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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21481/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza con cui il Gup del locale tribunale in data 25.9.2019, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di furto aggravato di energia elettrica, in rubrica ascrittole.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, articolando quattro motivi di ricorso.

Con il primo deduce la violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'art. 546 cod.proc.pen.

Con il secondo deduce la violazione dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. per inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale e della lett. e) per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'elemento oggettivo e soggettivo del reato.

Con il terzo motivo deduce la violazione dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. per inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 131 bis cod.pen.

Con il quarto motivo deduce la violazione dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. per inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale e lett. e) per mancanza contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'art. 62 bis cod.pen. 3.

Il ricorso va dichiarato inammissibile.

Quanto ai primi due motivi, fondati su censure di merito non scrutinabili in questa sede di legittimità, gli stessi si risolvono, peraltro, nella semplice reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto il ricorrente in realtà non si confronta.

Ampiamente scrutinate dal giudice d'appello e motivate sono le censure relative al diniego delle circostanze attenuanti generiche e dell'art. 131 bis cod.pen. ritenendosi quanto al primo punto l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo e quanto al secondo profilo che l'offesa al bene giuridico tutelato non possa reputarsi lieve.

Ne consegue l'inammissibilità del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza con cui il Gup del locale tribunale in data 25.9.2019, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di furto aggravato di energia elettrica, in rubrica ascrittole. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, articolando quattro motivi di ricorso. Con il primo deduce la violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'art. 546 cod.proc.pen. Con il secondo deduce la violazione dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. per inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale e della lett. e) per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'elemento oggettivo e soggettivo del reato. Con il terzo motivo deduce la violazione dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. per inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 131 bis cod.pen. Con il quarto motivo deduce la violazione dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. per inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale e lett. e) per mancanza contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'art. 62 bis cod.pen. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile. Quanto ai primi due motivi, fondati su censure di merito non scrutinabili in questa sede di legittimità, gli stessi si risolvono, peraltro, nella semplice reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto il ricorrente in realtà non si confronta. Ampiamente scrutinate dal giudice d'appello e motivate sono le censure relative al diniego delle circostanze attenuanti generiche e dell'art. 131 bis cod.pen. ritenendosi quanto al primo punto l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo e quanto al secondo profilo che l'offesa al bene giuridico tutelato non possa reputarsi lieve. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in
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