CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 21755/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 3762-2024proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore -intimata- avverso lasentenza n. 4445/2023 della [OSCURATO:PERSONA] GRADO del LAZIO,depositata il 18.07.2023 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ssa ANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio , con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva parzialmente l'appello di [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. avverso la pronuncia n. 996/2019 della Commissione tributaria provincialedi Latina, con cui era stato respinto il ricorso avverso avvisidi accertamento TARI 2016 emesso da [OSCURATO:PERSONA]; avverso la pronuncia della Commissione tributaria regionale [OSCURATO:PERSONA] S.r.L.propone ricorso per cassazione, affidato ad unico motiv o ; [OSCURATO:PERSONA] è rimastaintimata [OSCURATO:PERSONA] 1.1. il ricorso per cassazione è stato notificato a [OSCURATO:PERSONA], per via telematica, ad indirizzo PEC, di cui non è indicato, nella relata di notifica,l’inserimento in pubblico elenco; 1.2. ai sensi dell'art. 3-bis, comma 1, della legge 21 gennaio 1994, n. 53 «la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici»; in base al successivo art. 11 «le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullità è rilevabile d'ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica»; l'art. 16-terdel d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. con modif. in legge 17 dicembre 2012, n. 221, definisce quali sono i pubblici elenchi «ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile»; 1.3. nella specie, la notificazione del ricorso è stata eseguita presso un indirizzo di posta elettronica che la parte ricorrente non indica, nella relata, come inserito tra quelli risultanti dai pubblici elenchi di cui al citato art. 16-ter, al che consegue la nullità della notifica telematica effettuata in difformità dalle disposizioni di cui all'art. 3-bis, comma 1, della legge n. 53 del 1994 (cfr. Cass. nn. 6155/2025, 24878/2022, 13224/2018, 11574/2018); 1.4. è quindi ammissibile la rinnovazione della notifica nei confronti della part e rimast a intimat a , ciò escludendo che la consegna telematica abbia comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale. P.Q.M La Corte disponeil rinnovo della notifica del ricorso per cassazione a [OSCURATO:PERSONA], da eseguirsi a cura della parte ricorrente nel termine perentorio di giorni sessantadalla comunicazione della presente ordinanza; rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della Corte di Cassazione