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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 febbraio 2026

Cassazione n. 07892/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 27226/25 Ritenuto che il motivo dedotto è affetto da genericità rispetto alla dettagliata ricostruzione dei fatti in merito all'accertamento delle condotte di reato ascritte al ricorrente, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Firenze, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla presenza di altre persone rispetto al reato di oltraggio, per le caratteristiche del luogo notoriamente frequentato da molte persone (una piazza prossima ad una fermata del tram), non essendo state specificate le condizioni di orario o altre circostanze di fatto per escludere la presenza di persone in una zona della città solitamente frequentata ed essendo il motivo di appello dedotto incentrato piuttosto sulla circostanza della mancanza di prova che altre persone potessero avere effettivamente percepito le offese rivolte agli agenti; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 6 febbraio 2026 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 27226/25 Ritenuto che il motivo dedotto è affetto da genericità rispetto alla dettagliata ricostruzione dei fatti in merito all'accertamento delle condotte di reato ascritte al ricorrente, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Firenze, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla presenza di altre persone rispetto al reato di oltraggio, per le caratteristiche del luogo notoriamente frequentato da molte persone (una piazza prossima ad una fermata del tram), non essendo state specificate le condizioni di orario o altre circostanze di fatto per escludere la presenza di persone in una zona della città solitamente frequentata ed essendo il motivo di appello dedotto incentrato piuttosto sulla circostanza della mancanza di prova che altre persone potessero avere effettivamente percepito le offese rivolte agli agenti; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 febbraio 2026 Il Consigliere estensore
Sentenza Cassazione n. 07892/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris