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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 13942/2024

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio quanto alla determinazione della pena nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], con rigetto nel resto; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha richiamato i motivi di ricorso, insistendo per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Trieste ha integralmente confermato la pronuncia di condanna emessa in data 10 aprile 2022 dal Tribunale di Udine nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per i reati di cui all'art. 648 cod. pen. loro ascritti.

2. Hanno proposto ricorso per cassazione i tre suddetti imputati, a mezzo dei propri difensori, formulando i motivi di censura di seguito sinteticamente esposti.

3. Ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

3.1. Violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla contraffazione dei prodotti sequestrati.

3.2. Violazione di legge in ordine alla affermata tutela dei marchi notori e alla sussistenza del dolo di legge.

3.3. Carenza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] anche per quanto sequestrato nel punto vendita del padre Giuseppe.

3.4. Manifesta illogicità della motivazione in ordine all'individuazione del tempus commissi delicti in data antecedente e prossima al sequestro.

3.5. Manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

3.6. Illegalità della pena applicata a [OSCURATO:PERSONA].

4. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

4.1. Violazione di legge e vizio di motivazione, non essendo stati esplicitati i motivi per cui sarebbero state ritenute inattendibili le prove a discarico (e in particolare, la documentazione commerciale, alcune fonti orali) e precedenti giudiziari che attesterebbero la liceità dell'acquisto delle merci.

4.2. Mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova in relazione alla ribadita contraffazione del marchio [OSCURATO:PERSONA] e alla sussistenza del dolo.

4.3. Violazione di legge in relazione agli artt. 648 e 712 cod. pen., in ordine alla mancata riqualificazione dei fatti come incauto acquisto.

4.4. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in tema di circostanze attenuanti generiche.

5. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile alle impugnazioni proposte sino al 15 gennaio 2024, in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dall'art. 17, decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75). [OSCURATO:PERSONA] La sentenza impugnata va annullata senza rinvio, perché tutti i reati ascritti agli imputati sono estinti per prescrizione.‘

1. In particolare, non risultano inammissibili il secondo, il terzo e il quarto dei motivi proposti nell'interesse di Christian e [OSCURATO:PERSONA] e il primo e il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

1.1. Il secondo motivo del ricorso Petrucci e il primo e il secondo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] non risultano manifestamente infondati, dal momento che la sentenza impugnata si limita a richiamare le conclusioni del consulente tecnico in ordine alla riproduzione servile di un marchio figurativo notorio (pp. 8-10).

Nondimeno, è compito del giudice accertare in via incidentale, per quanto attiene alla sussistenza del reato presupposto dalla ricettazione, l'esistenza e la validità della registrazione del modello o del marchio secondo le disposizioni interne e sovranazionali a tutela della proprietà industriale, tenendo conto delle decisioni adottate dalle autorità preposte in ordine alla validità ed efficacia dei titoli di privativa (Sez. 2, n. 43374 del 19/09/2019, Qiu, Rv. 277771).

1.2. Il terzo motivo del ricorso Petrucci non risulta manifestamente infondato, non costituendo di per sé solo prova sufficiente di un effettivo e consapevole apporto causale il mero dato formale della titolarità di quote o cariche sociali.

1.3. Il quarto motivo del ricorso Petrucci è fondato.

Non costituisce infatti massima di esperienza, ma solo una pretesa regola generale priva di una pur minima logicità, l'assunto che, in (finto) ossequio al principio del favor rei, nell'incertezza sul momento della ricezione della merce contraffatta, colloca la commissione del fatto in data antecedente e prossima all'accertamento del reato, vieppiù in presenza di prova documentale degli atti dell'acquisto.

2. Per il delitto di ricettazione, il tempo necessario a prescrivere il reato deve individuarsi in complessivi dieci anni, comprensivi dell'aumento di un quarto, ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen.

Fermo restando quanto già precisato al precedente paragrafo 1.3, anche laddove si volesse, non correttamente, individuare il dies a quo nel giorno dell'accertamento - "28 gennaio 2014", per tutte le ricettazioni ascritte ai Petrucci; "gennaio 2014", per la ricettazione ascritta a [OSCURATO:PERSONA] sub g) - tale termine risulta decorso, per i suddetti reati, anche sulla sola base di quanto indicato nella rubrica imputativa.

Per quanto attiene poi al residuo delitto sub I), contestato a [OSCURATO:PERSONA], è la stessa sentenza del Tribunale che accerta la data di acquisto della merce da [OSCURATO:PERSONA], con fatture in data 31 ottobre 2013, 31 novembre 2013 e 31 dicembre 2013.

Il termine prescrizionale è dunque già ampiamente maturato anche in relazione a tale capo di imputazione.

3. Occorre, quindi, rilevare immediatamente, ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen., non risultando evidenti cause di proscioglimento nel merito, l'estinzione per intervenuta prescrizione di tutti i reati ascritti agli odierni imputati.

La declaratoria di tale causa di non punibilità determina l'annullamento senza rinvio della sentenza di condanna.

Gli ulteriori vizi di motivazione dedotti dai suddetti ricorrenti risultano assorbiti, restandone preclusa ogni disamina dalla necessità dell'immediata declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione ex art. 129 c.p.p.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], perché i reati sono estinti per prescrizione.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio quanto alla determinazione della pena nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], con rigetto nel resto; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha richiamato i motivi di ricorso, insistendo per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Trieste ha integralmente confermato la pronuncia di condanna emessa in data 10 aprile 2022 dal Tribunale di Udine nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per i reati di cui all'art. 648 cod. pen. loro ascritti. 2. Hanno proposto ricorso per cassazione i tre suddetti imputati, a mezzo dei propri difensori, formulando i motivi di censura di seguito sinteticamente esposti. 3. Ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla contraffazione dei prodotti sequestrati. 3.2. Violazione di legge in ordine alla affermata tutela dei marchi notori e alla sussistenza del dolo di legge. 3.3. Carenza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] anche per quanto sequestrato nel punto vendita del padre Giuseppe. 3.4. Manifesta illogicità della motivazione in ordine all'individuazione del tempus commissi delicti in data antecedente e prossima al sequestro. 3.5. Manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3.6. Illegalità della pena applicata a [OSCURATO:PERSONA]. 4. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 4.1. Violazione di legge e vizio di motivazione, non essendo stati esplicitati i motivi per cui sarebbero state ritenute inattendibili le prove a discarico (e in particolare, la documentazione commerciale, alcune fonti orali) e precedenti giudiziari che attesterebbero la liceità dell'acquisto delle merci. 4.2. Mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova in relazione alla ribadita contraffazione del marchio [OSCURATO:PERSONA] e alla sussistenza del dolo. 4.3. Violazione di legge in relazione agli artt. 648 e 712 cod. pen., in ordine alla mancata riqualificazione dei fatti come incauto acquisto. 4.4. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in tema di circostanze attenuanti generiche. 5. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile alle impugnazioni proposte sino al 15 gennaio 2024, in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dall'art. 17, decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75). [OSCURATO:PERSONA] La sentenza impugnata va annullata senza rinvio, perché tutti i reati ascritti agli imputati sono estinti per prescrizione.‘ 1. In particolare, non risultano inammissibili il secondo, il terzo e il quarto dei motivi proposti nell'interesse di Christian e [OSCURATO:PERSONA] e il primo e il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. Il secondo motivo del ricorso Petrucci e il primo e il secondo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] non risultano manifestamente infondati, dal momento che la sentenza impugnata si limita a richiamare le conclusioni del consulente tecnico in ordine alla riproduzione servile di un marchio figurativo notorio (pp. 8-10). Nondimeno, è compito del giudice accertare in via incidentale, per quanto attiene alla sussistenza del reato presupposto dalla ricettazione, l'esistenza e la validità della registrazione del modello o del marchio secondo le disposizioni interne e sovranazionali a tutela della proprietà industriale, tenendo conto delle decisioni adottate dalle autorità preposte in ordine alla validità ed efficacia dei titoli di privativa (Sez. 2, n. 43374 del 19/09/2019, Qiu, Rv. 277771). 1.2. Il terzo motivo del ricorso Petrucci non risulta manifestamente infondato, non costituendo di per sé solo prova sufficiente di un effettivo e consapevole apporto causale il mero dato formale della titolarità di quote o cariche sociali. 1.3. Il quarto motivo del ricorso Petrucci è fondato. Non costituisce infatti massima di esperienza, ma solo una pretesa regola generale priva di una pur minima logicità, l'assunto che, in (finto) ossequio al principio del favor rei, nell'incertezza sul momento della ricezione della merce contraffatta, colloca la commissione del fatto in data antecedente e prossima all'accertamento del reato, vieppiù in presenza di prova documentale degli atti dell'acquisto. 2. Per il delitto di ricettazione, il tempo necessario a prescrivere il reato deve individuarsi in complessivi dieci anni, comprensivi dell'aumento di un quarto, ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen. Fermo restando quanto già precisato al precedente paragrafo 1.3, anche laddove si volesse, non correttamente, individuare il dies a quo nel giorno dell'accertamento - "28 gennaio 2014", per tutte le ricettazioni ascritte ai Petrucci; "gennaio 2014", per la ricettazione ascritta a [OSCURATO:PERSONA] sub g) - tale termine risulta decorso, per i suddetti reati, anche sulla sola base di quanto indicato nella rubrica imputativa. Per quanto attiene poi al residuo delitto sub I), contestato a [OSCURATO:PERSONA], è la stessa sentenza del Tribunale che accerta la data di acquisto della merce da [OSCURATO:PERSONA], con fatture in data 31 ottobre 2013, 31 novembre 2013 e 31 dicembre 2013. Il termine prescrizionale è dunque già ampiamente maturato anche in relazione a tale capo di imputazione. 3. Occorre, quindi, rilevare immediatamente, ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen., non risultando evidenti cause di proscioglimento nel merito, l'estinzione per intervenuta prescrizione di tutti i reati ascritti agli odierni imputati. La declaratoria di tale causa di non punibilità determina l'annullamento senza rinvio della sentenza di condanna. Gli ulteriori vizi di motivazione dedotti dai suddetti ricorrenti risultano assorbiti, restandone preclusa ogni disamina dalla necessità dell'immediata declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione ex art. 129 c.p.p. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], perché i reati sono estinti per prescrizione.
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