Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 27776/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

da: Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro, rappresentato e difeso ex legedall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12.

Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o per procura alle liti allegata al controricorso dall’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatopresso il suo studio in Roma, piazzale delle [OSCURATO:PERSONA] n. 8.

Controricorrente avverso la sentenza n.8319/2021 della Corte di appello di Roma, depositata il 16.

12. 2021.

Udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio del 20.

9. 2023 dal relatore [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa e ragioni della decisione R.G.

N. 15641/2022.Con sentenza n. 8319 del 16.

12. 2021 la Corte di appello di Roma, in accoglimento dell’appello incidentale, annullò il decreto n. 400263/A del 4.

4. 2016 con cui il Ministero delle Finanze aveva applicato la sanzione amministrativa di euro 386.892,00 a [OSCURATO:PERSONA], titolare di uno studio di consulenza contabile, per la violazione dell’obbligo di segnalazione di operazioni sospette, previsto dall’art. 3, comma 2, legge n. 197 del 1991 e dall’art. 41 d.lgs. n. 231 del 2007, sanzione già ridotta dal giudice di primo grado nell’importo di euro 3.000,00.

La Corte romana motivò la decisione ritenendo fondato il motivo di opposizione, riproposto con l’appello incidentale, che ha esaminato in via prioritaria, che aveva eccepito la decadenza della pretesa sanzionatoria per violazione dell’art. 14 legge n. 689 del 1981, per avere l’Amministrazione notificato il verbale di accertamento e contestazione delle violazioni soltanto in data 7.

4. 2011, oltre il termine di 90 giorni dall’accertamentopieno dei fatti.

In particolare , la Corte affermò che tale termine era iniziato a decorrere,nel caso di specie, dal 28.

9. 2010, data in cui l’Amministrazione aveva ricevuto dall’Autorità giudiziaria il nulla osta per l’utilizzazione della documentazione acquisita, mentre rimanevano irrilevanti a tal fine gli ulteriori accertamenti diretti alla verifica degli illeciti penali ascrivibili ai soggetti diversi le cui operazioni sospette non erano state segnalate, tenuto conto che l’illecito contestato è svincolato dalla consapevolezza della illiceità delle suddette operazioni, essendo sufficiente per la sua esistenza che esse siano idonee a generare sospetto e quindi debbano essere segnalate, laddove non risultavano allegate successive attività istruttorierivolte all’accertamento della specifica violazione sanzionata .

Per la cassazione di questa sentenza, con atto notificato il 15.

6. 2022, ha proposto ricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, affidandosi ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] ha notificato controricorso.

La causa è stata avviata in decisione in camera di consiglio.

Il P.M, in persona del sostituto Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.

Parte controricorrente ha depositato memoria.

R.G.

N. 15641/2022.L’unicomotivo di ricorso denuncia violazione dell’art. 1 4 legge n. 689 del 1981 e degli artt. 3 legge n. 197 del 1991 e 41 d.lgs. n. 231 del 2007. [OSCURATO:PERSONA] assume che la Corte di appello ha errato nel ritenere che gli accertamenti svolti in ordine alle violazioni contestate si fossero esauriti alla data del nulla osta reso dall’Autorità giudiziariail 28.

9. 2010, atteso che dopo tale data l’autorità preposta ha compiuto ulteriori atti istruttori ed acquisito documenti, di cui si dà atto nel verbale di contestazione.

La specificità dell’illecito contestato e l’interesse perseguito dalla normativa antiriciclaggio avrebbe dovuto portare il giudicante a dare rilievo al fatto che l’indagine svolta era particolarmente complessa e coinvolgeva più soggetti e non ad isolare la posizione dell’opponente, dando agli atti di indagine successivi una valutazione ex post di irrilevanza.

Così facendo, si assume, l a Corte di merito non ha applicato correttamente il principio più volte affermato dalla giurisprudenza secondo cui il dies a quodel termine previsto dall’art. 14 legge n. 689 del 1981 non coincide con quello in cui viene acquisito il fatto nella sua materialità, ma va individuato nel momento in cui l’Amministrazione ha acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini dell’esistenza della violazione.

Il motivo èin parte inammissibile e per il resto infondato .

La Corte di appello ha fondato il proprio convincimento sulla decadenza del potere sanzionatorio, per avere l’Amministrazione procedente notificato il verbale di accertamento e di contestazione della violazione oltre il termine di 90 giorni dall’accertamento deifatti previsto d all’art. 14 citato, sul rilievo che alla data del nulla osta dato dall’Autorità giudiziaria, di autorizzazione all’utilizzazione degli attiistruttori e di indagine, l’Amministrazione fosse già in grado, sulla base delle notizie acquisite, di formulare la contestazione dell’illecito.

Tale conclusione viene giustificata dalla considerazione che gli atti istruttori successivamente posti in essere alla data del 28.

9. 2010 non erano diretti all’accertamento dello specifico illecito amministrativo costituito della omessa segnalazione di operazioni sospette,ma alla verifica degli illeciti penali ascrivili ad altri soggetti, autori delle operazione sospette, di per sé irrilevanti rispetto alla violazione contestata all’opponente.

