CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 settembre 2026
Cassazione n. 25741/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] edall’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Piciocchi-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro temporeComune di [OSCURATO:PERSONA] in persona del Sindaco pro tempore-intimati-Numero registro generale 8429/2025Numero sezionale 5766/2026Numero di raccolta generale 25741/2026Data pubblicazione 23/09/2026avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado dellaLiguria n. 711/2024 depositata il 08/10/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. proponeva ricorso,affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza n. 711/2024 concui la CGT di II grado della Liguria aveva respinto l’appello dellacontribuente avverso la sentenza n. 71/2020 con cui la CTP di [OSCURATO:PERSONA],in accoglimento del ricorso proposto dalla contribuente nei confronti diSpezia [OSCURATO:SOCIETA]., di [OSCURATO:SOCIETA]. e del comune di LaSpezia, avverso l’avviso di pagamento n. 2899 relativo alla Tari 2019,aveva annullato “i rilievi n° 8-14 e 15 dell’avviso” nonché “ i rilievi relativiall’area occupata dai magazzini all’interno dell’area portuale”.2. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. resisteva con controricorso, mentre [OSCURATO:SOCIETA]. e il comune di [OSCURATO:PERSONA] rimanevano intimati.3. La ricorrente e la controricorrente depositavano istanza congiuntacon cui, sul presupposto dell’allegato accordo raggiunto dalle stesse,chiedevano dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione dellamateria del contendere, con compensazione delle spese di lite.RAGIONI DELLA DECISIONEPreliminarmente la Corte rileva che con istanza congiunta depositatain data 27/8/2026 la ricorrente e la controricorrente hanno chiesto didichiarare l’estinzione del giudizio per cessazione della materia delcontendere, in virtù di accordo sottoscritto dalle stesse (e non anche dalleparti rimaste intimate).Avendo, comunque, la parte ricorrente manifestato inequivocamentela volontà di rinunciare agli atti del giudizio ed avendo la controparteaderito, come evincibile sia dall’istanza congiunta che dall’accordoNumero registro generale 8429/2025Numero sezionale 5766/2026Numero di raccolta generale 25741/2026Data pubblicazione 23/09/2026allegato, va dichiarata l’estinzione del giudizio, con compensazione dellespese, stante la richiesta congiunta di entrambe le parti costituite.Non ricorrono i presupposti per l’ulteriore versamento del contributounificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, trattandosi dimisura la cui natura eccezionale, in quanto latu sensu sanzionatoria,impedisce ogni estensione interpretativa (vedi Cass., n. 13636/2015;Cass., n. 14782/2018; Cass., n. 20697/2021). P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio;compensa integralmente, tra le parti, le spese del giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]