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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09800/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso, la memoria difensiva contenente motivi aggiunti e la ordinanza impugnata.

Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato - con motivazione adeguata ed esente da vizi logici - ha definitivamente revocato l'affidamento in prova a suo tempo concesso a [OSCURATO:PERSONA], poiché il condannato in data 16 settembre 2023 era stato coinvolto (assieme allo zio ed al padre) in una lite per ragioni di viabilità sfociata nell'aggressione ai danni di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva proposto querela, segnalando, in particolare, che il più giovane degli aggressori (identificato nell'odierno ricorrente) gli aveva impedito di fuggire mentre veniva aggredito; Ritenuto, quindi, che il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha considerato l'affidato incapace di controllare i propri impulsi aggressivi con la conseguente inadeguatezza della misura alternativa per rieducare e reinserire il condannato nel contesto sociale; Rilevato che l'odierno ricorrente, rispetto a tale coerente ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza di Lecce, pur lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, sollecita una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito coerentemente esaminati dal giudice a quo ; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile (così come anche i motivi aggiunti a norma dell'art.585, comma 4, cod. proc. pen.), e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma„ ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso, la memoria difensiva contenente motivi aggiunti e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato - con motivazione adeguata ed esente da vizi logici - ha definitivamente revocato l'affidamento in prova a suo tempo concesso a [OSCURATO:PERSONA], poiché il condannato in data 16 settembre 2023 era stato coinvolto (assieme allo zio ed al padre) in una lite per ragioni di viabilità sfociata nell'aggressione ai danni di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva proposto querela, segnalando, in particolare, che il più giovane degli aggressori (identificato nell'odierno ricorrente) gli aveva impedito di fuggire mentre veniva aggredito; Ritenuto, quindi, che il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha considerato l'affidato incapace di controllare i propri impulsi aggressivi con la conseguente inadeguatezza della misura alternativa per rieducare e reinserire il condannato nel contesto sociale; Rilevato che l'odierno ricorrente, rispetto a tale coerente ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza di Lecce, pur lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, sollecita una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito coerentemente esaminati dal giudice a quo ; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile (così come anche i motivi aggiunti a norma dell'art.585, comma 4, cod. proc. pen.), e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma„ ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2
Sentenza Cassazione n. 09800/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris