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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 46889/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata con la quale la Corte di appello di Firenze ha confermato quella di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 13, comma 13, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 per essere rientrato nel territorio nazionale successivamente all'espulsione con accompagnamento all'aeroporto di Bologna; letti i motivi del ricorso con il quale è stato articolato un unico motivo con il quale è stato contestato il vizio di violazione di legge e vizio di motivazione contraddittoria; rilevato che: il ricorso non contiene una enunciazione dei motivi correlata ai vizi enunciati e alla motivazione della sentenza impugnata; non risulta specificato per quale ragione la critica attinga il profilo della mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., né quali siano i profili di contraddittorietà della decisione oggetto di impugnazione; ritenuto, quindi, che il ricorso si caratterizza per estrema genericità; considerato, pertanto, che lo stesso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata con la quale la Corte di appello di Firenze ha confermato quella di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 13, comma 13, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 per essere rientrato nel territorio nazionale successivamente all'espulsione con accompagnamento all'aeroporto di Bologna; letti i motivi del ricorso con il quale è stato articolato un unico motivo con il quale è stato contestato il vizio di violazione di legge e vizio di motivazione contraddittoria; rilevato che: il ricorso non contiene una enunciazione dei motivi correlata ai vizi enunciati e alla motivazione della sentenza impugnata; non risulta specificato per quale ragione la critica attinga il profilo della mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., né quali siano i profili di contraddittorietà della decisione oggetto di impugnazione; ritenuto, quindi, che il ricorso si caratterizza per estrema genericità; considerato, pertanto, che lo stesso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 46889/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris