CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2022
Cassazione n. 03556/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Genova, con sentenza emessa in data 13/04/2021, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Genova in data 15/09/2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 56, 628 comma secondo cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio motivazionale in relazione alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., è privo di concreta specificità e pertinenza censoria; ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; osservato pure che, nel caso di specie il motivo è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica chiaramente i capi o i punti della sentenza, ovvero le cause di proscioglimento di cui si adduce l'omessa o l'erronea valutazione ai quali si riferisce il ricorso, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11/10/2022 Il C