CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 2022
Cassazione n. 09131/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2016 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di ANCONA con sentenza in data 05/07/2016 confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di ANCONA in data 21/11/2013 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di rapina aggravata in concorso. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, eccependo il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza - e non di equivalenza - sulla contestata aggravante. Il motivo è manifestamente infondato. Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); nel caso di specie, la corte territoriale ha valutato la gravità della condotta e la coincidenza della pena con il minimo edittale, ritenendo non meritevole l'imputato di una riduzione del trattamento sanzionatorio (pag. 5 della sentenza impugnata). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 11/01/2022 Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA] A STINACCHIO Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] (".:.`