Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 46682/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del 03/06/2022 del tribunale di Benevento; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; udito il difensore degli indagati, avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il tribunale del riesame di Benevento, adito ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen. nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], Giuseppe e Rita avverso il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente in relazione ai reati ex artt. 81 cpv. cod. pen. 110 cod. pen. 11 Dlgs. 74/2000, emesso dal gip del tribunale di Benevento su denaro nella disponibilità degli istanti, confermava il sequestro.

2. Avverso la pronuncia sopra indicata del tribunale, propongono ricorso [OSCURATO:PERSONA], Giuseppe e Rita, mediante il proprio difensore, attraverso due comuni motivi di impugnazione.

3. Con il primo motivo deducono il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. con riguardo al fumus commissi delicti.

Il tribunale con motivazione apodittica si sarebbe appiattito sulle argomentazioni del Gip, omettendo ogni considerazione degli assunti difensivi, e facendo generico riferimento alla attività investigativa da cui emergerebbe il tentativo di sottrarre la [OSCURATO:SOCIETA] all'azione esecutiva che l'erario avrebbe posto in essere stante l'ingente debito accumulato.

Mancherebbe ogni specifica illustrazione degli atti dispositivi fraudolenti richiesti per la fattispecie penale ipotizzata, come anche delle garanzie patrimoniali della società oggetto della finalità di sottrarle alla procedura di riscossione.

I giudici non si sarebbero confrontati con l'allegazione difensiva inerente l'assenza di qualsiasi disponibilità di beni mobili ed immobili in capo alla società in questione.

Per cui non si comprenderebbe quali siano le garanzie sottratte fraudolentemente all'erario nonché si rileva la mancanza di attività "depauperative" realizzate dagli amministratori prima del trasferimento all'estero della sede legale.

Nulla sarebbe illustrato altresì in tema di dolo specifico. 4.

Con il secondo motivo deducono la violazione degli artt. 321, 125 cod. proc. pen. con riguardo al periculunri in mora.

Il tribunale, obliterando i rilievi difensivi, avrebbe assertivamente sostenuto la esistenza del periculum in mora attraverso il richiamo all'ordinanza del Gip, anche essa lacunosa sul punto.

5. I due motivi proposti, siccome incentrati sulla tesi di una carenza motivazione nel provvedimento impugnato con riferimento al fumus ed al periculum in mora devono essere esaminati congiuntamente.

Si deve premettere che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr. Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017 Rv. 269656 - 01 Napoli; Sez.

U. n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692).

Il controllo della Corte di Cassazione è dunque limitato ai soli profili della violazione di legge.

La verifica in ordine alle condizioni di legittimità della misura cautelare reale è necessariamente sommaria e non comporta un accertamento sulla fondatezza della pretesa punitiva e le eventuali difformità tra fattispecie legale e caso concreto possono assumere rilievo solo se rilevabili ictu oculi (per tutte: Sez.

U, n. 6 del 27/03/1992 - dep. 07/11/1992, Midolini, Rv. 191327; Sez.

U, n. 7 del 23/02/2000 - dep. 04/05/2000, Mariano, Rv. 215840).

La delibazione non può estendersi neppure all'elemento psicologico del reato e alla ricostruzione in concreto delle possibili e prevedibili modalità con le quali la condotta contestata si sarebbe dovuta manifestare; in altri termini, quindi, non è possibile che il controllo di cassazione si traduca in un controllo che investe, sia pure in maniera incidentale, il merito dell'impugnazione.

Tanto premesso, va osservato che il ricorso, come proposto, non si confronta con il provvedimento impugnato che, diversamente da quanto sostenuto, richiamando la ricostruzione dei dati investigativi svolta dal Gip e sintetizzandone il significato in termini di fumus di una simulazione fraudolenta del trasferimento in [OSCURATO:SOCIETA]., finalizzato a sottrarre soggetti giuridici debitori ad azioni esecutive in favore dell'Erario, ha elaborato una adeguata motivazione in tema di fumus della fattispecie ipotizzata come anche in ordine al periculum, attraverso la condivisione del giudizio di spregiudicatezza degli indagati formulato dal Gip, alla luce del compendio indiziario emerso, corredato anche da intercettazioni, tale da rendere verosimile il pericolo di ulteriori atti distrattivi e da imporre l'esigenza che il reato sia portato ad ulteriori conseguenze.

Consegue che le censure proposte, illustrando una inesistente carenza di motivazione paventano piuttosto, attraverso la rivendicazione di obiezioni difensive sul merito della vicenda, che non sarebbero state colte, una critica sulla linearità del percorso argomentativo che, per quanto sopra indicato in premessa, non è ammissibile in questa sede.

6. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del 03/06/2022 del tribunale di Benevento; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; udito il difensore degli indagati, avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il tribunale del riesame di Benevento, adito ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen. nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], Giuseppe e Rita avverso il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente in relazione ai reati ex artt. 81 cpv. cod. pen. 110 cod. pen. 11 Dlgs. 74/2000, emesso dal gip del tribunale di Benevento su denaro nella disponibilità degli istanti, confermava il sequestro. 2. Avverso la pronuncia sopra indicata del tribunale, propongono ricorso [OSCURATO:PERSONA], Giuseppe e Rita, mediante il proprio difensore, attraverso due comuni motivi di impugnazione. 3. Con il primo motivo deducono il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. con riguardo al fumus commissi delicti. Il tribunale con motivazione apodittica si sarebbe appiattito sulle argomentazioni del Gip, omettendo ogni considerazione degli assunti difensivi, e facendo generico riferimento alla attività investigativa da cui emergerebbe il tentativo di sottrarre la [OSCURATO:SOCIETA] all'azione esecutiva che l'erario avrebbe posto in essere stante l'ingente debito accumulato. Mancherebbe ogni specifica illustrazione degli atti dispositivi fraudolenti richiesti per la fattispecie penale ipotizzata, come anche delle garanzie patrimoniali della società oggetto della finalità di sottrarle alla procedura di riscossione. I giudici non si sarebbero confrontati con l'allegazione difensiva inerente l'assenza di qualsiasi disponibilità di beni mobili ed immobili in capo alla società in questione. Per cui non si comprenderebbe quali siano le garanzie sottratte fraudolentemente all'erario nonché si rileva la mancanza di attività "depauperative" realizzate dagli amministratori prima del trasferimento all'estero della sede legale. Nulla sarebbe illustrato altresì in tema di dolo specifico. 4. Con il secondo motivo deducono la violazione degli artt. 321, 125 cod. proc. pen. con riguardo al periculunri in mora. Il tribunale, obliterando i rilievi difensivi, avrebbe assertivamente sostenuto la esistenza del periculum in mora attraverso il richiamo all'ordinanza del Gip, anche essa lacunosa sul punto. 5. I due motivi proposti, siccome incentrati sulla tesi di una carenza motivazione nel provvedimento impugnato con riferimento al fumus ed al periculum in mora devono essere esaminati congiuntamente. Si deve premettere che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr. Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017 Rv. 269656 - 01 Napoli; Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692). Il controllo della Corte di Cassazione è dunque limitato ai soli profili della violazione di legge. La verifica in ordine alle condizioni di legittimità della misura cautelare reale è necessariamente sommaria e non comporta un accertamento sulla fondatezza della pretesa punitiva e le eventuali difformità tra fattispecie legale e caso concreto possono assumere rilievo solo se rilevabili ictu oculi (per tutte: Sez. U, n. 6 del 27/03/1992 - dep. 07/11/1992, Midolini, Rv. 191327; Sez. U, n. 7 del 23/02/2000 - dep. 04/05/2000, Mariano, Rv. 215840). La delibazione non può estendersi neppure all'elemento psicologico del reato e alla ricostruzione in concreto delle possibili e prevedibili modalità con le quali la condotta contestata si sarebbe dovuta manifestare; in altri termini, quindi, non è possibile che il controllo di cassazione si traduca in un controllo che investe, sia pure in maniera incidentale, il merito dell'impugnazione. Tanto premesso, va osservato che il ricorso, come proposto, non si confronta con il provvedimento impugnato che, diversamente da quanto sostenuto, richiamando la ricostruzione dei dati investigativi svolta dal Gip e sintetizzandone il significato in termini di fumus di una simulazione fraudolenta del trasferimento in [OSCURATO:SOCIETA]., finalizzato a sottrarre soggetti giuridici debitori ad azioni esecutive in favore dell'Erario, ha elaborato una adeguata motivazione in tema di fumus della fattispecie ipotizzata come anche in ordine al periculum, attraverso la condivisione del giudizio di spregiudicatezza degli indagati formulato dal Gip, alla luce del compendio indiziario emerso, corredato anche da intercettazioni, tale da rendere verosimile il pericolo di ulteriori atti distrattivi e da imporre l'esigenza che il reato sia portato ad ulteriori conseguenze. Consegue che le censure proposte, illustrando una inesistente carenza di motivazione paventano piuttosto, attraverso la rivendicazione di obiezioni difensive sul merito della vicenda, che non sarebbero state colte, una critica sulla linearità del percorso argomentativo che, per quanto sopra indicato in premessa, non è ammissibile in questa sede. 6. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di e
Sentenza Cassazione n. 46682/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris