CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 11803/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 02642/2023R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA]; rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calceal ricorso ; -ricorrente- nei confronti di Comune di Andria, in persona delSindaco in carica; rappresentato e difeso da ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente- per la cassazione della sentenza n. 829/2022 del la CORTE d’APPELLO di BARI, depositata il 21 giugno 2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11 marzo 2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] S paziani . Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] – premesso che con provvedimento del Comune di Andria del 1° agosto 2017 era stato dichiarato decaduto dall’assegnazione di un alloggio di [OSCURATO:PERSONA] (ERP), abitato dal suo nucleo familiare sin dal 1982, per essere proprietario, insiemeal coniuge, di un immobile in Agro di Andria, [OSCURATO:PERSONA], con conseguente ritenuta mancanza de l requisit o di impossidenza previsto dalla legge regionale [OSCURATO:PERSONA] n.10 del 2014, artt. 3 e 17, per l’assegnazionedi alloggi residenziali pubblici; che aveva impugnato il detto provvedimentodinanzi al TAR [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva declinato la propria giurisdizione in favore di quella del giudice ordinario; e che il provvedimento era il legittimo in quanto i l suddett o requisit o doveva reputarsi sussistent e – convenne in giudizio , dinanzi al T ribunale di Trani, la citata amministrazione comunale, chiedendo l’ annullamento del provvedimento di decadenza , previ a sospensione della sua efficacia; 2.il T ribunale rigettò la domanda e la Corte d’ appello di Bari h a rigettatol’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], s ulla base dei seguenti rilievi: I-all’esito della verifica effettuata da un tecnico comunale in data 27 luglio 2016 era risultato che l’abitazione, già di proprietà del sig. [OSCURATO:PERSONA], successivamentedonata ai figli, aveva una superficie effettiva di mq 67,14 (e convenzionale di mq 92,00) ed era, da l punto di vista dimensionale, adeguata alle esigenze del nucleo familiare dell’appellante, che constava di due persone; II-oltre che adeguato dal punto di vista dimensionale, l’immobile era risultato idoneo all’uso abitativo da parte del suddetto nucleo familiare, rappresentando una valida alternativa abitativa all’alloggio residenziale pubblico dalla cui assegnazione l’appellante era stato dichiarato decaduto; ciò in quanto: a)l’immobile era munito delle reti di adduzione idrica e fognante a servizio della cucina e del bagno, sebbenecollegate ad una fossa asettica in mancanza di rete pubblica; b)l’erogazione dell’acqua corrente era assicurata da un autoclave; c) l’erogazione del gas allacucina era effettuata mediante una bombola, il che consentivadi non reputare necessari a, in funzione abitativa, la presenza di un rete pu bb lica di distr ibuzione ; d) nel soggiorno era presenteun camino, che costituiva valido impianto di riscaldamento, anche in considerazione delle ridotte dimensioni dell’immobile; e) vi era la corrente elettrica , poiché l’impianto elettrico era allacciato alla rete di distribuzione dell’ENEL; III-erano dunque sussistenti tutti i necessari presupposti per l’uso abitativo, restando irrilevante la circostanza che l’immobile si trovasse in campagna e non fosse servito da opere di urbanizzazione e da mezzi di trasporto pubblico; 3.propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo; risponde il Comune di Andria con controricorso; la trattazione del ricorso, già fissata per l’adunanza camerale del 10 dicembre 2024 (in vista della quale entrambe le parti avevano depositato memoria) è stata, previo rinvio a nuovo ruolo, effettuata all’odierna adunanza, in vista della quale la parte ricorrente ha depositato nuova memoria, peraltro ripetitiva della precedente; il Pubblico Ministero non ha presentato conclusioni scritte. Considerato che: 1.preliminarmente, deve dichiara r si inammissibile il controricorso per esserestato depositato o ltre il termine di cui all’art. 370 cod. proc.civ.; infatti, il ricorso è stato notificato il 21 gennaio 2023 e il controricorso è stato depositato il 13 maggio 2023; l’inammissibilità del controricorso tardivo rende inammissibile anche l a memori a depositatadalla parte intimata ai sensi dell’art. 380-bis c od. proc. civ., in applicazione della preclusione di cui all’art. 370 cod. proc. civ. (Cass.29/10/2020, n. 23921; Cass.11/02/2022, n. 4428); 2. con l’unico motivo di ricorso viene denunciata la violazione e falsa applicazione della leggeregionale [OSCURATO:PERSONA] n. 10 del 2014, art.3. Il ricorrente, richiamando diverse pronunce della giu risprudenza amministrativa, osserva che, ai sensi degli artt. 3, 1 0 e 17 di questa legge, posto,ai fini dell’assegnazione di immobili di edilizia residenziale pubblica, il requisito della non titolarità del diritto di proprietà , di usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, la mancanza di questo requisito – con conseguente decadenza dall’eventuale assegnazione precedentemente ottenuta – non presupponesemplicemente la possidenza di un immobile adeguato dal punto di vista dimensionale, bensì quella di un immobile « idoneo dal punto di vista strutturale all’uso abitativo», ovverosia di un immobile «che abbia le qualità proprie per l’uso abitativo, peraltro, implicitenella parola “alloggio”»; sostiene che la Corte d’appello non abbia fatto buon governo di questiprincipi, non attribuendo rilievo alle condizioni dell’immobile sito in Contrada C ariati ( mancanza di allacciamento alla rete idrica e fognariae alla rete del gas ; mancanza di acqua corrente e di impianto di riscaldamento), le quali, contrariamente a quanto r itenuto dal giudice del merito, non potevano reputarsi idonee a so ddisfare le esigenze abitative del suo nucleofamiliare; del pari, la Corte territoriale avrebbe indebitamente ritenuto irrilevanti le ulteriori circostanze c he l’immobile era ubicatoin campagna e non era servito da mezzi pubblici di trasporto e da opere di urbanizzazione; 3.l’unico motivo – e con esso l’intero ricorso – è manifestamente inammissibile; avuto riguardo alle deduzioni in iure del ricorrente , il vizio di violazione di leggeavrebbe potuto profilarsi – in thesi – se la Corte di merito, in funzione dell’esclusione del d i ritto al mantenimento dell’assegnazione dell’alloggio residenziale pubblico , avesse argomentato soltanto sulla sussistenza del requisito di adeguatezza dimensionale dell’immobile di proprietà dell’assegnatario, senza domandarsi se sussistesse anche quello – reputato essenziale dal ricorrentein conformità all’addotto orientamento della giurisprudenza amministrativa– dell ’ idoneità dell’immobile medesimo a soddisfare le esigenze abitative del nucleo familiare, quale valida alternativa all’alloggio pubblico; questo aspetto, però, nonè stato trascurato dalla Corte d’ appello , la quale ha espresso il motivato giudizio di merito che l’immobile situato nella campagna di Andria fosse del tutto idoneo all’uso abitativo, in quanto la mancanza della rete idrica, fognaria e del gas era ben supplita dalla presenza di impianti collegati ad una fossa asettica, da quella di una cisterna con autoclave e da quella della bombola del gas, mentre la mancanzadi impianto di riscaldamento era supplita dalla presenza di un camino i n soggiorno , senza che assumesse, poi, rilievo la circostanza che l’ immobile si trovasse in campagna e non fosse servito da mezzi di trasporto ed opere di urbanizzazione; nel censurarequeste valutazioni, il ricorrentenon denuncia, quindi, un vizio di violazione di legge, ma tenta di suscitare dalla Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello espresso dalla Corte d’appello, omettendo di considerare che la ricostruzione e la valutazione della circostanze di fatto, unitamente all’apprezzamento delle risultanze istruttorie, è attività riservata al giudice del meritoe resta insindacabile in sede di legittimità allorché – come nella specie– sia assistita da debita motivazione. in definitiva,il ricorso va dichiarato inammissibile; 4.non vi è luogo a provvedere sulle spese , attesa l’ inammissibilità del controricorso e della memoriadepositati dal Comune di Andria ; 5.s ussistono, invec e, i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibileil ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrent e , al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di