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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 01048/2026

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la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di Napoli nord udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice dell’esecuzione, accoglieva l’istanza, presentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], di applicazione della continuazione ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. con riferimento ai reati di detenzione a fine di cessione di cocaina, oggetto di due sentenze irrevocabili. [OSCURATO:PERSONA] più grave il reato giudicato con la sentenza di condanna ad anni otto, mesi quattro e 100.000 euro di multa, il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione, disponeva un aumento (già operata la riduzione per il rito) per l’altra sentenza di anni tre di reclusione ed euro 18.000 di multa in luogo di anni quattro, mesi otto ed euro 20.000 di multa già comminati.

2. Avverso tale provvedimento ricorre, con rituale ministero difensivo, [OSCURATO:PERSONA] denunciando la violazione di legge in relazione agli artt. 81, 132 e 133 cod. pen. nonché la mancanza della motivazione sull’entità dell’aumento di pena, nella specie di quella detentiva, come stabilito per il reato satellite in tre anni di reclusione, invece dei quattro anni e otto mesi quantificati in sede di cognizione.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con la sua requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato, quindi, meritevole di accoglimento.

2. Come correttamente richiamato in ricorso, la giurisprudenza di legittimità si è ulteriormente consolidata con la pronuncia a Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269, secondo cui “in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite.

La Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall’art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene.

Tale principio era già stato espresso con Sez.

U, n. 7930 del 21/04/1995, P.m. in proc.

Zouine, Rv. 201549 - 01, secondo cui «è nulla “in parte qua”, perché non consente il controllo sul buon uso fatto dal giudice del suo potere discrezionale, la sentenza con cui il giudice di merito, nel pronunciare condanna per più reati, determini la pena complessiva senza alcuna indicazione della pena stabilita per ciascun reato, di quello ritenuto più grave e dell’aumento per la continuazione».

3. Come rilevabile dalla lettura del provvedimento impugnato in relazione alla quantificazione della pena attribuibile al reato satellite, la motivazione è evidentemente lacunosa, non riportando nulla di più che l’indicazione dell’aumento di pena da sommare alla pena del già ritenuto reato più grave.

Ciò premesso, va rilevato, quindi, un sostanziale vizio di motivazione, come denunciato in ricorso, da cui discende l’annullamento con rinvio della decisione impugnata al Tribunale di sorveglianza il quale, rivalutata la posizione del condannato ad iniziare dal reato per il quale è stata irrogata la pena, si vorrà attenere ai princìpi sopra richiamati.

4. Per la fondatezza del motivo di ricorso, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] al fine di rivalutare la richiesta già rigettata sulla base dei princìpi sopra enunciati, così colmando la lacuna motivazionale rilevata.

P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata relativamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo esame al G.i.p. del Tribu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di Napoli nord udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice dell’esecuzione, accoglieva l’istanza, presentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], di applicazione della continuazione ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. con riferimento ai reati di detenzione a fine di cessione di cocaina, oggetto di due sentenze irrevocabili. [OSCURATO:PERSONA] più grave il reato giudicato con la sentenza di condanna ad anni otto, mesi quattro e 100.000 euro di multa, il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione, disponeva un aumento (già operata la riduzione per il rito) per l’altra sentenza di anni tre di reclusione ed euro 18.000 di multa in luogo di anni quattro, mesi otto ed euro 20.000 di multa già comminati. 2. Avverso tale provvedimento ricorre, con rituale ministero difensivo, [OSCURATO:PERSONA] denunciando la violazione di legge in relazione agli artt. 81, 132 e 133 cod. pen. nonché la mancanza della motivazione sull’entità dell’aumento di pena, nella specie di quella detentiva, come stabilito per il reato satellite in tre anni di reclusione, invece dei quattro anni e otto mesi quantificati in sede di cognizione. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con la sua requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, quindi, meritevole di accoglimento. 2. Come correttamente richiamato in ricorso, la giurisprudenza di legittimità si è ulteriormente consolidata con la pronuncia a Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269, secondo cui “in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. La Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall’art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene. Tale principio era già stato espresso con Sez. U, n. 7930 del 21/04/1995, P.m. in proc. Zouine, Rv. 201549 - 01, secondo cui «è nulla “in parte qua”, perché non consente il controllo sul buon uso fatto dal giudice del suo potere discrezionale, la sentenza con cui il giudice di merito, nel pronunciare condanna per più reati, determini la pena complessiva senza alcuna indicazione della pena stabilita per ciascun reato, di quello ritenuto più grave e dell’aumento per la continuazione». 3. Come rilevabile dalla lettura del provvedimento impugnato in relazione alla quantificazione della pena attribuibile al reato satellite, la motivazione è evidentemente lacunosa, non riportando nulla di più che l’indicazione dell’aumento di pena da sommare alla pena del già ritenuto reato più grave. Ciò premesso, va rilevato, quindi, un sostanziale vizio di motivazione, come denunciato in ricorso, da cui discende l’annullamento con rinvio della decisione impugnata al Tribunale di sorveglianza il quale, rivalutata la posizione del condannato ad iniziare dal reato per il quale è stata irrogata la pena, si vorrà attenere ai princìpi sopra richiamati. 4. Per la fondatezza del motivo di ricorso, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] al fine di rivalutare la richiesta già rigettata sulla base dei princìpi sopra enunciati, così colmando la lacuna motivazionale rilevata. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata relativamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo esame al G.i.p. del Tribu
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