Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2009
ECLI:EU:F:2009:50
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]
(Prima Sezione)
20 maggio 2009
Causa F‑73/08
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
«[OSCURATO:PERSONA] pubblica – Funzionari – Previdenza sociale – Assicurazione malattia – Rigetto di domande di rimborso di spese mediche»
Oggetto:
Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiede segnatamente, in primo luogo,
l’annullamento delle decisioni con cui la [OSCURATO:PERSONA] ha implicitamente respinto, da una parte, le sue domande del 27 e del
30 giugno 2007 in cui si chiedeva il rimborso al tasso normale di varie spese mediche e, dall’altra, le sue domande del 29
giugno e del 2 luglio 2007 dirette ad ottenere il rimborso «complementare», vale a dire al 100%, delle medesime spese mediche,
in secondo luogo, l’annullamento della decisione esplicita del 29 aprile 2008, con la quale la [OSCURATO:PERSONA] ha respinto i suoi
reclami avverso le decisioni stesse, in terzo luogo, la condanna della [OSCURATO:PERSONA] a versargli, a titolo di rimborso al 100%
di tali spese, la somma di EUR 4 747,29, ovvero ogni altra somma che il Tribunale riterrà giusta ed equa a questo titolo,
maggiorata degli interessi al tasso del 10% annuo con capitalizzazione annuale a decorrere dal 7 novembre 2007.
Decisione:
Il ricorso è respinto, in parte in quanto manifestamente infondato in diritto e in parte in quanto manifestamente irricevibile.
Il ricorrente è condannato alle spese.
Massime
1.
Funzionari – Decisione che arreca pregiudizio – Obbligo di motivazione – Portata – Domanda di rimborso di spese mediche
(Statuto dei funzionari, art. 25, secondo comma)
2.
Funzionari – Ricorso – Atto che arreca pregiudizio – Atto confermativo
(Statuto dei funzionari, artt. 72, n. 1, 90 e 91)
1.
Una decisione di rigetto di una domanda di rimborso di spese mediche è sufficientemente motivata qualora informi il funzionario
quanto al modo in cui è stata trattata la sua domanda e alle ragioni di fatto e di diritto che giustifichino un recupero da
parte del regime di assicurazione malattia delle Comunità europee, anche se tale funzionario non è stato destinatario di tutte
le distinte emesse dall’ufficio liquidatore. La circostanza secondo cui il funzionario ignorava l’esistenza di tali distinte
prima di ricevere la notifica della decisione di rigetto non rileva ai fini della legittimità della decisione.
Inoltre, in ogni caso, una siffatta decisione, anche nell’ipotesi in cui sia insufficientemente motivata, dovrebbe essere
interpretata nel senso che presenta quantomeno un principio di motivazione, che consente all’istituzione di fornire informazioni
ulteriori nel corso del giudizio e di adempiere il proprio obbligo di motivazione.
(v. punti 51, 52 e 54)
Riferimento:
Tribunale di primo grado: 20 settembre 1990, causa T‑37/89, Hanning/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑463, punti 41 e 44)
2.
Una decisione di rigetto di una domanda di accollo al 100% di spese mediche che non contiene alcun elemento nuovo rispetto
a una domanda identica in precedenza respinta e che ha già formato oggetto di ricorso dinanzi al giudice comunitario non modifica
la situazione giuridica del ricorrente e non costituisce quindi un atto che arreca pregiudizio ai sensi degli artt. 90 e 91
dello Statuto.
Anche a voler ritenere che una siffatta decisione possa essere interpretata come un atto di conferma della prima decisione,
che essa possa in tal modo confondersi con quest’ultima e sia, in tal misura, potenzialmente lesiva, il giudice comunitario
investito di un ricorso contro detta decisione dovrebbe rilevare d’ufficio il fatto che il ricorso vede contrapposte le stesse
parti, ha lo stesso oggetto e si basa sugli stessi motivi. Di conseguenza, il ricorso urterebbe contro l’eccezione di litispendenza
e sarebbe pertanto manifestamente irricevibile.
(v. punti 60 e 61)
Riferimento:
Corte: 17 maggio 1973, cause riunite 58/72 e 75/72, Perinciolo/Consiglio ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 511, punti 3‑5), e 19 settembre 1985,
cause riunite 172/83 e 226/83, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 2831, punto 9)
Tribunale di primo grado: 14 giugno 2007, causa T‑68/07, [OSCURATO:PERSONA]Holstein/[OSCURATO:PERSONA] (non pubblicata nella Raccolta,
punto 16); 9 luglio 2008, cause riunite T‑296/05 e T‑408/05, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (non pubblicata nella Raccolta, punti 47‑49);
9 settembre 2008, causa T‑143/08, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 39‑41), e 9 settembre
2008, causa T‑144/08, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 32‑34)
Tribunale della funzione pubblica: 25 gennaio 2008, causa F‑80/06, Duyster/[OSCURATO:PERSONA] (non ancora pubblicata nella Raccolta,
punto 52)
[OSCURATO:PERSONA] DELL’UNIONE EUROPEA (Prima Sezione)
20 maggio 2009 (
*
)
«[OSCURATO:PERSONA] pubblica – Funzionari – Previdenza sociale – Assicurazione malattia – Rigetto di domande di rimborso di spese mediche»
Nella causa F‑73/08,
avente ad oggetto il ricorso proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA,
[OSCURATO:PERSONA]
, funzionario della [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, residente in Tricase (Italia), rappresentato dall’avv. G. Cipressa,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
, rappresentata dal sig. J. Currall e dalla sig.ra C. Berardis-Kayser, in qualità di agenti, assistiti dall’avv. A. [OSCURATO:PERSONA],
convenuta,
IL TRIBUNALE (Prima Sezione),
composto dai sigg. S. Gervasoni (relatore), presidente, H. Kreppel e H. Tagaras, giudici,
cancelliere: sig.ra W. Hakenberg
ha emesso la seguente
Ordinanza
1
Con atto introduttivo pervenuto per telefax alla cancelleria del Tribunale in data 25 agosto 2008 (ove il deposito dell’originale
è stato effettuato il successivo 28 agosto), il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiede in particolare, in primo luogo, l’annullamento delle
decisioni con cui la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha implicitamente respinto, da una parte, le sue domande del 27 e
del 30 giugno 2007 in cui si chiedeva il rimborso all’aliquota normale di diverse spese mediche e, dall’altra, le sue domande
del 29 giugno e del 2 luglio 2007 in cui si chiedeva il rimborso «complementare», vale a dire al 100%, delle medesime spese
mediche, in secondo luogo, l’annullamento della decisione esplicita del 29 aprile 2008, con la quale la [OSCURATO:PERSONA] ha respinto
i suoi reclami avverso le decisioni stesse, in terzo luogo, la condanna della [OSCURATO:PERSONA] a versargli, a titolo di rimborso
al 100% di tali spese, la somma di EUR 4 747,29, ovvero quella somma minore che il Tribunale riterrà giusta ed equa a questo
titolo, oltre a interessi al tasso del 10% annuo con capitalizzazione annua a decorrere dal 7 novembre 2007.
Contesto normativo
2
L’art. 72, n. 1, primo comma, dello statuto dei funzionari delle Comunità europee (in prosieguo: lo «statuto») dispone quanto
segue:
«Nei limiti dell’80% delle spese sostenute e in base ad una regolamentazione stabilita di comune accordo dalle istituzioni
della Comunità, previo parere del comitato dello statuto, il funzionario, il coniuge (…) sono coperti contro i rischi di malattia.
Tale quota è portata all’85% per le seguenti prestazioni: visite, interventi chirurgici, ricovero, prodotti farmaceutici,
radiologia, analisi, esami di laboratorio e protesi su prescrizione medica, escluse le protesi dentarie. La quota è portata
al 100% in caso di tubercolosi, poliomielite, cancro, malattia mentale ed altre malattie riconosciute di analoga gravità dall’autorità
che ha il potere di nomina, nonché per gli esami di diagnosi precoce e in caso di parto (…)».
3
Al fine di definire i requisiti per l’applicazione dell’art. 72 dello statuto, le istituzioni hanno adottato una regolamentazione
comune relativa alla copertura dei rischi di malattia dei funzionari delle Comunità europee (in prosieguo: la «regolamentazione
comune»).
4
Con riferimento alle domande di rimborso delle spese, la regolamentazione comune prevede, all’art. 28, nella versione applicabile
alla presente fattispecie, quanto segue:
«Le domande vanno presentate dagli affiliati ai rispettivi uffici di liquidazione mediante moduli unificati corredati dei
documenti giustificativi originali (…)».
5
Ai sensi dell’art. 30, n. 1, della regolamentazione comune, possono essere concessi anticipi agli affiliati per consentire
loro di far fronte a spese consistenti, principalmente sotto forma di presa a carico in caso di ricovero ospedaliero. Lo stesso
articolo prevede, al n. 2, che tali anticipi possano essere recuperati, in particolare, su qualsiasi somma dovuta dall’affiliato
a titolo del regime comune di assicurazione malattia.
6
L’allegato I alla regolamentazione comune, che precisa le norme relative al rimborso delle spese di malattia, dispone, al
punto IV, rubricato «[c]asi speciali»:
«1. In caso di tubercolosi, poliomielite, cancro, malattie mentali ed altre malattie riconosciute di analoga gravità dall’autorità
che ha il potere di nomina, nonché per gli esami di diagnosi precoce e in caso di parto le spese sono rimborsate al 100% (...).
La domanda intesa a chiedere il riconoscimento di cui al primo comma dev’essere presentata all’ufficio di liquidazione, corredata
della relazione del medico curante dell’interessato.
La decisione è presa, sentito il parere del medico di fiducia dell’ufficio di liquidazione, formulato sulla base dei criteri
generali fissati dal consiglio medico, dall’autorità che ha il potere di nomina oppure dall’ufficio di liquidazione competente,
qualora esso sia stato designato a tal fine dalla suddetta autorità.
I rimborsi previsti al 100% non si applicano in caso di malattia professionale o d’infortunio che abbiano comportato l’applicazione
dell’articolo 73 dello Statuto».
7
A termini dell’art. 35, n. 2, della regolamentazione comune:
«Prima di decidere in merito ad un reclamo presentato sulla base dell’articolo 90, paragrafo 2, dello [s]tatuto, l’autorità
che ha il potere di nomina, o a seconda dei casi il [c]onsiglio d’amministrazione, deve chiedere il parere del [c]omitato
di gestione.
Quest’ultimo può incaricare il suo presidente di adottare le misure per ottenere un complemento d’informazioni. Quando la
controversia è di tipo medico, il [c]omitato di gestione può chiedere, prima di pronunciarsi, il parere di un perito medico.
Le spese di perizia sono a carico del regime comune [di assicurazione malattia delle Comunità europee].
Il [c]omitato di gestione deve pronunciarsi entro il termine di due mesi a decorrere dalla presentazione della domanda di
parere. Il parere è trasmesso contemporaneamente all’autorità e all’interessato.
Se il [c]omitato di gestione non emette un parere entro tale termine, l’autorità che ha il potere di nomina, o a seconda dei
casi il [c]onsiglio d’amministrazione, può decidere autonomamente».
[OSCURATO:PERSONA] prima domanda di rimborso al 100% e le domande successive
8
A far data dal 4 gennaio 2002, il sig. [OSCURATO:PERSONA], funzionario della [OSCURATO:PERSONA] presso la direzione generale «Sviluppo», è
in congedo di malattia presso il suo domicilio in Tricase. Con decisione 30 maggio 2005, presa sul fondamento dell’art. 78
dello statuto, è stato collocato a riposo per invalidità. Tale decisione è stata annullata per insufficienza di motivazione,
con sentenza del Tribunale 4 novembre 2008 (causa F‑41/06, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], non ancora pubblicata nella Raccolta, oggetto
di impugnazione pendente dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, causa T‑20/09 P).
9
Con lettera 25 novembre 2002, alla quale era unita una relazione medica redatta in pari data contenente una descrizione della
malattia del ricorrente (una sindrome ansioso-depressiva di natura reattiva), quest’ultimo ha chiesto «[che] gli [venisse]
concesso il rimborso nella misura del 100% delle spese mediche da lui sostenute al fine di curare le affezioni a causa delle
quali è in congedo a far tempo dal 4 gennaio 2002».
10
Poiché tale domanda è rimasta senza risposta, al pari del reclamo proposto dal ricorrente contro il rigetto implicito di detta
domanda, il ricorrente ha adito il Tribunale di primo grado, che ha annullato tale rigetto implicito, per assenza totale di
motivazione (sentenza 10 giugno 2008, causa T‑18/04, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], non ancora pubblicata nella Raccolta).
11
Il ricorrente ha poi presentato altre domande di accollo di spese mediche al 100%, riferendosi ogni volta alla propria lettera
del 25 novembre 2002, senza altre precisazioni né nuovi documenti giustificativi relativi alla sua affezione. Le domande presentate
in tal senso dal ricorrente il 19 maggio e l’11 ottobre 2004 sono state oggetto di rigetto implicito della [OSCURATO:PERSONA], cui
hanno fatto seguito rigetti espliciti dei reclami proposti.
12
I ricorsi introdotti avverso tali decisioni sono stati dichiarati irricevibili dal Tribunale di primo grado, il quale ha dichiarato
che, in assenza di qualsivoglia elemento nuovo a sostegno delle domande del ricorrente, gli atti controversi non avevano affatto
modificato la sua situazione e non erano pertanto atti lesivi (sentenza 9 luglio 2008, cause riunite T‑296/05 e T‑408/05,
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], non ancora pubblicata nella Raccolta, oggetto di impugnazione pendente dinanzi alla Corte, causa C‑432/08 P).
13
Il ricorrente ha introdotto altre domande chiedendo l’accollo delle spese mediche connesse alla stessa affezione, domande
che si riferivano ancora alla lettera del 25 novembre 2002, da una parte, le domande del 20 giugno e del 18 luglio 2005, rigettate
implicitamente dalla [OSCURATO:PERSONA], e, dall’altra, la domanda del 31 marzo 2006, respinta, questa volta esplicitamente, dalla
[OSCURATO:PERSONA].
14
Tali decisioni di rigetto sono state contestate dal ricorrente dinanzi al Tribunale in due ricorsi, iscritti a ruolo con il
numero F‑84/06 e F‑20/07. Il Tribunale ha ritenuto che tali due cause dovessero essere considerate relative allo stesso oggetto
della causa T‑18/04 e delle cause riunite T‑296/05 e T‑408/05, ai sensi dell’art. 8, n. 3, secondo comma, dell’allegato allo
statuto della Corte di giustizia e di dover declinare la propria competenza a favore del Tribunale di primo grado (ordinanze
19 dicembre 2007, causa F‑84/06, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], non ancora pubblicata nella Raccolta, e causa F‑20/07, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
non ancora pubblicata nella Raccolta). I ricorsi nelle cause F‑84/06 e F‑20/07, rispettivamente iscritti a ruolo con il numero
T‑144/08 e T‑143/08 dal Tribunale di primo grado, sono stati dichiarati irricevibili per le stesse ragioni relative ai ricorsi
presentati nelle cause T‑296/05 e T‑408/05 (ordinanze 9 settembre 2008, causa T‑144/08, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], non ancora
pubblicata nella Raccolta, e causa T‑143/08, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], non ancora pubblicata nella Raccolta, oggetto di impugnazione
dinanzi alla Corte, cause C‑528/08 P e C‑513/08 P).
La seconda domanda di rimborso al 100% e le domande successive
15
Con nota dell’11 ottobre 2005, il ricorrente ha trasmesso all’ufficio di liquidazione del regime comune di assicurazione malattia
delle Comunità europee (in prosieguo: il «RCAM») a Ispra una domanda intesa a far riconoscere che era affetto da una malattia
grave che dava diritto al rimborso al 100% delle spese sostenute. A tale domanda era allegato un certificato medico del dottor
S., datato 29 settembre 2005, secondo il quale il ricorrente era affetto da obesità e da complicazioni connesse a tale stato,
tali da giustificare un intervento di chirurgia digestiva.
16
Con decisione 25 ottobre 2005, che il ricorrente afferma di aver ricevuto solo il 23 giugno 2006, la [OSCURATO:PERSONA] ha respinto
tale domanda, sulla base di un parere reso il 24 ottobre 2005 dal medico di fiducia dell’ufficio di liquidazione.
17
Con nota 23 agosto 2006, il ricorrente ha proposto reclamo avverso la decisione 25 ottobre 2005. [OSCURATO:PERSONA] ha respinto
tale reclamo con decisione 30 novembre 2006.
18
Il Tribunale, adito dal ricorrente di un ricorso avverso la decisione 25 ottobre 2005, ha affermato che la mancata risposta
della [OSCURATO:PERSONA] alla domanda 11 ottobre 2005 aveva dato luogo ad una decisione implicita di rigetto, che il ricorrente non
aveva contestato entro il termine di tre mesi previsto per il reclamo dall’art. 90, n. 2, dello statuto. Il ricorso è stato
in tal modo dichiarato manifestamente irricevibile (ordinanza 4 novembre 2008, causa F‑18/07, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], non ancora
pubblicata nella Raccolta, oggetto di impugnazione pendente dinanzi al Tribunale di primo grado, causa T‑32/09 P).
19
Dall’11 al 17 giugno 2006, il ricorrente è stato ricoverato in una clinica per subire l’intervento chirurgico raccomandato
dal dottor S. Le spese connesse a tale ricovero (fattura emessa il 19 giugno 2006 dalla clinica in cui ha avuto luogo detto
intervento chirurgico per un importo di EUR 15 554,52 e onorari degli specialisti intervenuti pari a EUR 18 671,7) sono state,
in un primo tempo, integralmente pagate dal RCAM (per un importo complessivo di EUR 34 226,22), ai sensi del regime sugli
anticipi previsto dall’art. 30 della regolamentazione comune.
20
Con distinta del 15 dicembre 2006 (distinta n. 59), l’ufficio di liquidazione ha informato il ricorrente che il RCAM avrebbe
preso a carico l’importo di EUR 21 071,95 sulla somma complessiva di EUR 34 226, 22, e che il ricorrente restava pertanto
debitore, nei suoi confronti, di una somma di EUR 13 154,27. Detta distinta che il ricorrente sostiene di non aver mai ricevuto,
si presenta come una risposta a una richiesta di rimborso dell’interessato datata 14 luglio 2006. Quest’ultimo contesta di
aver introdotto una siffatta domanda dopo il suo ricovero ospedaliero.
21
Il ricorrente indica nel ricorso (punti 18 e 19) che il RCAM ha accettato di prendere a carico, a titolo di anticipo e salvo
conguaglio, le spese mediche inerenti al ricovero ospedaliero del giugno 2006. Sostiene tuttavia di non aver ricevuto alcuna
informazione quanto all’importo di tali spese né sul suo presunto debito nei confronti del RCAM. Precisa di essersi rivolto
all’ufficio di liquidazione, con lettera raccomandata 15 maggio 2007, di cui l’ufficio di liquidazione ha accusato ricezione
il 27 maggio 2007, chiedendo il rimborso delle spese legate al suo ricovero ospedaliero. In tale lettera, che non avrebbe
ricevuto risposta, chiedeva informazioni sull’importo degli anticipi concessi dal RCAM alla clinica in cui aveva avuto luogo
l’intervento chirurgico del giugno 2006 e faceva riferimento alle sue domande del 25 novembre 2002 e dell’11 ottobre 2005
in cui chiedeva il rimborso al 100% delle sue spese mediche.
22
Con nota del 27 giugno 2007, il ricorrente ha presentato al RCAM una domanda di rimborso «normale» delle spese mediche sostenute
tra il febbraio e l’ottobre 2006 per un importo totale di EUR 891,58, precisando che si riservava il diritto di chiedere un
rimborso complementare di tali spese nella misura del 100% nell’ipotesi di accoglimento delle sue domande del 25 novembre
2002 e dell’11 ottobre 2005.
23
Con nota del 29 giugno 2007, il ricorrente ha presentato all’ufficio di liquidazione e all’autorità che ha il potere di nomina
(in prosieguo: l’«APN») una domanda di rimborso al 100% delle spese di cui alla domanda del 27 giugno 2007, richiamandosi
alle sue domande del 25 novembre 2002 e dell’11 ottobre 2005.
24
La domanda del 29 giugno 2007, inviata ai suoi destinatari per telefax, è stata immediatamente trattata dall’ufficio di liquidazione
che, con lettera 29 giugno 2007, ha informato il ricorrente che si sarebbe occupato della sua domanda di rimborso ma che non
sarebbe stato possibile concedergli un rimborso al 100% delle spese di cui trattasi, atteso che la patologia dell’interessato
non è riconosciuta come malattia grave ai sensi dell’art. 72, n. 1, dello statuto. Nel ricorso (punto 15), il ricorrente nega
di aver ricevuto tale lettera.
25
Con nota del 30 giugno 2007, il ricorrente ha presentato al RCAM altre due domande di rimborso «normale» di spese mediche
sostenute dal giugno 2006 al giugno 2007, la prima per un importo di EUR 1 153,57, la seconda di EUR 2 702,14, precisando
che si riservava il diritto di chiedere un rimborso complementare di tali spese nella misura del 100% in caso di accoglimento
delle sue domande del 25 novembre 2002 e dell’11 ottobre 2005.
26
Con nota del 2 luglio 2007, il ricorrente ha presentato all’ufficio di liquidazione e all’APN una domanda di rimborso al 100%
delle spese di cui alla sua domanda del 30 giugno 2007, facendo riferimento alle sue domande del 25 novembre 2002 e dell’11
ottobre 2005.
27
Dalle domande del 27, del 29 e del 30 giugno 2007 nonché da quella del 2 luglio 2007 risulta che il ricorrente ha chiesto
il rimborso al 100% di EUR 4 747,29 per spese mediche (EUR 891,58 + EUR 1 153,57 + EUR 2 702,14).
28
L’ufficio di liquidazione ha trattato la domanda del 27 giugno 2007 con distinta del 17 luglio 2007 (distinta n. 60). Da tale
distinta emerge che il ricorrente aveva diritto al rimborso delle sue spese a concorrenza di EUR 732,18 e che tale somma è
stata detratta dall’importo complessivo degli anticipi concessi dal RCAM al ricorrente (ove tale importo complessivo è pari
a EUR 13 154,27). Dalla parte finale della distinta emerge che il ricorrente continuava ad essere debitore di un importo di
EUR 12 422,09 («saldo degli anticipi dopo il recupero»).
29
L’ufficio di liquidazione ha trattato la prima domanda del 30 giugno 2007 con distinta datata 17 luglio 2007 (distinta n. 61).
Da tale distinta emerge che il ricorrente aveva diritto al rimborso delle spese a concorrenza di EUR 979,01 e che tale somma
è stata detratta dall’importo complessivo degli anticipi concessi dal RCAM al ricorrente (ove l’importo complessivo, alla
luce della distinta n. 60, è pari a EUR 12 422,09). Dalla parte finale della distinta emerge che il ricorrente continuava
ad essere debitore di un importo di EUR 11 443,08 («saldo degli anticipi dopo il recupero»).
30
L’ufficio di liquidazione ha trattato la seconda domanda del 30 giugno 2007 con distinta datata 17 luglio 2007 (distinta n. 62).
Da tale distinta risulta che il ricorrente aveva diritto al rimborso delle spese a concorrenza di EUR 2 253,47 e che tale
importo è stato detratto dall’importo complessivo degli anticipi concessi dal RCAM al ricorrente (ove l’importo complessivo,
alla luce della distinta n. 61, è pari alla somma di EUR 11 443,08). Dalla parte finale della distinta emerge che il ricorrente
continuava ad essere debitore di un importo di EUR 9 189,61 («saldo degli anticipi dopo il recupero»).
31
Nel ricorso (punto 14) il ricorrente indica che non gli è pervenuta alcuna delle tre dette distinte.
32
Ritenendo che le sue domande fossero rimaste senza risposta, il ricorrente ha presentato due reclami, il primo, con lettera
10 gennaio 2008, relativo alle domande di rimborso del 27 e del 29 giugno 2007, il secondo, con lettera 11 gennaio 2008, relativo
alle domande di rimborso del 30 giugno e del 2 luglio 2007.
33
Ai sensi dell’art. 35 della regolamentazione comune, l’APN, prima di decidere in merito a tali reclami, ha chiesto il parere
del comitato di gestione del RCAM, che ha ritenuto i reclami infondati.
34
Con decisione 29 aprile 2008, l’APN ha respinto i due reclami (in prosieguo: la «decisione di rigetto dei reclami»). Da una
parte, l’APN ha indicato al ricorrente che la sua malattia non era considerata malattia grave tale da giustificare il rimborso
al 100% delle sue spese mediche, come già comunicato all’interessato con lettera 29 giugno 2007. Dall’altra, l’APN ha rilevato,
come risultava dalle distinte nn. 60, 61 e 62, che le domande di rimborso all’aliquota normale erano state accolte dal RCAM
ma che avevano dato luogo a un recupero sugli importi dovuti dall’affiliato al regime, conformemente all’art. 30 della regolamentazione
comune.
35
Il ricorrente sostiene, nel ricorso, che le suddette distinte non erano allegate alla decisione di rigetto dei reclami.
Procedimento e conclusioni delle parti
36
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
– annullare le decisioni con cui la [OSCURATO:PERSONA] ha implicitamente respinto, da una parte, le sue domande del 27 e del 30 giugno
2007 in cui si chiedeva il rimborso all’aliquota normale di diverse spese mediche e, dall’altra, le sue domande del 29 giugno
e del 2 luglio 2007 in cui si chiedeva il rimborso «complementare», vale a dire al 100%, delle medesime spese mediche;
– in quanto necessario, annullare la decisione di rigetto dei reclami;
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] a versargli, a titolo di rimborso al 100% di tali spese, la somma di EUR 4 747,29, ovvero «quella
somma minore che codesto Ecc.mo Tribunale riterrà giusta ed equa a questo titolo, ed in più gli interessi sull’immediatamente
summenzionata somma a decorrere dal 7 novembre 2007 (id est, a decorrere dal primo giorno del quinto mese successivo al momento
in cui ognuna delle quattro summenzionate domande pervenne al suo destinatario), nella misura del 10% all’anno e con capitalizzazione
annuale, ovvero nella misura, con la capitalizzazione e con il dies a quo che codesto Ecc.mo Tribunale vorrà ritenere giusti
(…)»;
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] a rifondere al ricorrente tutte le spese, diritti ed onorari di procedura.
37
[OSCURATO:PERSONA] conclude che il Tribunale voglia:
– dichiarare il ricorso privo di oggetto con riferimento alle domande di rimborso «normale» delle spese mediche e respingerlo
per il resto come irricevibile o infondato;
– condannare il ricorrente alle spese ai sensi dell’art. 87, n. 1, del regolamento di procedura.
In diritto
38
Ai sensi dell’art. 76 del regolamento di procedura, quando il ricorso è, in tutto o in parte, manifestamente irricevibile
o manifestamente infondato in diritto, il Tribunale può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.
39
Nel caso di specie, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente edotto dagli atti di causa e decide, ai sensi di tali
disposizioni, di statuire senza proseguire il procedimento.
Sull’oggetto del ricorso
40
Nei limiti in cui, oltre all’annullamento delle decisioni di rigetto delle sue domande di rimborso, il ricorrente chiede anche,
in quanto necessario, l’annullamento della decisione di rigetto dei reclami, si deve rilevare che, alla luce della giurisprudenza
(sentenza della Corte 17 gennaio 1989, causa 293/87, Vainker/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 23, punto 8; sentenza del Tribunale di
primo grado 10 giugno 2004, causa T‑330/03, Liakoura/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. PI pagg. I‑A‑191 e II‑859, punto 13; sentenza del Tribunale
15 dicembre 2008, causa F‑34/07, Skareby/[OSCURATO:PERSONA], non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 27, oggetto di impugnazione
pendente dinanzi al Tribunale di primo grado, causa T‑91/90 P), queste ultime domande sono, in quanto tali, prive di contenuto
autonomo e si confondono in realtà con quelle proposte avverso le decisioni di rigetto delle domande di rimborso.
41
Si deve pertanto dichiarare che le domande di annullamento riguardano esclusivamente le decisioni di rigetto di dette domande
di rimborso.
Sulle domande di annullamento delle decisioni di rigetto delle domande di rimborso all’aliquota normale (domande del 27 e
del 30 giugno 2007)
42
È pacifico che il ricorrente ha presentato al RCAM una serie di domande di rimborso all’aliquota normale di spese mediche
pari a un totale di EUR 4 747,29 (EUR 891,58 nella domanda del 27 giugno 2007, EUR 1 153,57 e 2 702,14 nelle domande del 30
giugno 2007).
43
Orbene, come correttamente sostiene la [OSCURATO:PERSONA], risulta chiaramente dalle distinte nn. 60, 61 e 62, datate 17 luglio 2007,
che l’ufficio di liquidazione ha accolto tali domande di rimborso, riconoscendo il diritto del ricorrente a beneficiare dell’accollo
da parte del RCAM delle spese di cui a tali domande all’aliquota normale (accollo rispettivo di dette spese a concorrenza
di EUR 732,18, EUR 979,01 e EUR 2 253,47).
44
Ciò premesso, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il Tribunale debba dichiarare le menzionate domande di annullamento prive di oggetto.
45
È pur vero che, precedentemente alla presentazione del ricorso, il RCAM ha accolto le domande di rimborso all’aliquota normale
delle spese mediche del ricorrente. Il ricorso potrebbe pertanto essere ritenuto irricevibile.
46
Tuttavia, dagli argomenti dedotti dal ricorrente emerge che questi non contesta solo il rifiuto di accollo di tali spese all’aliquota
normale da parte del RCAM, ma anche il rifiuto di quest’ultimo di versargli effettivamente gli importi de quibus. Anche se
il ricorso non è molto esplicito su questo punto, esso può venire interpretato nel senso che comporta una contestazione delle
decisioni del RCAM di effettuare un recupero di dette somme sull’importo ancora dovuto dal ricorrente nei confronti del RCAM.
Il ricorrente, infatti, al punto 35 del ricorso sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe «violato le disposizioni legislative ovvero
regolamentari inerenti la materia di che trattasi» «astenendosi dal corrispondere» le somme il cui rimborso gli era dovuto.
Inoltre, il ricorrente deduce di non essere stato informato, prima della decisione di rigetto dei reclami, né quanto all’importo
del suo debito nei confronti del RCAM né dell’esistenza di distinte, che non sarebbero state allegate a tale decisione.
47
Di conseguenza, le suddette domande di annullamento continuano ad avere un oggetto.
48
Tuttavia, esse sono manifestamente infondate.
49
Infatti, emerge chiaramente sia dalle tre distinte sia dalla decisione di rigetto dei reclami che le somme di cui il ricorrente
sollecita il versamento sono state dedotte dal saldo degli anticipi che gli sono stati concessi dal RCAM. La decisione di
rigetto dei reclami precisa, al riguardo, che tale recupero è stato effettuato ai sensi dell’art. 30 della regolamentazione
comune.
50
Orbene, nessuno dei motivi dedotti dal ricorrente consente di inficiare la legittimità di tale recupero.
51
Contrariamente a quanto egli sostiene, il ricorrente, con la decisione di rigetto dei reclami, è stato informato quanto al
modo in cui sono state trattate le sue domande di rimborso e in ordine alle ragioni in fatto e in diritto che giustificano
il recupero operato dal RCAM. In tal modo, è stato messo in grado di valutare l’opportunità di agire in giudizio dinanzi al
giudice comunitario. Anche a voler ammettere che non abbia ricevuto le distinte nn. 59‑62, il ricorrente non può pertanto
legittimamente sostenere che le decisioni di rigetto delle sue domande di rimborso non sarebbero motivate ovvero che non sarebbero
state oggetto di istruttoria alcuna. D’altronde, il ricorrente non sostiene di aver sollecitato, da parte dell’amministrazione,
la comunicazione di tali distinte prima di presentare il proprio ricorso né che a tale domanda sarebbe stato opposto un rifiuto,
mentre era pienamente in grado, prima di avviare un procedimento contenzioso, di ottenere le precisazioni che gli sarebbero
ancora mancate.
52
Inoltre, in ogni caso, la decisione di rigetto dei reclami, anche nell’ipotesi in cui sia insufficientemente motivata, deve
essere interpretata nel senso che presenta quantomeno un principio di motivazione, che consente alla [OSCURATO:PERSONA] di fornire
informazioni complementari nel corso del giudizio e di adempiere il proprio obbligo di motivazione (v., in tal senso, sentenza
del Tribunale di primo grado 20 settembre 1990, causa T‑37/89, Hanning/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑463, punti 41 e 44).
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Quanto ai motivi attinenti alla violazione dei principi di sollecitudine e di buona amministrazione e alla violazione di legge,
ben poco supportati, essi sono manifestamente infondati. Infatti, dalle distinte nn. 59‑62 nonché dalla decisione di rigetto
dei reclami risulta che le domande di rimborso del ricorrente sono state trattate entro termini ragionevoli e che l’ufficio
di liquidazione e l’APN hanno correttamente applicato la norma sul recupero prevista dall’art. 30 della regolamentazione comune.
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Infine, se è vero che il ricorrente deduce di non essere mai venuto a conoscenza dell’esistenza delle distinte nn. 59‑62 prima
di ricevere la notifica della decisione di rigetto dei reclami e fa valere che l’amministrazione non ha mai risposto alla
sua lettera del 15 maggio 2007, tali circostanze, anche a volerle ritenere acclarate, non rilevano ai fini della legittimità
delle decisioni contestate.
55
Risulta dalle suesposte considerazioni che le domande di annullamento relative alle decisioni di rigetto delle domande di
rimborso del 27 e del 30 giugno 2007 sono manifestamente infondate in diritto.
Sulle domande di annullamento delle decisioni di rigetto delle domande di rimborso al 100% (domande del 29 giugno e del 2
luglio 2007)
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In tali domande di rimborso, il ricorrente si è riferito sia alla sua lettera del 25 novembre 2002, con la quale aveva sollecitato
il riconoscimento di un’affezione di natura psicologica (sindrome ansioso-depressiva di natura reattiva) quale malattia grave
che legittimava il rimborso al 100%, sia alla sua lettera dell’11 ottobre 2005, in cui sollecitava il medesimo riconoscimento
per un’altra patologia (obesità).
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Tuttavia, come correttamente sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], è pacifico che il ricorrente non abbia fornito alcun altro elemento
nelle sue domande del 29 giugno e del 2 luglio 2007. Pertanto, non ha allegato a tali domande alcun elemento di prova a carattere
medico nuovo rispetto ai certificati medici del 25 novembre 2002 e del 29 settembre 2005 allegati, rispettivamente, alle lettere
del 25 novembre 2002 e dell’11 ottobre 2005.
58
In tal modo, è giocoforza rilevare che, con dette domande, il ricorrente ha semplicemente reiterato le sue pretese con riguardo
all’ottenimento della copertura al 100% ai sensi dell’art. 72, n. 1, dello statuto, che aveva già portato a conoscenza dell’amministrazione
con le domande del 25 novembre 2002 e dell’11 ottobre 2005.
59
Inoltre, il ricorrente stesso rileva, nelle sue domande del 29 giugno e del 2 luglio 2007, che le domande del 25 novembre
2002 e dell’11 ottobre 2005, che qualifica come «prima» e «seconda» domanda di ammissione al beneficio del rimborso al 100%
delle spese mediche relative alle sue affezioni, sono già state respinte dalla [OSCURATO:PERSONA] con decisioni che ha contestato,
rispettivamente, dinanzi al Tribunale di primo grado e dinanzi al Tribunale.
60
Ciò premesso, atteso che le domande del 29 giugno e del 2 luglio 2007 non contenevano alcun elemento nuovo tale da giustificare
l’accollo al 100% delle spese mediche del ricorrente, le decisioni adottate dalla [OSCURATO:PERSONA] per respingerle non hanno modificato
la situazione giuridica di quest’ultimo, risultante dalle decisioni anteriori di rigetto delle domande del 25 novembre 2002
e dell’11 ottobre 2005, e non costituiscono pertanto atti lesivi ai sensi degli artt. 90 e 91 dello statuto (v., in tal senso,
sentenza del Tribunale di primo grado 9 luglio 2008, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata supra, punti 47‑49, e ordinanze del Tribunale
di primo grado 9 settembre 2008, causa T‑143/08, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata supra, punti 39‑41, e causa T‑144/08, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
citata supra, punti 32‑34).
61
Ad abundantiam, anche a voler ritenere che dette decisioni siano da interpretarsi come atti di conferma delle decisioni di
rigetto delle domande del 25 novembre 2002 e dell’11 ottobre 2005, che possano in tal modo confondersi con tali precedenti
decisioni e siano, in tal misura, parimenti potenzialmente lesive, dovrebbe rilevarsi d’ufficio che il presente ricorso vede
contrapposte le stesse parti e mira ancora all’annullamento del diniego di riconoscimento dell’esistenza di una malattia grave,
che giustifica il medesimo rifiuto di rimborso al 100% delle spese mediche del ricorrente precedentemente opposto con le decisioni
di rigetto delle domande del 25 novembre 2002 e dell’11 ottobre 2005, sul fondamento delle stesse censure, relative alla violazione
della normativa applicabile. Il ricorso soggiacerebbe, allora, nelle circostanze specifiche della fattispecie in esame, all’eccezione
di litispendenza e sarebbe pertanto, anche in tal caso, manifestamente irricevibile (v., in tal senso, sentenze della Corte
17 maggio 1973, cause riunite 58/72 e 75/72, Perinciolo/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. 511, punti 3‑5, e 19 settembre 1985, cause riunite
172/83 e 226/83, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2831, punto 9; ordinanza del Tribunale di primo grado 14 giugno 2007,
causa T‑68/07, [OSCURATO:PERSONA]Holstein/[OSCURATO:PERSONA], non pubblicata nella Raccolta, punto 16; ordinanza del Tribunale 25
gennaio 2008, causa F‑80/06, Duyster/[OSCURATO:PERSONA], non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 52).
62
Ne consegue che le domande del ricorrente di annullamento delle decisioni di rigetto delle sue domande di rimborso del 29
giugno e del 2 luglio 2007 devono essere dichiarate manifestamente irricevibili.
Sulle altre domande di annullamento
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Il ricorrente chiede al Tribunale di condannare la [OSCURATO:PERSONA] a corrispondergli, a titolo di rimborso al 100% delle spese
di cui alle domande del 27, 29 e 30 giugno 2007 nonché del 2 luglio 2007, la somma di EUR 4 747,29, ovvero quella somma che
il Tribunale riterrà giusta ed equa a questo titolo, oltre a interessi.
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Dal momento che tali domande di annullamento sono direttamente connesse a quelle relative all’annullamento delle decisioni
di diniego di accollo al 100% delle spese mediche del ricorrente, devono essere respinte in conseguenza del rigetto di queste
ultime domande.
65
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, il ricorso deve essere respinto, in parte in quanto manifestamente infondato
in diritto, in parte in quanto manifestamente irricevibile.
Sulle spese
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Ai sensi dell’art. 87, n. 1, del regolamento di procedura, fatte salve le altre disposizioni del capo ottavo del titolo secondo
del regolamento medesimo, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Ai sensi del n. 2 dello
stesso articolo, il Tribunale può decidere, per ragioni di equità, che una parte soccombente sia condannata solo parzialmente
alle spese, o addirittura che non debba essere condannata a tale titolo.
67
Dalla suesposta motivazione risulta la soccombenza del ricorrente. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA], nelle sue conclusioni, ha espressamente
chiesto la condanna del ricorrente alle spese. Atteso che le circostanze del caso di specie non giustificano l’applicazione
delle disposizioni di cui all’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, il ricorrente deve essere condannato alle spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Prima Sezione)
così provvede:
1)
Il ricorso è respinto, in parte in quanto manifestamente infondato in diritto, in parte in quanto manifestamente irricevibile.
2)
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese.
Lussemburgo, il 20 maggio 2009
Il cancelliere
Il presidente
W. Hakenberg
S. Gervasoni
*
Lingua processuale: l'italiano.