CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 maggio 2026
Cassazione n. 16485/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
co Menorello e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA],-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa anche disgiuntamentedall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA],-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] di Verona, rappresentato e difeso dall'avvocatoGiuliano Dalfini,-controricorrente-Numero registro generale 7335/2023Numero sezionale 1408/2026Numero di raccolta generale 16485/2026Data pubblicazione 27/05/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 148/2023depositata il 23.1.2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26.5.2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], evocando in giudizio il Comune di [OSCURATO:PERSONA] di Verona e laPubligas [OSCURATO:SOCIETA]., (d’ora in poi per brevità [OSCURATO:PERSONA]) domandava alTribunale di Verona di accertare l’intervenuto acquisto in proprio favore,per maturata usucapione, della proprietà delle porzioni di terrenocostituenti l’area di sedime della asseritamente sdemanializzata stradacomunale S. Andrea, deducendo di averle coltivate continuativamente dal1957 fino al 1986 per oltre un ventennio e di esserne stato spossessatodalla [OSCURATO:PERSONA], per la realizzazione di un raccordo stradale tra il propriostabilimento e la linea ferroviaria, quando l’usucapione si era giàperfezionata e domandando di ritenere i binari ed il manto stradalecollocati dalla [OSCURATO:PERSONA] ed il risarcimento dei danni conseguenti agliinterventi di quest'ultima. Chiedeva quindi di accertare che la via S.Andreanon era gravata da uso pubblico e chiedeva altresì di accertare che lastradina costituente la prima traversa a destra della strada lungo il fiumeTione non era una strada vicinale pubblica, ma una strada di sua esclusivaproprietà.Costituitisi i convenuti, con la sentenza n. 2584/2010, il Tribunale diVerona respingeva la domanda di usucapione e le domande attoreeconseguenziali, reputando non dimostrata l’avvenuta sdemanializzazionetacita dell’originaria strada comunale S. Andrea, e riconosceva il diritto diuso pubblico su tale preesistente percorso, ma accertava che i tratti dellastrada realizzata dalla [OSCURATO:PERSONA] al di fuori del sedime dell'originaria stradacomunale S. Andrea e per il collegamento alla via [OSCURATO:PERSONA] non eranosoggetti ad uso pubblico, sotto tale profilo accogliendo le domande diNumero registro generale 7335/2023Numero sezionale 1408/2026Numero di raccolta generale 16485/2026Data pubblicazione 27/05/2026accertamento negativo di [OSCURATO:PERSONA], tanto da compensare tra le partile spese processuali.[OSCURATO:PERSONA] interponeva appello avverso il predetto provvedimento al finedi ottenere il rigetto totale dell'avversa domanda di accertamento negativodell'uso pubblico parzialmente accolta. [OSCURATO:PERSONA] resisteva algravame, proponendo a sua volta impugnazione incidentale per ladomanda di usucapione e le domande conseguenziali, producendo in corsodi giudizio la sentenza n. 14425/2012 di questa Corte, che gli avevaassegnato, all'esito del separato giudizio di divisione, il fondo Cavecomposto da parte delle porzioni oggetto di causa. Resisteva altresì l’Entecomunale.Con la sentenza n. 1779/2016, la Corte d'Appello di Venezia respingevatanto il gravame principale, quanto quello incidentale ritenendo d'ufficioche la proprietà delle porzioni gravate dalla sdemanializzata via S. Andreae dall'altra stradina di collegamento alla via [OSCURATO:PERSONA] fosse privata inbase a non meglio precisati titoli di [OSCURATO:PERSONA], senza neppuresottoporre preventivamente la questione al contraddittorio delle parti.Pronunciandosi sui ricorsi proposti distintamente dal Comune di Villafrancae dalla [OSCURATO:PERSONA], nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA], che non impugnava ilrigetto della sua domanda di usucapione e delle sue domandeconseguenziali, in parziale accoglimento delle censure articolate dallaPubligas, con la sentenza n.22295/2019, la Suprema Corte cassava conrinvio la pronuncia gravata, giacché il Giudice di seconde cure, senzasollecitare in violazione dell'art. 101 comma 2° c.p.c. il contraddittorio sulpunto, aveva ritenuto lo Zago proprietario delle particelle gravate dallestrade in contestazione sulla base di titoli di proprietà neppureesattamente identificati, incorrendo anche nel vizio di motivazione,malgrado la domanda attorea fosse stata fondata sull’acquisto perusucapione definitivamente rigettata e senza chiarire neppure le ragionidella sdemanializzazione della via S. Andrea.Numero registro generale 7335/2023Numero sezionale 1408/2026Numero di raccolta generale 16485/2026Data pubblicazione 27/05/2026Riassunta la causa da [OSCURATO:PERSONA], si costituivano nel giudizio di rinviola [OSCURATO:PERSONA] e l’Ente comunale.Per quanto ancora qui di interesse, con la sentenza n. 148/2023, il Giudicedel rinvio dichiarava inammissibili, poiché formulate per la prima volta insede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di rinvio, le domande diMarcello Zago di accertamento dell’appartenenza alla giurisdizioneamministrativa delle questioni relative al carattere comunale dellaproprietà dei sedimi in controversia, e di accertamento della sua proprietàdelle porzioni attraversate dalle strade in contestazione per acquisto atitolo derivativo anziché originario, e rigettava in toto le domande diaccertamento negativo dell'uso pubblico di [OSCURATO:PERSONA], da un latoritenendo che la strada realizzata dalla [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto delletolleranze, sostanzialmente coincidesse con il percorso originario dellastrada comunale S. Andrea, e dall'altro applicando la presunzione didemanialità dell'art. 22 della L. n. 2248 del 1865 allegato F quanto allastradina di collegamento tra la strada realizzata dalla [OSCURATO:PERSONA] SPAe la via pubblica [OSCURATO:PERSONA] e, comunque affermando la partecipazione didette strade al carattere pubblico dell’intero tracciato.Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso a questaCorte, sulla scorta di otto doglianze. Hanno resistito, con distinti atti, ilComune di [OSCURATO:PERSONA] di Verona e la [OSCURATO:PERSONA].Nell’imminenza dell’adunanza camerale, tutte le parti hanno depositatomemorie ex art. 380-bis.1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONEPreliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appelloincidentale spiegato da [OSCURATO:PERSONA] volto a riproporre la domanda diusucapione respinta dalla sentenza di primo grado, per tardività della suanotifica rispetto alla notificazione della sentenza di primo grado effettuatadal medesimo alle controparti, sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] nel controricorso.Numero registro generale 7335/2023Numero sezionale 1408/2026Numero di raccolta generale 16485/2026Data pubblicazione 27/05/2026Tale eccezione, infatti, sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di appello e nonesaminata dalla prima sentenza della Corte d'Appello di Venezia, cheaveva respinto nel merito la domanda di usucapione di [OSCURATO:PERSONA], eriproposta con l'undicesimo motivo del primo ricorso in cassazione dellaPubligas, non è stata dalla medesima riproposta nel giudizio di rinvio, cheha dato atto della formazione del giudicato interno negativo sulla suddettadomanda di usucapione, basando poi su esso la preclusione allaproposizione di domande nuove di accertamento della proprietà delleporzioni da parte di [OSCURATO:PERSONA] fondate su titoli di acquisto derivativi enon più sull'usucapione per la natura chiusa del giudizio di rinvio.1) Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la nullità della sentenza perviolazione e falsa applicazione degli articoli 112, 115 e 116 c.p.c., inrelazione all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c.. La Corte distrettualeavrebbe erroneamente qualificato come nuova la domanda articolata dalricorrente in sede di riassunzione, nonostante non sia precluso al giudicedi merito, anche in sede di appello, ove sia stata dedotta l’usucapione,l’accertamento dell’esistenza del diritto di proprietà sulla scorta di undiverso titolo, che ne costituisce una mera specificazione.Con il primo motivo ci si duole della dichiarata inammissibilità, perchénuova, della domanda di accertamento della proprietà in capo a MarcelloZago, sulla base di diversi titoli di acquisto derivativo delle porzioni diterreno costituenti l'area di sedime della strada comunale S.Andreaasseritamente sdemanializzata e delle porzioni parzialmente diverse sullequali la [OSCURATO:PERSONA] nel 1986 ha realizzato una strada asfaltata, checongiunge la strada comunale lungo il fiume Tione alla strada comunaledelle Paroline, avanzata per la prima volta nel giudizio di rinvio.In primo ed in secondo grado [OSCURATO:PERSONA] aveva invece reclamato laproprietà per usucapione.Si invoca il principio che per i diritti autodeterminati, come il diritto diproprietà, la domanda è individuata in base al contenuto del diritto fattoNumero registro generale 7335/2023Numero sezionale 1408/2026Numero di raccolta generale 16485/2026Data pubblicazione 27/05/2026valere mentre il titolo non incide sul petitum e sulla causa petendi, marileva solo a fini probatori, per cui sarebbe possibile invocare un diversotitolo di proprietà anche nel giudizio di appello senza incorrere inpreclusioni diverse da quelle relative alle prove.Il motivo è infondato.Il suddetto principio, infatti, ancorché più volte affermato da questa Corte(vedi Cass. n. 31017/2025; Cass. n. 17287/2025; Cass. n. 14744/2025;Cass. n.5307/2025; Cass. n. 23565/2019; Cass. n. 40/2015; Cass.n.21231/2013; Cass. n. 22598/2010) non soccorre nella specie ilricorrente.I titoli di acquisto derivativo sono stati infatti invocati da [OSCURATO:PERSONA] la prima volta nel giudizio di rinvio, quando già si era formato ilgiudicato interno negativo (vedi in tal senso sull'efficacia preclusiva delgiudicato interno anche per i diritti autodeterminati Cass. n. 22591/2020;Cass. n. 1682/1991) sulla sua originaria domanda di usucapione dellestesse porzioni di terreno, respinta dalla sentenza del Tribunale di Veronae dalla sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 1779/2016, nonimpugnata per tale capo da [OSCURATO:PERSONA] in cassazione.Da ciò deriva che era ormai venuta meno la possibilità di modificare iltitolo della domanda di [OSCURATO:PERSONA] di accertamento della proprietàavanzata per il carattere chiuso del giudizio di rinvio prosecutorio disposto(la cassazione della sentenza n.1779/2016 citata era avvenuta per vizio dimotivazione sulla sdemanializzazione tacita di via S. Andrea e circa lamancata individuazione dei titoli di proprietà delle porzioni di MarcelloZago ed il suo mancato preventivo assoggettamento al contraddittoriodelle parti prima della decisione malgrado il rilievo officioso, conassorbimento dei motivi concernenti la negata sussistenza dell'usopubblico sui tratti della strada asfaltata realizzata dalla [OSCURATO:PERSONA] noncoincidenti con la strada comunale S. Andrea poi riproposti nel giudizio dirinvio) e per il giudicato interno negativo.Numero registro generale 7335/2023Numero sezionale 1408/2026Numero di raccolta generale 16485/2026Data pubblicazione 27/05/20262) Con il secondo motivo, articolato in relazione all’art. 360, comma 1°,n.3) c.p.c., si deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 101,comma 2° e 394, comma 3°, c.p.c.., per non avere la Corte lagunareespletato le attività processuali necessarie all’eliminazione del difetto dicontraddittorio rilevato dalla Suprema Corte.Il secondo motivo, con il quale ci si duole che il giudice di rinvio nonavrebbe osservato quanto disposto dalla sentenza n. 22295/2019 diquesta Corte, omettendo di sottoporre al contraddittorio delle parti i titoliderivativi di proprietà delle porzioni di [OSCURATO:PERSONA], ed affermando che ilgiudicato sull'inesistenza del diritto di proprietà di tali porzioni perusucapione precludeva la possibilità di far valere il medesimo diritto diproprietà in base a titoli diversi, è infondato.La violazione dell'art. 101 c.p.c., che era stata ravvisata, non atteneva allaviolazione del primo comma, relativo alla mancata partecipazione algiudizio di un litisconsorte necessario pretermesso, ma a quella delsecondo comma, inerente al fatto che il giudice di secondo grado avevaposto a base della sua decisione a sorpresa un titolo di proprietà nonallegato da [OSCURATO:PERSONA] e non sottoposto prima della decisione alcontraddittorio delle parti, per cui una volta riassunto il giudizio in sede dirinvio, le parti già sapevano in quanto destinatarie della sentenza n.22295/2019 di questa Corte, dei limiti oggettivi del giudizio di rinvio, enessun particolare incombente processuale andava ulteriormenterispettato, non potendo poi la violazione rilevata da questa Corte,consistita nella pronuncia di una sentenza della terza via, legittimare ilsuperamento del principio del giudicato interno e delle preclusioniistruttorie già maturate.3) Con il terzo motivo, il ricorrente si duole della nullità della sentenza perviolazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. ai sensi dell’art. 360,comma 1°, n. 3) c.p.c., per avere il Giudice del rinvio ritenuto che partedei documenti e delle sentenze sopravvenuti, formatisi in seguito allaNumero registro generale 7335/2023Numero sezionale 1408/2026Numero di raccolta generale 16485/2026Data pubblicazione 27/05/2026riassunzione del giudizio e allegati alla nota di precisazione delleconclusioni, non fossero attinenti ai terreni per cui è causa.Il terzo motivo, inerente alla mancata ammissione di documenti e disentenze asseritamente sopravvenuti dopo la riassunzione davanti algiudice di rinvio, è inammissibile, in quanto non è stato specificato ilcontenuto di tali atti per consentire a questa Corte di comprendere seavessero o meno carattere decisivo.4) Con il quarto motivo, il ricorrente denunzia, in relazione all’art. 360,comma 1°, n. 5) c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizioche è stato oggetto di discussione tra le parti, ai fini del riconoscimentodel diritto di proprietà del ricorrente sulla scorta di titoli diversidall’usucapione, in relazione a terreni sui quali risulta pacificamente larealizzazione della nuova strada, ad opera della [OSCURATO:PERSONA], quandol’usucapione era già maturata.Il quarto motivo, inerente alla mancata considerazione dei documentiprodotti sulla proprietà delle porzioni, censurata ex art. 360 comma primon. 5) c.p.c., è inammissibile per difetto di specificità in ordine al contenutoed al momento della loro produzione e comunque infondato, in quanto ledomande di accertamento della proprietà delle porzioni asseritamenteacquistate a titolo derivativo, e non più per usucapione in capo all'attualericorrente, erano nuove ed inammissibili per le ragioni esposte nel trattaredel primo motivo, sicché la produzione dei documenti di supporto eraanche superflua ai fini della decisione.5) Con il quinto motivo, articolato ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 4)c.p.c., il ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione e falsaapplicazione dell’art. 115 c.p.c., per essere il Giudice del rinvio incorso inun errore percettivo del contenuto oggettivo della CTU, affermando lasostanziale corrispondenza tra il nuovo tracciato della strada realizzatadalla [OSCURATO:PERSONA] e quello della via S. Andrea indicato nell'estratto dellemappe catastali.Numero registro generale 7335/2023Numero sezionale 1408/2026Numero di raccolta generale 16485/2026Data pubblicazione 27/05/2026Il quinto motivo, sulla base dei principi esposti dalla sentenza n. 37382 del21.12.2022 di questa Corte, e della violazione degli articoli 360 commaprimo n. 4) c.p.c. e dell'art. 115 c.p.c., ipotizza che vi sia stato un erroredi percezione da parte del giudice di rinvio sul contenuto informativo dellaCTU del geometra Cipriani.L'ausiliario aveva accertato che in alcuni punti la strada asfaltatarealizzata dalla [OSCURATO:PERSONA] era scostata di 4-5 metri verso sud rispetto altracciato della via comunale S. Andrea indicato sull'estratto della mappacatastale e dipendente dall'allargamento a nord-ovest in funzione delleinvasioni per la posa del binario avvenuta nel 1988-1989, che in un altropunto era scostata a sud-est per far curvare la strada a sinistra anziché adestra per consentire l'attraversamento del fiume Tione su terreno epassaggi privati di proprietà Zago, e che il nuovo tracciato della stradarealizzata dalla [OSCURATO:PERSONA] presentava una curva verso nord sui mappali 8 e11 di proprietà Zago in prossimità dell'attraversamento ferroviario sulfiume Tione, innestandosi sul ponticello per congiungersi sulla via Triestein prossimità del passaggio a livello, che si discostava totalmente daltracciato di mappa.La sentenza impugnata, si sarebbe discostata da tali accertamenti, perchéa pagina 17 terzo capoverso, aveva indicato che gli accertamenti tecnicinon avevano riscontrato variazioni significative della strada asfaltatarealizzata dalla [OSCURATO:PERSONA] rispetto al tracciato catastale di via S. Andrea.Tale motivo è inammissibile, in quanto volto a sindacare non un errore dipercezione, ma semmai un errore di valutazione della Corte distrettuale,che anche dopo l'arresto sopra richiamato, resta insindacabile in sede dilegittimità, perché riservata al giudice di merito.L'esame della sentenza impugnata rivela, infatti, che a partire dalcapoverso di pagina 16 e fino al penultimo capoverso di pagina 17, i datisugli scostamenti riscontrati dal CTU sopra riportati, che non sono statiignorati, anche perché avevano portato la prima sentenza di appello aNumero registro generale 7335/2023Numero sezionale 1408/2026Numero di raccolta generale 16485/2026Data pubblicazione 27/05/2026riconoscere come non gravati da uso pubblico i tratti della stradarealizzata dalla [OSCURATO:PERSONA] non coincidenti con l'originario sedime della viaS.Andrea, desumibile solo dall'estratto di mappa, sono stati sottoposti apuntuale valutazione dal giudice di rinvio. Si è tenuto conto, oltre che diquei dati, dell'apposito paragrafo della relazione dell'ausiliario dedicato alle“tolleranze dei risultati delle misurazioni del tracciato”, e delladichiarazione resa dal Sindaco del Comune di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA],secondo la quale il tracciato e la larghezza della strada comunale S.Andreaerano sempre rimasti invariati da epoca remota.Nello specifico paragrafo richiamato, il CTU aveva evidenziato, che nonsolo nel riportare graficamente in pianta il tracciato della via S. Andrearisultante solo da estratti di mappe catastali molto risalenti erano damettere in conto errori di 0,5 metri ed oltre, ma si dovevano considerareanche l'errore relativo e l'errore assoluto intrinseci nelle attività diriconfinazione da modello geometrico per mancanza dellequote/coordinate specifiche dell'allineamento oggetto di determinazione,comportanti errori da 0,5 ad alcuni metri (pagine 20-22 della CTU).La sentenza impugnata ha quindi concluso nel senso che gli scostamentirilevati rientravano nei limiti della tolleranza in rapporto ai margini dierrore dei rilievi compiuti dall'ausiliario.Pertanto la sentenza impugnata non è pervenuta alle conclusionicensurate dal ricorrente semplicemente ignorando i dati degli scostamentirilevati dal CTU, ma effettuandone una compiuta valutazione critica, daritenersi vincolante in sede di legittimità.6) Con il sesto motivo, si denunzia la nullità della sentenza per violazionee falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1°,n. 4) c.p.c., per travisamento della prova, ricavabile dagli atti di causa, delpassaggio della strada realizzata dalla [OSCURATO:PERSONA] su numerosi mappali delcd. fondo Cave, di proprietà del ricorrente in forza del giudicato formatosisulla sentenza n.14425/2012 di questa Corte, conclusiva del giudizio diNumero registro generale 7335/2023Numero sezionale 1408/2026Numero di raccolta generale 16485/2026Data pubblicazione 27/05/2026divisione dell’eredità apertasi tra [OSCURATO:PERSONA] e la sorella MargheritaZago, in cui era stata parte anche la [OSCURATO:PERSONA].Il sesto motivo, ancora basato sull'asserito errore di percezione, chesarebbe stato commesso dalla Corte distrettuale rispetto ai documenti edalle sentenze sopravvenuti, che il ricorrente intendeva produrre nelgiudizio di rinvio, è inammissibile per più ragioni.Anzitutto si tratta di documenti e sentenze per i quali non è statocompiutamente indicato il contenuto per consentire di comprenderne ladecisività ai fini dell'esclusione dell'uso pubblico della via S. Andrea e dellastradina di collegamento della stessa con la via [OSCURATO:PERSONA], posto checertamente non potevano supportare la domanda nuova inammissibiledell'attuale ricorrente intesa ad essere riconosciuto proprietario delleporzioni oggetto di causa non più per usucapione, ma per titolo derivativo,dopo la formazione del giudicato preclusivo sul titolo di acquisto originarioinizialmente invocato, per cui non si vede come il giudice di rinvioavrebbe potuto tener conto del loro contenuto informativo rispetto ad unadomanda inammissibile.In secondo luogo rispetto alla tempestiva domanda di accertamentonegativo dell'uso pubblico della via S. Andrea e della stradina dicollegamento con la via [OSCURATO:PERSONA], non risulta allegato che la sentenzadefinitiva di divisione contenesse specifiche statuizioni contrarie all'usopubblico, riguardando solo per quanto allegato la proprietà di alcune delleparticelle attraversate dalle strade contestate, né che il Comune diVillafranca di Verona avesse partecipato al giudizio di divisione ai finidell'opponibilità nei suoi confronti della sentenza conclusiva.In terzo luogo si punta in realtà ad ottenere una rivalutazione di merito didocumenti non ammessa in sede di legittimità, al fine di vedersiriconosciuta la proprietà esclusiva delle porzioni attraversate dalla stradaasfaltata realizzata dalla [OSCURATO:PERSONA], ma ciò evidentemente non può avvenirein questa sede per i limiti imposti dalla legge a questo giudizio, per giuntaNumero registro generale 7335/2023Numero sezionale 1408/2026Numero di raccolta generale 16485/2026Data pubblicazione 27/05/2026in contrasto con l'avvenuta applicazione della presunzione di demanialitàdell'art. 22 della L.n.2248 del 1865 allegato F, alla quale il giudice di rinvioè pervenuto, previo accertamento della contiguità ed accessibilità dell'areadi sedime rispetto alla via pubblica, dell'uso da parte della collettività e delcollegamento dell'intero tracciato in contestazione con la via pubblica, conuna valutazione di merito non censurabile in questa sede.7) Con il settimo motivo, il ricorrente lamenta la nullità della sentenza perviolazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., ai sensi dell’art. 360,comma 1°, n. 4) c.p.c., per essere la Corte distrettuale incorsa in unerrore percettivo in ordine al contenuto oggettivo della CTU, non rilevandola natura privata del sedime interessato dal tracciato della stradarealizzata dalla [OSCURATO:PERSONA].Con il settimo motivo si censura la statuizione della sentenza impugnatacon la quale è stata negata l'esistenza di porzioni della “nuova” strada S.Andrea realizzata dalla [OSCURATO:PERSONA] di natura privata, per la sostanzialecoincidenza della stessa con il vecchio tracciato della via S. Andrea,risultante dall'estratto di mappa catastale riportato in pianta dal CTU, ed èstata negata la natura privata della stradina di collegamento tra la via S.Andrea e la via [OSCURATO:PERSONA], partecipando tali strade di collegamento delcarattere pubblico dell'intero tracciato viario creatosi.Si assume che la sentenza impugnata, anche in questo caso, sarebbeincorsa in un errore percettivo sul contenuto informativo dell'espletataCTU, che avrebbe riconosciuto che il tracciato stradale realizzato nel 1986dalla [OSCURATO:PERSONA] avrebbe attraversato mappali di proprietà del ricorrente emappali che la [OSCURATO:PERSONA] aveva acquistato dal Conagro nel 1990, e quinditerreni di natura privata, non coincidenti con la via comunale S. Andrea, eche ad est della ferrovia Mantova-Verona, come emergente dallaconvenzione FS 72/1962, all'altezza della chilometrica 82-598, non vi eraun passaggio per uso pubblico, ma per uso privato a favore della proprietàNumero registro generale 7335/2023Numero sezionale 1408/2026Numero di raccolta generale 16485/2026Data pubblicazione 27/05/2026del ricorrente, poi soppresso nel 1988 dalla [OSCURATO:PERSONA], con la realizzazionedi un raccordo ferroviario al posto dell'accesso privato del ricorrente.Il motivo è inammissibile per più ragioni.Anzitutto con esso non si lamenta un errore percettivo, ma si auspica unadiversa valutazione in questa sede delle risultanze istruttorie, finalizzataad ottenere il disconoscimento dell'uso pubblico della stradina dicollegamento tra la via S. Andrea e la via [OSCURATO:PERSONA] all'altezza dellachilometrica 82-598 della ferrovia Mantova-Verona.In secondo luogo il ricorrente si limita a contrapporre una propria diversainterpretazione delle risultanze processuali, senza confrontarsi con lamotivazione addotta dalla sentenza impugnata.Il giudice di rinvio, infatti, pur partendo dalla natura privata dei fondi, haqualificato il tratto di strada in questione contiguo alla via pubblica e daesso accessibile come pertinenza della strada pubblica (richiamando lasentenza n.2795 del 2.2.2017 di questa Corte), rigettando la domandadell'attuale ricorrente di accertamento negativo dell'uso pubblico.Il giudice di rinvio ha evidenziato che il tratto passa su un ponticellorealizzato sull'alveo del fiume Tione in prossimità della linea ferroviariaMantova-Verona, nel punto in cui è stato soppresso il passaggio a livellodella chilometrica 82-598, facendone presumere, in ragione dellacontiguità ed accessibilità dalla via pubblica da parte della collettività, lademanialità ex art. 22 della L. n. 2248/1865 allegato F, e garantisce ilcollegamento tra via Trieste e via S. Andrea, in tal modo partecipando alcarattere pubblico dell'intero tracciato viario in forza del principio diaccessione di cui all'art. 934 c.c..Contro tale articolata motivazione il ricorrente non ha sollevato censure,limitandosi ad ipotizzare, che la proprietà privata di alcune particelle, diper sé escluda la possibilità che esse siano attraversate da stradepubbliche, o di uso pubblico.Numero registro generale 7335/2023Numero sezionale 1408/2026Numero di raccolta generale 16485/2026Data pubblicazione 27/05/2026Va peraltro ricordato che in caso di applicazione della presunzione didemanialità dell'art. 22 della L. n. 2248/1865 allegato F, la valutazionerelativa alla contiguità ed accessibilità della pertinenza dalla via pubblica,ed alla sua funzione integrativa rispetto alla rete viaria (vedi sullanecessità di tali requisiti spaziali e funzionali Cass. 18.4.2011 n. 8876;Cass. 2.3.2007 n. 4975), e la valutazione relativa alla loro idoneità asuperare gli elementi probatori inerenti al carattere privato della proprietà,riservate al giudice di merito, non sono sindacabili in sede di legittimità(Cass. sez. un. 17.6.1996 n. 3522).8) Con l’ottavo motivo, il ricorrente censura, in relazione all’art. 360,comma 1°, n. 3) c.p.c., la violazione dell’art. 2909 c.c. con conseguenteviolazione del giudicato interno formatosi sulla natura privata del tratto dicollegamento tra la strada realizzata dalla [OSCURATO:PERSONA] e la via pubblica, cheprecludeva alle parti di domandare al Giudice di pronunciarsi sullamedesima questione.Con l'ottavo motivo si assume la violazione del giudicato interno che sisarebbe formato in ordine alla natura privata della stradina dicollegamento tra la via S. Andrea e la via [OSCURATO:PERSONA] all'altezza dellachilometrica 82-598 della ferrovia Mantova-Verona. A sostegno della tesisi evidenzia che la [OSCURATO:PERSONA], nella comparsa di risposta del giudizio diprimo grado, aveva dichiarato che la suddetta stradina non era una stradavicinale pubblica, ma una strada privata destinata all'uso pubblico, tantoche il giudice di primo grado aveva accertato che la stessa non era unastrada vicinale pubblica.Il motivo è però infondato, in quanto non considera che il giudicato siforma sulle statuizioni delle sentenze non impugnate, e non sulledichiarazioni contenute negli atti di costituzione delle parti, mentre nelcaso di specie la statuizione del giudice di primo grado sopra indicata,confermata in secondo grado per la ritenuta non coincidenza della stradarealizzata dalla [OSCURATO:PERSONA] con la via comunale S. Andrea, è stata poiNumero registro generale 7335/2023Numero sezionale 1408/2026Numero di raccolta generale 16485/2026Data pubblicazione 27/05/2026riformata nel giudizio di rinvio, concernente anche i motivi rimastiassorbiti in cassazione, e sostituita dalla statuizione della sentenza dellaCorte d'Appello di Venezia n. 148/2023 impugnata in questa sede, che harespinto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] di accertamento negativo dell'usopubblico, dopo avere riconosciuto la sostanziale coincidenza della stradarealizzata dalla [OSCURATO:PERSONA] con la via S. Andrea e dopo avere applicato lapresunzione dell'art. 22 della L. n. 2248 del 1865 allegato F per la stradinadi collegamento alla via [OSCURATO:PERSONA] ed alla strada comunale S.Andrea.Le spese processuali del giudizio di legittimità liquidate in dispositivo,seguono la soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente ed in favoredi entrambi i controricorrenti.Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art.13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriorecontributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto. P.Q.MLa Corte respinge il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e lo condanna al pagamentodelle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per spese ed€3.500,00 per compensi, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%per ciascuno dei controricorrenti. Dà atto che sussistono i presuppostiprocessuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 perimporre un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.Così deciso nella camera di consiglio del 26.5.2026Il PresidenteMauro Mocci