R.G.

N. 15641/2022.La censura che investe questo giudizio, come dedotto dal Procuratore Generale e dalla parte controricorrente, è inammissibile, trattandosi di una valutazione di fatto, come tale di esclusiva competenza del giudice di merito e non soggetta al sindacato da parte di questa Corte, la quale ha più volte ribadito che il compito di individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento e da cui deve farsi decorrere il termine per la contestazione spetta al giudice del merito, la cui valutazione non è sindacabile nel giudizio di legittimità( Cass. n.27702 del 2019; Cass. n. 27405 del 2019; Cass. n. 26734 del 2011 ).

Né ha pregio la contestazione del ricorrente in ordine al criterio utilizzato dalla Corte nella formulazione di tale giudizio, laddove sottolinea che l’utilità e rilevanza degli incombenti successivi al nulla osta dell’autorità giudiziaria non poteva essere compiuta con una valutazione ex post , ma doveva essere necessariamente ex ante, cioè rapportata al momento in cui essi erano stati posti in essere.

Il rilievo è esatto ma non anchedecisivo nel caso di specie, dal momento che non inficia in alcun modo l’argomento speso dalla Corte di appello circa l’estraneità, per la mancanza di collegamento oggettivo, tra questi atti, volti ad accertare i reati oggetto delle operazioni non segnalate, e l’illecito contestato all’opponente.

Conclusione questa che appare conforme alla natura della suddetta violazione, che si realizza in presenza di operazioni sospette e non richiede anche la consapevolezza degli illeciti in forza dei quali provengono le somme utilizzate.

Sotto altro profilo il motivo è poi infondato, in quanto la regola di giudizio utilizzata dalla Corte di appello appare conforme al principio, più volte ribadito da questa Corte, secondo cui, in caso di mancata contestazione immediata, il termine di cui all’art. 14 legge n. 689 del 1981 decorre dal momento, che non necessariamente coincide con l’acquisizione del fatto, in cui l’Amministrazione abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, senza ingiustificati ritardi derivanti da disfunzioni burocratiche o artificiose protrazioni nello svolgimento dei compiti assegnati ai diversi organi( Cass. n. 27702 del 2019; Cass. n. 3043 del 2009).

R.G.

N. 15641/2022.Il ricorso va pertanto respinto.

Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M. rigetta il ricorso.

Condanna il Ministero ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 6.400,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Così deciso in Roma,ne

