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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2022

Cassazione n. 41445/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli confermava quella del Tribunale di Benevento pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che aveva dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato contestato.

2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio di motivazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi.

Il ricorrente espone ampie considerazioni sulle deduzioni svolte con l'atto di appello senza, peraltro, produrre alcunché, cosicché il ricorso risulta anche privo di autosufficienza; non dimostra, inoltre, la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, che si fondava sulla testimonianza del cap. [OSCURATO:PERSONA] per dimostrare l'impossibilità di valutare come evidente l'insussistenza del reato contestato.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle v3.--nic spese processuali e &71--vers'arritrri9Aella somma di euro 3.00 [OSCURATO:PERSONA] delle Ammende.

Così deciso il 22 settembre 2022 Consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli confermava quella del Tribunale di Benevento pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che aveva dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato contestato. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi. Il ricorrente espone ampie considerazioni sulle deduzioni svolte con l'atto di appello senza, peraltro, produrre alcunché, cosicché il ricorso risulta anche privo di autosufficienza; non dimostra, inoltre, la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, che si fondava sulla testimonianza del cap. [OSCURATO:PERSONA] per dimostrare l'impossibilità di valutare come evidente l'insussistenza del reato contestato. 2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle v3.--nic spese processuali e &71--vers'arritrri9Aella somma di euro 3.00 [OSCURATO:PERSONA] delle Ammende. Così deciso il 22 settembre 2022 Consigliere estensore Il P
Sentenza Cassazione n. 41445/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris