stato devoluto con l'atto di impugnazione.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 10 e 11 delle disposizioni sulla legge in generale e 1, comma 4,

I. n. 17/2007, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la corte territoriale ritenuto che la legge di riapertura dei termini per presentare domanda di finanziamento agevolato (I. n. 17/2007) fosse entrata in vigore sin dal mese di dicembre del 2006, anziché solo un mese prima della richiesta da essa formalizzata in data 20.3.2007.

3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la corte di merito posto a suo carico l'onere di dimostrare l'esistenza, all'epoca della presentazione della domanda, dei fondi necessari.

4. Con il quarto motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 5, ultimo comma, d.lgs. n. 123/1998 e 1218 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la corte d'appello ritenuto che non avrebbe dimostrato il ritardo da parte della [OSCURATO:PERSONA] nell'istruttoria della domanda, nonostante il detto art. 5 imponesse alla p.a. di completarla entro sei mesi dalla ricezione della richiesta.

5. Con il quinto motivo la ricorrente denunzia la violazione dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la corte d'appello posto a suo carico l'onere di provare il nesso causale tra l'inadempimento e il danno, ritenendo che avrebbe dovuto allegare e dimostrare l'esistenza di domande pervenute successivamente alla sua il cui accoglimento fosse stato tale da determinare l'esaurimento dei fondi.

6. Con il sesto motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 115 e 324 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la corte di merito ritenuto che non avesse assolto all'onere probatorio relativo al quantum del danno, nonostante la [OSCURATO:PERSONA] non avesse contestato il conteggio dei danni da essa prodotto. [OSCURATO:PERSONA] - la questione sottesa al terzo ed al quinto motivo del ricorso postula la soluzione del dilemma, rilevante ai fini della ripartizione dell'onere probatorio, concernente l'inquadramento della sussistenza dei fondi agevolativi tra i fatti costitutivi della pretesa del soggetto finanziato o, in termini negativi (quale insussistenza degli stessi), tra i fatti impeditivi dell'avversa pretesa, anche alla luce del principio di vicinanza o riferibilità della prova; per quanto sopra, si palesa, opportuna la rimessione della causa alla pubblica udienza; P.Q.M.

La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo perché la causa possa essere discussa nella pubblica udienza della Seconda Sezione Civile.