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro, rappresentato e difeso ex legedall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12. Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o per procura alle liti allegata al controricorso dall’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatopresso il suo studio in Roma, piazzale delle [OSCURATO:PERSONA] n. 8. Controricorrente avverso la sentenza n.8319/2021 della Corte di appello di Roma, depositata il 16. 12. 2021. Udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio del 20. 9. 2023 dal relatore [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa e ragioni della decisione R.G. N. 15641/2022.Con sentenza n. 8319 del 16. 12. 2021 la Corte di appello di Roma, in accoglimento dell’appello incidentale, annullò il decreto n. 400263/A del 4. 4. 2016 con cui il Ministero delle Finanze aveva applicato la sanzione amministrativa di euro 386.892,00 a [OSCURATO:PERSONA], titolare di uno studio di consulenza contabile, per la violazione dell’obbligo di segnalazione di operazioni sospette, previsto dall’art. 3, comma 2, legge n. 197 del 1991 e dall’art. 41 d.lgs. n. 231 del 2007, sanzione già ridotta dal giudice di primo grado nell’importo di euro 3.000,00. La Corte romana motivò la decisione ritenendo fondato il motivo di opposizione, riproposto con l’appello incidentale, che ha esaminato in via prioritaria, che aveva eccepito la decadenza della pretesa sanzionatoria per violazione dell’art. 14 legge n. 689 del 1981, per avere l’Amministrazione notificato il verbale di accertamento e contestazione delle violazioni soltanto in data 7. 4. 2011, oltre il termine di 90 giorni dall’accertamentopieno dei fatti. In particolare , la Corte affermò che tale termine era iniziato a decorrere,nel caso di specie, dal 28. 9. 2010, data in cui l’Amministrazione aveva ricevuto dall’Autorità giudiziaria il nulla osta per l’utilizzazione della documentazione acquisita, mentre rimanevano irrilevanti a tal fine gli ulteriori accertamenti diretti alla verifica degli illeciti penali ascrivibili ai soggetti diversi le cui operazioni sospette non erano state segnalate, tenuto conto che l’illecito contestato è svincolato dalla consapevolezza della illiceità delle suddette operazioni, essendo sufficiente per la sua esistenza che esse siano idonee a generare sospetto e quindi debbano essere segnalate, laddove non risultavano allegate successive attività istruttorierivolte all’accertamento della specifica violazione sanzionata . Per la cassazione di questa sentenza, con atto notificato il 15. 6. 2022, ha proposto ricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, affidandosi ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] ha notificato controricorso. La causa è stata avviata in decisione in camera di consiglio. Il P.M, in persona del sostituto Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso. Parte controricorrente ha depositato memoria. R.G. N. 15641/2022.L’unicomotivo di ricorso denuncia violazione dell’art. 1 4 legge n. 689 del 1981 e degli artt. 3 legge n. 197 del 1991 e 41 d.lgs. n. 231 del 2007. [OSCURATO:PERSONA] assume che la Corte di appello ha errato nel ritenere che gli accertamenti svolti in ordine alle violazioni contestate si fossero esauriti alla data del nulla osta reso dall’Autorità giudiziariail 28. 9. 2010, atteso che dopo tale data l’autorità preposta ha compiuto ulteriori atti istruttori ed acquisito documenti, di cui si dà atto nel verbale di contestazione. La specificità dell’illecito contestato e l’interesse perseguito dalla normativa antiriciclaggio avrebbe dovuto portare il giudicante a dare rilievo al fatto che l’indagine svolta era particolarmente complessa e coinvolgeva più soggetti e non ad isolare la posizione dell’opponente, dando agli atti di indagine successivi una valutazione ex post di irrilevanza. Così facendo, si assume, l a Corte di merito non ha applicato correttamente il principio più volte affermato dalla giurisprudenza secondo cui il dies a quodel termine previsto dall’art. 14 legge n. 689 del 1981 non coincide con quello in cui viene acquisito il fatto nella sua materialità, ma va individuato nel momento in cui l’Amministrazione ha acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini dell’esistenza della violazione. Il motivo èin parte inammissibile e per il resto infondato . La Corte di appello ha fondato il proprio convincimento sulla decadenza del potere sanzionatorio, per avere l’Amministrazione procedente notificato il verbale di accertamento e di contestazione della violazione oltre il termine di 90 giorni dall’accertamento deifatti previsto d all’art. 14 citato, sul rilievo che alla data del nulla osta dato dall’Autorità giudiziaria, di autorizzazione all’utilizzazione degli attiistruttori e di indagine, l’Amministrazione fosse già in grado, sulla base delle notizie acquisite, di formulare la contestazione dell’illecito. Tale conclusione viene giustificata dalla considerazione che gli atti istruttori successivamente posti in essere alla data del 28. 9. 2010 non erano diretti all’accertamento dello specifico illecito amministrativo costituito della omessa segnalazione di operazioni sospette,ma alla verifica degli illeciti penali ascrivili ad altri soggetti, autori delle operazione sospette, di per sé irrilevanti rispetto alla violazione contestata all’opponente. R.G. N. 15641/2022.La censura che investe questo giudizio, come dedotto dal Procuratore Generale e dalla parte controricorrente, è inammissibile, trattandosi di una valutazione di fatto, come tale di esclusiva competenza del giudice di merito e non soggetta al sindacato da parte di questa Corte, la quale ha più volte ribadito che il compito di individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento e da cui deve farsi decorrere il termine per la contestazione spetta al giudice del merito, la cui valutazione non è sindacabile nel giudizio di legittimità( Cass. n.27702 del 2019; Cass. n. 27405 del 2019; Cass. n. 26734 del 2011 ). Né ha pregio la contestazione del ricorrente in ordine al criterio utilizzato dalla Corte nella formulazione di tale giudizio, laddove sottolinea che l’utilità e rilevanza degli incombenti successivi al nulla osta dell’autorità giudiziaria non poteva essere compiuta con una valutazione ex post , ma doveva essere necessariamente ex ante, cioè rapportata al momento in cui essi erano stati posti in essere. Il rilievo è esatto ma non anchedecisivo nel caso di specie, dal momento che non inficia in alcun modo l’argomento speso dalla Corte di appello circa l’estraneità, per la mancanza di collegamento oggettivo, tra questi atti, volti ad accertare i reati oggetto delle operazioni non segnalate, e l’illecito contestato all’opponente. Conclusione questa che appare conforme alla natura della suddetta violazione, che si realizza in presenza di operazioni sospette e non richiede anche la consapevolezza degli illeciti in forza dei quali provengono le somme utilizzate. Sotto altro profilo il motivo è poi infondato, in quanto la regola di giudizio utilizzata dalla Corte di appello appare conforme al principio, più volte ribadito da questa Corte, secondo cui, in caso di mancata contestazione immediata, il termine di cui all’art. 14 legge n. 689 del 1981 decorre dal momento, che non necessariamente coincide con l’acquisizione del fatto, in cui l’Amministrazione abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, senza ingiustificati ritardi derivanti da disfunzioni burocratiche o artificiose protrazioni nello svolgimento dei compiti assegnati ai diversi organi( Cass. n. 27702 del 2019; Cass. n. 3043 del 2009). R.G. N. 15641/2022.Il ricorso va pertanto respinto. Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. rigetta il ricorso. Condanna il Ministero ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 6.400,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali. Così deciso in Roma,ne
Decreto Cassazione n. 27776/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris