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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 32950/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso udito il difensore Il difensore presente [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza del 17 ottobre 2022 la Corte di appello di Napoli ha dichiarato inammissibile per tardività l'appello proposto dal difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] il 18 novembre 2020 avverso la sentenza del Tribunale di Napoli del 29 ottobre 2019.

2. Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza.

2.1. Con il primo motivo si deduce il vizio di violazione di legge per non avere la Corte di appello ritenuto sussistente la nullità assoluta del decreto di citazione a giudizio per effetto della nullità del decreto di irreperibilità emesso durante la fase delle indagini preliminari per l'insufficienza ed idoneità delle ricerche.

In secondo luogo, si sostiene che il decreto di citazione a giudizio sarebbe nullo perché il decreto di irreperibilità emesso nel corso delle indagini preliminari non varrebbe ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio ex art. 160, comma 1, cod. proc. pen.

Si richiama la giurisprudenza sull'udienza preliminare.

Non sarebbe stata, poi, data esecuzione al provvedimento del Got emesso alle udienze del 19 aprile 2017 e del 20 dicembre 2017 con cui si disponeva la rinnovazione della notifica del decreto di citazione a giudizio e del verbale di udienza agli imputati; sarebbe, poi, stata dichiarata erroneamente l'assenza dell'imputato all'udienza del 20 giugno 2019.

2.2. Con il secondo motivo si deducono la violazione degli artt. 420-bis cod. proc. pen. e 15-bis della legge n. 67 del 2014, nonché il vizio della motivazione in relazione alla mancata notifica dell'estratto contumaciale all'imputato dopo l'emissione della sentenza di primo grado, laddove lo stesso è stato erroneamente dichiarato assente ed irreperibile.

2.3. Il difensore ha poi depositato una memoria, in replica alle conclusioni scritte del Procuratore Generale, a sostegno del primo motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

1.1. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, quando sia stata dichiarata l'inammissibilità dell'appello tardivo, non sono proponibili, come motivi di ricorso per cassazione, questioni processuali diverse da quelle dirette a contestare, specificamente, la preliminare e pregiudiziale declaratoria, che ha 2 gi- valore meramente dichiarativo e produce effetti ex tunc (Sez. 4, n. 1270 del 24/10/2017, dep. 2018, Marrongelli, Rv. 271703 - 01).

Cfr. anche Sez. 3, n. 956 del 07/10/2014, dep. 2015, Campisano, Rv. 261628 - 01, secondo cui qualora l'appello sia stato dichiarato inammissibile per tardività della presentazione, la Corte di cassazione deve preliminarmente esaminare la regolare instaurazione del rapporto processuale in sede di appello e, ove accerti effettivamente la sussistenza della causa di inammissibilità del gravame, deve dichiarare l'inammissibilità sia dell'atto di appello che del ricorso per cassazione.

1.2. Il ricorrente non ha neanche contestato la correttezza della declaratoria di inammissibilità dell'appello per tardività ma ha dedotto, con il ricorso per cassazione, questioni relative alla correttezza del decreto di irreperibilità, per altro senza allegare gli atti delle indagini preliminari, non presenti nel fascicolo processuale, in base ai quali la Corte di cassazione avrebbe dovuto verificare la fondatezza dell'eccezione.

Cfr. in tal senso Sez. 6, n. 37074 del 01/10/2020, Passamonti, Rv. 280551 - 01, per cui, in tema di ricorso per cassazione, la parte che deduca la nullità di un atto processuale che non fa parte del fascicolo trasmesso al giudice di legittimità, ha l'onere di indicare ed allegare al ricorso gli atti sui quali l'eccezione si fonda, in particolare quando si tratti di atti che non transitano nel fascicolo del dibattimento.

1.3. Si deduce, altresì, l'omessa rinnovazione del decreto di irreperibilità, previe nuove ricerche, citando norme e giurisprudenza relative ai processi che prevedono la celebrazione dell'udienza preliminare, mentre il processo de quo è stato celebrato con citazione diretta a giudizio.

1.4. Inoltre, senza contestare la correttezza della declaratoria di tardività dell'appello si deducono questioni di nullità in contrasto con l'orientamento della giurisprudenza, che va ribadito, per cui (cfr. Sez. 5, n. 7557 del 23/03/1999, Perchinunno, Rv. 213782 - 01), una volta dichiarata la inammissibilità dell'appello tardivo, non sono proponibili, mediante ricorso per Cassazione, questioni diverse da quelle dirette ad aggredire la predetta pronuncia relativa alla ritenuta intempestività del gravame.

Invero, la causa originaria di inammissibilità preclude l'esame anche delle nullità (pur se assolute e rilevabili di ufficio) che risultano definitivamente «coperte» dal provvedimento del primo giudice, in virtù dell'autorità del giudicato in ordine alle questioni dedotte ed a quelle deducibili.

1.5. Si deduce, poi, l'omessa notifica dell'estratto contumaciale laddove il decreto di citazione diretta a giudizio è stato emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli il 11 febbraio 2016 per l'udienza, dinanzi al giudice monocratico, del 19 aprile 2017, sicché trova applicazione nel caso in esame la disciplina del processo in assenza e non quella relativa al processo contumaciale.1.6.

Effettivamente, come ritenuto dalla Corte di appello, non spettava al difensore di fiducia, che ha depositato la nomina di difensore il 8 ottobre 2020, con l'elezione di domicilio dell'imputato presso il suo studio, alcuna notifica della sentenza del Tribunale, essendo stata depositata tempestivamente nei 90 giorni.

Il termine di impugnazione della sentenza di primo grado era decorso il 27 gennaio 2020, mentre l'appello è stato depositato solo il 18 novembre 2020, quindi tardivamente e dopo il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.

1.7. Le questioni relative alla correttezza del processo in assenza avrebbero potuto essere fatta valere con la rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen., da presentare sempre alla Corte di appello di Napoli.

Però, tale richiesta avrebbe dovuto essere presentata entro 30 giorni dalla avvenuta conoscenza del procedimento: tale termine iniziale è individuabile nella nomina del difensore di fiducia, che reca gli estremi del procedimento, che è del 6 ottobre 2020; la conoscenza della sentenza, poi impugnata, risale con certezza al 14 ottobre 2020, data della notifica di tale atto.

Pertanto, oltre all'assenza della procura speciale, l'appello non può neanche essere qualificato quale richiesta ex art. 629-bis cod. proc. pen.: l'appello è stato depositato il 18 novembre 2020, quindi anche dopo il decorso del termine ex art. 629-bis, comma 2, cod. proc. pen. 2.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso udito il difensore Il difensore presente [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza del 17 ottobre 2022 la Corte di appello di Napoli ha dichiarato inammissibile per tardività l'appello proposto dal difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] il 18 novembre 2020 avverso la sentenza del Tribunale di Napoli del 29 ottobre 2019. 2. Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza. 2.1. Con il primo motivo si deduce il vizio di violazione di legge per non avere la Corte di appello ritenuto sussistente la nullità assoluta del decreto di citazione a giudizio per effetto della nullità del decreto di irreperibilità emesso durante la fase delle indagini preliminari per l'insufficienza ed idoneità delle ricerche. In secondo luogo, si sostiene che il decreto di citazione a giudizio sarebbe nullo perché il decreto di irreperibilità emesso nel corso delle indagini preliminari non varrebbe ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio ex art. 160, comma 1, cod. proc. pen. Si richiama la giurisprudenza sull'udienza preliminare. Non sarebbe stata, poi, data esecuzione al provvedimento del Got emesso alle udienze del 19 aprile 2017 e del 20 dicembre 2017 con cui si disponeva la rinnovazione della notifica del decreto di citazione a giudizio e del verbale di udienza agli imputati; sarebbe, poi, stata dichiarata erroneamente l'assenza dell'imputato all'udienza del 20 giugno 2019. 2.2. Con il secondo motivo si deducono la violazione degli artt. 420-bis cod. proc. pen. e 15-bis della legge n. 67 del 2014, nonché il vizio della motivazione in relazione alla mancata notifica dell'estratto contumaciale all'imputato dopo l'emissione della sentenza di primo grado, laddove lo stesso è stato erroneamente dichiarato assente ed irreperibile. 2.3. Il difensore ha poi depositato una memoria, in replica alle conclusioni scritte del Procuratore Generale, a sostegno del primo motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 1.1. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, quando sia stata dichiarata l'inammissibilità dell'appello tardivo, non sono proponibili, come motivi di ricorso per cassazione, questioni processuali diverse da quelle dirette a contestare, specificamente, la preliminare e pregiudiziale declaratoria, che ha 2 gi- valore meramente dichiarativo e produce effetti ex tunc (Sez. 4, n. 1270 del 24/10/2017, dep. 2018, Marrongelli, Rv. 271703 - 01). Cfr. anche Sez. 3, n. 956 del 07/10/2014, dep. 2015, Campisano, Rv. 261628 - 01, secondo cui qualora l'appello sia stato dichiarato inammissibile per tardività della presentazione, la Corte di cassazione deve preliminarmente esaminare la regolare instaurazione del rapporto processuale in sede di appello e, ove accerti effettivamente la sussistenza della causa di inammissibilità del gravame, deve dichiarare l'inammissibilità sia dell'atto di appello che del ricorso per cassazione. 1.2. Il ricorrente non ha neanche contestato la correttezza della declaratoria di inammissibilità dell'appello per tardività ma ha dedotto, con il ricorso per cassazione, questioni relative alla correttezza del decreto di irreperibilità, per altro senza allegare gli atti delle indagini preliminari, non presenti nel fascicolo processuale, in base ai quali la Corte di cassazione avrebbe dovuto verificare la fondatezza dell'eccezione. Cfr. in tal senso Sez. 6, n. 37074 del 01/10/2020, Passamonti, Rv. 280551 - 01, per cui, in tema di ricorso per cassazione, la parte che deduca la nullità di un atto processuale che non fa parte del fascicolo trasmesso al giudice di legittimità, ha l'onere di indicare ed allegare al ricorso gli atti sui quali l'eccezione si fonda, in particolare quando si tratti di atti che non transitano nel fascicolo del dibattimento. 1.3. Si deduce, altresì, l'omessa rinnovazione del decreto di irreperibilità, previe nuove ricerche, citando norme e giurisprudenza relative ai processi che prevedono la celebrazione dell'udienza preliminare, mentre il processo de quo è stato celebrato con citazione diretta a giudizio. 1.4. Inoltre, senza contestare la correttezza della declaratoria di tardività dell'appello si deducono questioni di nullità in contrasto con l'orientamento della giurisprudenza, che va ribadito, per cui (cfr. Sez. 5, n. 7557 del 23/03/1999, Perchinunno, Rv. 213782 - 01), una volta dichiarata la inammissibilità dell'appello tardivo, non sono proponibili, mediante ricorso per Cassazione, questioni diverse da quelle dirette ad aggredire la predetta pronuncia relativa alla ritenuta intempestività del gravame. Invero, la causa originaria di inammissibilità preclude l'esame anche delle nullità (pur se assolute e rilevabili di ufficio) che risultano definitivamente «coperte» dal provvedimento del primo giudice, in virtù dell'autorità del giudicato in ordine alle questioni dedotte ed a quelle deducibili. 1.5. Si deduce, poi, l'omessa notifica dell'estratto contumaciale laddove il decreto di citazione diretta a giudizio è stato emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli il 11 febbraio 2016 per l'udienza, dinanzi al giudice monocratico, del 19 aprile 2017, sicché trova applicazione nel caso in esame la disciplina del processo in assenza e non quella relativa al processo contumaciale.1.6. Effettivamente, come ritenuto dalla Corte di appello, non spettava al difensore di fiducia, che ha depositato la nomina di difensore il 8 ottobre 2020, con l'elezione di domicilio dell'imputato presso il suo studio, alcuna notifica della sentenza del Tribunale, essendo stata depositata tempestivamente nei 90 giorni. Il termine di impugnazione della sentenza di primo grado era decorso il 27 gennaio 2020, mentre l'appello è stato depositato solo il 18 novembre 2020, quindi tardivamente e dopo il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. 1.7. Le questioni relative alla correttezza del processo in assenza avrebbero potuto essere fatta valere con la rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen., da presentare sempre alla Corte di appello di Napoli. Però, tale richiesta avrebbe dovuto essere presentata entro 30 giorni dalla avvenuta conoscenza del procedimento: tale termine iniziale è individuabile nella nomina del difensore di fiducia, che reca gli estremi del procedimento, che è del 6 ottobre 2020; la conoscenza della sentenza, poi impugnata, risale con certezza al 14 ottobre 2020, data della notifica di tale atto. Pertanto, oltre all'assenza della procura speciale, l'appello non può neanche essere qualificato quale richiesta ex art. 629-bis cod. proc. pen.: l'appello è stato depositato il 18 novembre 2020, quindi anche dopo il decorso del termine ex art. 629-bis, comma 2, cod. proc. pen. 2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
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