CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 15 dicembre 2022
Cassazione n. 06137/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado, emessa in sede di rito abbreviato, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato responsabile del reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina e hashish di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90. 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue. I) Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla detenzione di gr. 15 di hashish, detenuti dal prevenuto nella propria camera per uso personale. II) Illegittima confisca della somma di denaro in sequestro (200 euro), sul presupposto dell'assenza di prova in ordine all'attività lavorativa dello Spuri. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 4.1. Il motivo sub I) è in fatto e non si confronta con le argomentazioni della sentenza impugnata, secondo cui il quantitativo di hashish non poteva essere destinato all'uso personale, sia per le dosi ricavabili, sia per la perdita di efficacia psicotropa della sostanza, sia per il rinvenimento, insieme alla droga, di strumenti utili per il confezionamento delle dosi. Si tratta di ponderate e non arbitrarie valutazioni di merito, come tali insindacabili nella presente sede di legittimità. 4.2. Il motivo sub II è manifestamente infondato, in quanto la confisca del denaro è stata motivata sulla base di quanto riferito dallo stesso imputato, secondo il quale egli era stato compensato da altri per la detenzione della cocaina, conseguendone la ragionevole qualificazione del denaro quale provento (o prezzo) del reato di illecita detenzione (per conto di altri) della droga. 5. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] e es