CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 maggio 2021
Cassazione n. 30293/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32217/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, alla piazza CAVOUR n. 1 presso la Cancelleria Civile della CORTE di CASSAZIONErappresentato e difeso dall’avvocatoNICOLI' MATTIA -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata - avversola SENTENZA d el TRIBUNALE UDINE n. 461/2021 depositata il12/05/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/09/2022 dal Consigliere relatore CristianoValle, osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] impugna, nei confronti di maddalena Spagnolo, la sentenza del Tribunale di Udine n. 461 del 11-12/05/2021, di rigetto dell’appello proposto dal Radda avverso sentenza del Giudice di Pacedella stessa sede. Il ricorso è affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva. La causa è stata avviata alla trattazione secondo il rito di cui agli artt.375 e 380 bis cod. proc. civ. La proposta del Consigliere relatore è stata ritualmente comunicata- Non risulta il deposito di memorie. Il ricorso è manifestamente inammissibile. Lasentenza impugnata è stata pubblicata il 12/05/2021 e non risulta essere stata notificata. Il ricorso per cassazione è stato consegnato a mezzo notifica telematica il 10/12/2021e la procura in calce ad esso reca data 7/12/2021. Il termine cd lungo di impugnazione, da applicare nel caso di specie, in carenza di notificazione della sentenza (come dichiarato dallo stesso ricorrente nella prima pagina del ricorso), è quello di cui all’art. 327, comma 1, cod. proc. civ., di sei mesi, decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza. Detto termine non era suscettibile di sospensione nel periodo feriale, trattandosi di causa di opposizione all’esecuzione, per le quali la sospensione della decorrenza dei termini nel periodo feriale non trova applicazione secondo la oramai costante giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, si vedano: Cass. n. 07421 del 17/03/2021 Rv. 660914 – 01 e Cass.n. 20354 del 28/09/2020 Rv. 659254 -01).Il termine, decorrente dal 12/05/2021, scadeva, pertanto, il 12/11/2021. Il ricorso è tardivo in quanto l’atto è stato avviato per notifica il 10/12/2021ed è stato consegnato lo stesso giorno. Il ricorso è dichiarato inammissibile. Nulla per le spese di lite in quanto la controparte non ha svolto alcuna attività difensiva. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrent e , ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 24/12/2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1 bisdello stesso art. 13. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso; nulla spese. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di