CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 15138/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
llo di FirenzeVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;letta la memoria del difensore della parte civile costituita, avvocato [OSCURATO:PERSONA]Zilletti, che ha chiesto la conferma della decisione impugnata;letta la memoria di replica dei difensori del ricorrente, avvocati [OSCURATO:PERSONA] eAldo Urciuolo, alla requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, con la qualehanno insistito per l’accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Firenze ha riformato lapronuncia assolutoria di primo grado, condannando il ricorrente per i delitti dibancarotta fraudolenta distrattiva commessi nella veste di presidente delconsiglio di amministrazione della società [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].) per aver distratto o comunque dissipato risorse societarie peroperazioni infragruppo, prive di oggettiva giustificazione economica per la fallitae in assenza delle necessarie garanzie, attraverso il pagamento da parte dellafallita di significativi debiti della controllata [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.2. Avverso la richiamata sentenza propone ricorso per cassazione, a mezzodei suoi difensori di fiducia, [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi, di seguitoripercorsi entro i limiti strettamente necessari per la decisione.2.1. Con il primo, deduce vizio di motivazione e travisamento dellerisultanze processuali rispetto alla vicenda della [OSCURATO:SOCIETA]., nella parte incui la Corte territoriale, con argomentazioni manifestamente illogiche,riformando la decisione assolutoria di primo grado, ha accertato la distrazionedella somma di euro 414.745,00.Sottolinea al riguardo, innanzi tutto, l’erroneità dell’assunto per il quale, afar data dall’anno 2011, quando la fallita aveva effettuato il primo finanziamentoalla [OSCURATO:SOCIETA], si trovava già in una situazione di chiara difficoltà economica,Inoltre, evidenzia la non pertinenza dell’argomento fondato sul precedentecredito di circa euro 415.000,00 verso la stessa [OSCURATO:SOCIETA], in quanto relativo alconferimento originario del ramo d'azienda da cui era “nata” la fallita.Ancora, precisa che, al tempo, la controllata finanziata non era insolvente,bensì proprietaria di numerosi immobili e sottolinea che la legge non prevede chesi debbano rilasciare garanzie in caso di finanziamenti tra controllate.Deduce, altresì, che la condotta del dipendente infedele Fredducci era stataun fatto improvviso e imprevedibile, come ritenuto anche dalla Corte d’Appello diversamento di ritenute certificate negli anni 2012 e 2013 per circa euro500.000,00. Tale fatto imprevisto aveva comportato conseguenze “a cascata”per la fallita, che era stata costretta a ripetere tutti i lavori già eseguiti, con unconseguente crollo di fatturato.La difesa del [OSCURATO:PERSONA] aggiunge, inoltre, che il dissesto non era prevedibile,anche dopo tale fatto, per le numerose commesse che la società aveva ricevutoper importi rilevanti.2.2. Con il secondo motivo l’imputato denuncia vizio di motivazione rispettoal delitto di cui al capo A1), punto 1.2, dell’imputazione, per l’assunta distrazionedella somma di euro 345.155,00 con la quale era stata finanziata la societàServizi e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.Sottolinea, al riguardo, che i relativi importi erano dovuti in base all’atto diconferimento, nell’anno 2010, di un ramo di azienda della predetta [OSCURATO:PERSONA] eNoleggi nella società fallita, laddove era previsto che quest’ultima subentravaanche nei contratti di fornitura e servizi in corso, sia attivi che passivi, inclusi gliordini in corso o in corso di lavorazione e i contratti di assicurazione, nonché inogni altro contratto, tipico o atipico, o proposta contrattuale relativa al ramod’azienda conferito. In particolare, assume che, poiché le Banche non avevanoaccettato [OSCURATO:SOCIETA] quale nuovo debitore, le somme corrisposte alla società [OSCURATO:PERSONA] costituivano rimborsi per adempiere in luogo della stessa.Inoltre, non era stato considerato che, per cercare di “sistemare” lasituazione, era stato venduto un villino appartenente ad un’altra società.2.3. Con il terzo motivo il [OSCURATO:PERSONA] denuncia vizio di motivazione della decisioneimpugnata laddove non ha ritenuto configurabile la bancarotta riparata.Assume che, a differenza di quanto affermato dalla decisione impugnata, ilversamento di somme superiori a quelle asseritamente distratte delle cassesociali prima del fallimento, sebbene non proveniente dal [OSCURATO:PERSONA] ma da suesocietà, configura bancarotta riparata.Soggiunge, inoltre, che non è stato attribuito rilievo alla circostanza che egliaveva rinunciato ai compensi a lui dovuti nella veste di amministratore.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Occorre premettere all’esame dei primi due motivi di ricorso che, pergiurisprudenza consolidata di questa Corte, in tema di bancarotta fraudolentapatrimoniale, i vantaggi compensativi, conseguiti o fondatamente prevedibili, dicui all'art. 2634, comma terzo, cod. civ., idonei ad escludere la natura distrattivadi un'operazione infra-gruppo, devono presentare i requisiti di certezza,congruità e proporzionalità ed essere di valore almeno equivalente al sacrificioeconomico inizialmente sopportato dalla società fallita (Sez. 5, n. 47216 del10/06/2019, Zanoni, Rv. 277545; Sez. 5, n. 16206 del 02/03/2017, Magno, Rv.269702). Così, per escludere la natura distrattiva di un'operazione infragruppoinvocando il maturarsi di vantaggi compensativi, non è sufficiente allegare lamera partecipazione al gruppo, ovvero l'esistenza di un vantaggio per la societàcontrollante, dovendo invece l'interessato dimostrare il saldo finale positivo delleoperazioni compiute nella logica e nell’interesse del gruppo, elementoindispensabile per considerare lecita l’operazione temporaneamentesvantaggiosa per la società depauperata (ex ceteris, Sez. 5, n. 8253 del26/06/2015, dep. 2016, Moroni, Rv. 271149). Ad esempio, come evidenziatonella recente elaborazione giurisprudenziale, la prevedibilità del vantaggio deveessere verificabile attraverso idonea e attendibile documentazione della "holding"e della società eterodiretta quale, a titolo esemplificativo, il "business plan", iprogetti industriali, le relazioni sulla gestione degli amministratori, i verbali delConsiglio di amministrazione, la corrispondenza, i contratti e le altre evidenzecontabili (Sez. 5, n. 42570 del 22/10/2024, Santacroce, Rv. 287233).2. Il primo motivo, ai limiti dell’ammissibilità perché non si confronta inmodo specifico con le reali argomentazioni sottese alla decisione, non è fondato.La decisione impugnata, infatti, ha congruamente ricostruito laresponsabilità dell’imputato ponendo in rilievo che le condotte infedeli, pur nonprevedibili, del dipendente Fredducci, scoperte tuttavia già nell’anno 2021,rendevano invece ben prevedibili le gravose conseguenze economiche che nesarebbero derivate a carico della società fallita per la necessità di ripetere i lavorigià eseguiti.Di qui, il logico accertamento della responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per avere, senzachiarire neppure gli specifici vantaggi compensativi che ne sarebbero derivati, afronte degli investimenti ad alto rischio della stessa che andava così a finanziare,per aver distratto verso la controllata una rilevante somma di denaro, in unperiodo nel quale era concretamente prevedibile che la fallita avrebbe potutoavere serie difficoltà economico-finanziarie per effetto delle condotte delNé vale richiamare un’assunta solidità economica della controllata, peraltroa propria volta fallita, considerato che neppure aveva restituito alla societàCometa la somma di oltre quattrocentomila euro che le era stata corrispostaanche l’anno precedente.E’ stata allora fatta corretta applicazione del principio in forza del qualeintegra distrazione rilevante ai fini della bancarotta fraudolenta la condotta difinanziamento di ingenti somme in favore di società dello stesso gruppo,effettuato dalla società fallita quando già si trovava in situazione di difficoltàfinanziaria, in mancanza di garanzie e senza vantaggi compensativi sia per ilgruppo nel suo complesso che per la stessa società fallita (Sez. 5, n. 20039 del21/02/2013, Turchi, Rv. 255646).3. Del pari, non è fondato il secondo motivo, poiché, a fronte della rilevatainesistenza di vantaggi compensativi per il finanziamento della controllata, èrimasto sul piano meramente assertivo la prospettazione per la quale si sarebbetrattato del rimborso delle somme corrisposte da questa in luogo della Cometaad alcuni istituti di credito in virtù dell’atto di conferimento del ramo d’aziendadell’anno 2010.Differenti, invero, sono state le dichiarazioni rispetto a tale assunzione, daparte dell’imputato in sede di esame, non solo del curatore fallimentare, maanche del consulente della difesa e della teste Ganucci, dichiarazioni dalle quali sidesume che, in realtà, la fallita pagava debiti della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che ormai,dopo il conferimento, era una sorta di “scatola vuota”, totalmente inattiva. Conla conseguenza che alcun vantaggio compensativo era prospettabile rispetto atale operazione, né vi era possibilità di recupero del credito, del quale, del resto,prima del fallimento non era stata chiesta la restituzione.Talché la Corte territoriale, considerando che la società beneficiaria era privadi solidità economico-patrimoniale, si è conformata al principio secondo cuiintegra distrazione rilevante per la configurabilità della bancarotta fraudolenta ilfinanziamento erogato in favore di una società dello stesso gruppo che presentiuna situazione economica tale da non potere corrispondere gli interessi, purpattuiti, o garantire la conservazione della garanzia del credito e, dunque, inassenza di qualsiasi vantaggio compensativo per la società finanziatrice (Sez. 5,n. 10633 del 30/01/2019, Scambia, Rv. 276029).4. Anche il terzo motivo non è fondato per quanto di seguito esposto.Giova in proposito rammentare, su un piano generale, che la bancarottariparata si configura, determinando l'insussistenza dell'elemento materiale delreato, quando la sottrazione dei beni venga annullata da un'attività di segnocontrario, che reintegri il patrimonio dell'impresa prima della soglia cronologicacostituita dalla dichiarazione di fallimento, così annullando il pregiudizio per icreditori. E’ dunque onere dell'amministratore, che si è reso responsabile di attidi distrazione e sul quale grava una posizione di garanzia rispetto al patrimoniosociale, provare l'esatta corrispondenza tra i versamenti compiuti e gli attidistrattivi precedentemente perpetrati (tra le altre, Sez. 5, n. 57759 del24/11/2017, Liparoti, Rv. 271922; Sez. 5, n. 52077 del 04/11/2014, Lelli, Rv.261347).Ciò posto, sotto un primo aspetto, il motivo si presenta generico conriferimento alla mancata considerazione della rinuncia ai compensi da parte delMela poiché non vi è alcuna prova (né, del resto, deduzione in tal senso)dell’esatta corrispondenza tra detti compensi e le somme distratte.Rispetto all’immissione di risorse nella società fallita, nello stesso periodo, diimporti anche superiori a quelli oggetto di distrazione, correttamente la decisioneimpugnata ha ritenuto detta condotta inidonea a configurare per il ricorrente unaforma di bancarotta riparata poiché non si trattava di risorse personali delmedesimo, bensì, ancora una volta, provenienti da altre società del gruppo difatto al vertice del quale vi era l’imputato, gruppo che era gestito, secondoquanto ripetutamente evidenziato dalla Corte territoriale, dallo stesso come“cosa propria”, spostando le risorse, dell’una o dell’altra società, a seconda delleproprie determinazioni, senza avere alcuna considerazione della tutela dei dirittidei creditori di ciascuna di esse.5. Il ricorso deve pertanto essere rigettato e il ricorrente condannato alpagamento delle spese processuali.6. L’imputato deve inoltre essere condannato alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile cheliquida in complessivi euro 3686,00, oltre accessori di legge. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali;Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesasostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro3686,00, oltre accessori di legge.Così è deciso, 25/03/2026Il Consigliere Estensore Il PresidenteRosaria [OSCURATO:PERSONA]