Cosi deciso in Roma, nella camera di cons

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 20506/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] n. 2, in persona del liquidatore e legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] da Palestina n. 63, presso lo studio degli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: CNTGLC67L19H5011) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che, giusta procura speciale in calce al ricorso, la rappresentano e difendono, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, con l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]); - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - Concessionaria servizi assicurativi pubblici s.p.a. con unico biz3: í,2 (l i socio - ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente e amministratore delegato legale rappresentante pro tempore Prof. [OSCURATO:PERSONA], con sede in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 14, rappresentata e difesa, come da procure speciali in calce al controricorso, in via congiuntiva e disgiuntiva, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Torino (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 57A28 L2193) e [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma (C.F.: PLLFRZ63R0I F205B), presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata, in Roma al Viale dei Parioli n. 98; - controricorrente - e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Milano, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 18, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da procura in calce al controricorso, dagli Avv.ti Giuseppe F.M. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Torino, al [OSCURATO:PERSONA] n. 25; - controricorrente - e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con sede legale in Torino, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 156 ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - [OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe F.M. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Torino, al [OSCURATO:PERSONA] n. 25; - controricorrente - Regione Piemonte; - intimata - - avverso la sentenza n. 203/2017 emessa dalla Corte d'Appello di Torino in data 26/01/2017 e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - con atto di citazione notificato in data 9/9/2011 la [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la [OSCURATO:PERSONA] del Mezzogiorno e la Regione Piemonte, deducendo che: quale azienda colpita dall'alluvione del 1994, in data 21.7.1995 aveva stipulato un contratto di mutuo agevolato, ex lege 35/1995, con l'allora [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., mutuo dell'importo di originarie lire 92.000.000 erogato in data 19.10.1995; con delibera del 13.3.2003 aveva ottenuto, da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., l'ammissione ad un ulteriore finanziamento agevolato ex lege 228/1997, per l'importo di euro 890.402,68; aveva, dunque, ottenuto due distinti finanziamenti agevolati, il primo disciplinato dalla I. 35/1995, il secondo dalla I. 228/1997; con l'entrata in vigore della legge 19.10.2004, n. 257 (che aveva convertito il d.l. n. 220/2004), all'art. 1-bis erano state introdotte due ulteriori agevolazioni, a valere sui finanziamenti ex lege 228/97 e, in particolare, a) l'innalzamento del contributo a fondo perduto, ex art. 3-bis della legge 35/1995 dal 30 al 75% dei danni subìti a seguito dell'alluvione, contributo da defalcarsi dal finanziamento ottenuto ai sensi della I. 228/1997; b) l'allungamento a 25 anni (di cui tre di preammortamento) della durata del finanziamento ex lege 228/1997 stipulato con il [OSCURATO:PERSONA]; sussisteva il suo diritto alla estinzione del finanziamento ex I. 35/1995, atteso che i commi 4 e 5 dell'art. 4 quinquies I. 228/97 avevano stabilito che l'ottenimento del finanziamento previsto dai comma 1 del citato articolo comportasse l'ulteriore beneficio della estinzione con fondi pubblici del finanziamento I. 35/1995 in precedenza ottenuto e che tale estinzione dovesse considerarsi un contributo in conto capitale; invece la banca finanziatrice ([OSCURATO:PERSONA]) aveva richiesto il saldo del finanziamento in questione, addebitandole su un c/c tale saldo; nonostante la presentazione della relativa domanda, il [OSCURATO:PERSONA] non aveva erogato l'ulteriore 45% dei danni a titolo di aumento del fondo perduto né aveva predisposto la proroga della durata; - l'attrice chiedeva, pertanto, accertarsi la inesistenza di alcun debito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al saldo del c/c citato e al finanziamento ex I. 35/1995 e dichiararsi l'estinzione del finanziamento con fondi pubblici, nonchè il suo diritto all'aumento del contributo a fondo perduto pari all'ulteriore 45% e alla proroga a 25 anni; in caso di rigetto di tali domande, chiedeva dichiararsi che la perdita del suo diritto ad ottenere la estinzione del finanziamento ex lege 3519/95, l'allungamento del piano di ammortamento e l'aumento dei 45% del finanziamento era imputabile a colpa della [OSCURATO:PERSONA] e/o del [OSCURATO:PERSONA] - Regione Piemonte e condannarsi la precitata banca al risarcimento dei danni; - si costituiva in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] del Mezzogiorno - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., chiedendo la reiezione delle domande attoree; - gli altri convenuti (Regione, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) non si costituivano; - in data 29.9.2011 il Tribunale di Milano, su ricorso del [OSCURATO:PERSONA], pronunciava il decreto ingiuntivo n. 32248/11, con il quale veniva ingiunto alla [OSCURATO:SOCIETA] il pagamento, a favore della ricorrente, della complessiva somma di euro 1.259.664,13; - a seguito dell'opposizione proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA], la causa, a seguito di ordinanza con la quale il Tribunale di Milano aveva dichiarato la propria incompetenza e nullo il decreto ingiuntivo, veniva decisa, previa riunione dei due giudizi, con sentenza n. 7763/14 del 2.12.2014 dal Tribunale di Torino, il quale rigettava le domande proposte dalla [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], condannando la [OSCURATO:PERSONA] del Mezzogiorno — [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a pagare alla [OSCURATO:SOCIETA]. la somma di € 531.767,45 a titolo di risarcimento dei danni; - avverso tale sentenza proponeva appello la [OSCURATO:PERSONA] del Mezzogiorno - [OSCURATO:PERSONA]; si costituiva [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, proponendo appello incidentale condizionato nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per l'ipotesi in cui fosse stato accolto l'appello di [OSCURATO:PERSONA]. Si costituivano anche [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., mentre la Regione Piemonte restava contumace; - con sentenza del 26.1.2017, la Corte d'Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda di risarcimento dei danni proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] del Mezzogiorno-[OSCURATO:PERSONA]; - per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, sulla base di sei motivi, illustrati con successiva memoria; - la [OSCURATO:SOCIETA]., la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. hanno resistito con separati controricorsi; - la Regione Piemonte non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 112, 342, 329, 346 e 359 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la corte d'appello riesaminato il merito della controversia oltre i limiti di quanto ad essa era stato devoluto con l'atto di impugnazione. 2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 10 e 11 delle disposizioni sulla legge in generale e 1, comma 4, I. n. 17/2007, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la corte territoriale ritenuto che la legge di riapertura dei termini per presentare domanda di finanziamento agevolato (I. n. 17/2007) fosse entrata in vigore sin dal mese di dicembre del 2006, anziché solo un mese prima della richiesta da essa formalizzata in data 20.3.2007. 3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la corte di merito posto a suo carico l'onere di dimostrare l'esistenza, all'epoca della presentazione della domanda, dei fondi necessari. 4. Con il quarto motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 5, ultimo comma, d.lgs. n. 123/1998 e 1218 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la corte d'appello ritenuto che non avrebbe dimostrato il ritardo da parte della [OSCURATO:PERSONA] nell'istruttoria della domanda, nonostante il detto art. 5 imponesse alla p.a. di completarla entro sei mesi dalla ricezione della richiesta. 5. Con il quinto motivo la ricorrente denunzia la violazione dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la corte d'appello posto a suo carico l'onere di provare il nesso causale tra l'inadempimento e il danno, ritenendo che avrebbe dovuto allegare e dimostrare l'esistenza di domande pervenute successivamente alla sua il cui accoglimento fosse stato tale da determinare l'esaurimento dei fondi. 6. Con il sesto motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 115 e 324 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la corte di merito ritenuto che non avesse assolto all'onere probatorio relativo al quantum del danno, nonostante la [OSCURATO:PERSONA] non avesse contestato il conteggio dei danni da essa prodotto. [OSCURATO:PERSONA] - la questione sottesa al terzo ed al quinto motivo del ricorso postula la soluzione del dilemma, rilevante ai fini della ripartizione dell'onere probatorio, concernente l'inquadramento della sussistenza dei fondi agevolativi tra i fatti costitutivi della pretesa del soggetto finanziato o, in termini negativi (quale insussistenza degli stessi), tra i fatti impeditivi dell'avversa pretesa, anche alla luce del principio di vicinanza o riferibilità della prova; per quanto sopra, si palesa, opportuna la rimessione della causa alla pubblica udienza; P.Q.M. La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo perché la causa possa essere discussa nella pubblica udienza della Seconda Sezione Civile. Cosi deciso in Roma, nella camera di cons
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