CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 febbraio 2022
Cassazione n. 10104/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 6144-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] D'ORO 184/190, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 39-F, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- avverso la sentenza n. 920/2020 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 16/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 06144 sez. M3 - ud. 24-02-2022 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di un unico motivo, corredato da memoria, avverso la sentenza n. 920 del 2020 della Corte di appello di Ancona esponendo che: - il Tribunale di Ancona, con sentenza n. 696 del 2014, in accoglimento della domanda di "negatoria servitutis" da lui proposta, aveva dichiarato che il confinante [OSCURATO:PERSONA] di Numana non era titolare, neppure per intervenuta usucapione, di una servitù di scolo, attraverso un foro presente nel muro di contenimento posto tra le due proprietà, condannando il convenuto a chiudere il foro stesso, realizzare un sistema di drenaggio, nonché al pagamento delle spese di giudizio; essendo rimasto inadempiuto il pagamento delle spese di lite, il deducente aveva intimato il precetto, per l'adempimento della suddetta obbligazione, ad [OSCURATO:PERSONA] quale condomina; - l'intimata si era opposta allegando di non essere solidalmente responsabile con il Condominio, rispondendo delle obbligazioni del Condominio soltanto in proporzione della propria quota; - il Condominio aveva pagato la somma dovuta, mentre il Tribunale, pronunciando sull'opposizione all'intimazione di pagamento, l'aveva accolta, condannando il deducente al pagamento delle spese del processo; - la Corte di appello rigettava il gravame, proposto quanto alla sola regolazione delle spese legali sul presupposto della soccombenza virtuale, negando che potesse valere l'invocato titolo solidale di responsabilità ex art. 2055, cod. civ., essendosi trattato di un giudizio petitorio e non di responsabilità aquiliana; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con l'unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 949, 2043, 2055, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare per un verso che la "negatoria servitutis" era diretta a porre fine a una situazione antigiuridica, essendo al contempo inibitoria di un eventuale risarcimento del danno, e per altro verso che si verteva in tema di responsabilità custodiale in capo ai proprietari; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che il ricorso è in parte inammissibile, in parte infondato; questa Corte ha chiarito che l'esecuzione nei confronti di un singolo condomino, sulla base di titolo esecutivo ottenuto nei confronti del condominio (per le obbligazioni contratte a suo nome dall'amministratore) può avere luogo esclusivamente nei limiti della quota millesimale dello stesso, sicché, ove il creditore ne ometta la specificazione ovvero proceda per il totale dell'importo portato dal titolo, l'esecutato può proporre opposizione all'esecuzione deducendo di non essere affatto condomino o contestando la misura della quota allegata dal creditore: nel primo caso, l'onere di provare il fatto costitutivo di detta qualità spetta al creditore procedente e in mancanza il precetto deve essere rdichiardrinefficace per l'intero, mentre, nel secondo caso, è lo stesso opponente a dover dimostrare l'effettiva misura della propria quota condominiale, ai fini della declaratoria di inefficacia dell'atto di precetto per l'eccedenza, e in mancanza l'opposizione non può essere accolta (Cass., 29/09/2017, n. 22856); ciò posto, il vincolo al pagamento delle spese processuali è una obbligazione "ex lege", essendo diversa da quelle di cui nel processo si discute; operano, in coerenza, i medesimi principi, sicché l'esecuzione potrà essere minacciata e intrapresa (senza duplicazione di titoli esecutivi: Cass., 14/10/2004, n. 20304), limitatamente alla quota del condomino, non essendovi stata condanna solidale del Condominio e del condomino stesso con il titolo giudiziale; ne deriverebbe che l'opposizione sarebbe stata fondata, qualora l'opponente avesse allegato e poi dimostrato la misura di responsabilità data dalla sua quota (Cass., n. 22856 del 2017 argomenta anche in base al principio di vicinanza della prova); tale ultimo profilo non risulta dal ricorso, come necessario ai sensi dell'art. 366, n. 6, cod. proc. civ.; d'altra parte, il motivo di ricorso risulta del tutto eccentrico rispetto al tema così ricostruito, e basato, anzi, sull'assunto del titolo extracontrattuale solidale -con responsabilità verso il creditore per l'intero- come visto privo di fondamento; la censura per come formulata non può quindi essere accolta; spese secondo soccombenza; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di parte controricorrente liquidate in euro 2.200,00, oltre a 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. Così deciso in Roma il giorno 24 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA]