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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 novembre 2022

Cassazione n. 43054/2022

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a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14 aprile 2022 emessa dalla Corte d'appello di Milano; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., per violazione dell'art. 111, comma 7, Cost., nella parte in cui prevede che l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto avverso le sentenze emesse a seguito di concordato in appello ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. peri. sia dichiarata con procedura "de plano" (cfr. Sez. 1, n. 32989 del 02/07/2018, Rv. 273856, Cena); Considerato che il motivo di ricorso attinente all'omessa motivazione in ordine Mia determinazione del trattamento sanzionatorio esula dalle impugnazioni sperimentabili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dal momento che, in sede di pena concordata, le parti hanno precisamente indicato al giudice, che ha condiviso la scelta sanzionatoria, la pena da applicare.

Invero, analogamente alle conclusioni raggiunte in tema di patteggiamento (Sez.

U, n. 5838 del 28/11/2013, dep. 2014, Citarella, Rv. 257824), deve ritenersi che la censura relativa alla determinazione della pena concordata - e stimata corretta dal giudice di merito - non può essere dedotta in sede di legittimità, al di fuori dell'ipotesi di determinazione contra legem, che non ricorre nel caso di specie; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] tensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14 aprile 2022 emessa dalla Corte d'appello di Milano; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., per violazione dell'art. 111, comma 7, Cost., nella parte in cui prevede che l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto avverso le sentenze emesse a seguito di concordato in appello ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. peri. sia dichiarata con procedura "de plano" (cfr. Sez. 1, n. 32989 del 02/07/2018, Rv. 273856, Cena); Considerato che il motivo di ricorso attinente all'omessa motivazione in ordine Mia determinazione del trattamento sanzionatorio esula dalle impugnazioni sperimentabili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dal momento che, in sede di pena concordata, le parti hanno precisamente indicato al giudice, che ha condiviso la scelta sanzionatoria, la pena da applicare. Invero, analogamente alle conclusioni raggiunte in tema di patteggiamento (Sez. U, n. 5838 del 28/11/2013, dep. 2014, Citarella, Rv. 257824), deve ritenersi che la censura relativa alla determinazione della pena concordata - e stimata corretta dal giudice di merito - non può essere dedotta in sede di legittimità, al di fuori dell'ipotesi di determinazione contra legem, che non ricorre nel caso di specie; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] tensore I
Sentenza Cassazione n. 43054/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris