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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 aprile 2025

Cassazione n. 16205/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il motivo di ricorso, con cui si censura l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, dal momento che risulta immune da vizi censurabili in sede di legittimità la motivazione con cui la Corte d'appello, alla luce dell'assenza di elementi positivamente valorizzabili, ha ritenuto di escludere tale beneficio, confermando la motivazione del giudice di primo grado che, sul punto, aveva valorizzato altresì le gravi modalità del fatto, risultando plurime le violazioni delle prescrizioni e non avendo l'imputato fornito plausibili spiegazioni in merito all'allontanamento dall'abitazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 4 aprile 2025 Il Consigliere estens Il esi 31 ent

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il motivo di ricorso, con cui si censura l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, dal momento che risulta immune da vizi censurabili in sede di legittimità la motivazione con cui la Corte d'appello, alla luce dell'assenza di elementi positivamente valorizzabili, ha ritenuto di escludere tale beneficio, confermando la motivazione del giudice di primo grado che, sul punto, aveva valorizzato altresì le gravi modalità del fatto, risultando plurime le violazioni delle prescrizioni e non avendo l'imputato fornito plausibili spiegazioni in merito all'allontanamento dall'abitazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 aprile 2025 Il Consigliere estens Il esi 31 ent
Sentenza Cassazione n. 16205/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris