CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 agosto 2023
Cassazione n. 03837/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con cui il Tribunale di sorveglianza di Trieste ha rigettato la sua istanza di affidamento in prova al servizio sociale in relazione alla pena di cui al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti in data 26 novembre 2021, ammettendolo ex officio alla misura alternativa della semilibertà e, con l'unico motivo, denuncia che il giudice specializzato avrebbe - con motivazione manifestamente illogica - formulato un giudizio prognostico sfavorevole circa il pericolo di reiterazione di reati errato siccome basato su dati incompleti (ha omesso di considerare la condotta irreprensibile serbata dalla scarcerazione e la non irrilevante durata di quest'ultima) e contraddittorio (poiché ha ammesso l'istante alla misura della semilibertà); letta la memoria difensiva depositata in data 2 agosto 2023 con la quale si insiste nell'accoglimento del motivo di ricorso; ribadito che - come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza - la concessione delle misure alternative alla detenzione è rimessa alla valutazione discrezionale della magistratura di sorveglianza, che deve verificare, al di fuori di ogni automatismo, la meritevolezza del condannato in relazione al beneficio richiesto e l'idoneità di quest'ultimo a facilitarne il reinserimento sociale (da ultimo, Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01) e che nel caso dell'affidamento in prova, il giudice, basandosi sulle relazioni provenienti dagli organi deputati all'osservazione del condannato medesimo, ma senza essere vincolato ai giudizi ivi espressi, deve apprezzare le riferite informazioni sulla sua personalità e sul suo stile di vita, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alle istanze rieducative sottostanti la misura e ai profili di pericolosità residua dell'interessato (Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016- 01); rilevato che, nella specie, il Tribunale di sorveglianza, a ragione del provvedimento assunto, ha formulato una valutazione articolata, certamente congrua e - contrariamente a quanto lamenta il ricorrente - non contraddittoria ed ha valorizzato la elevata spinta crinninogena, non arrestata neppure con la misura di prevenzione emessa nei suoi riguardi; rilevato altresì che il Tribunale ha considerato, in relazione all'attuale stadio dell'iter trattamentale, insussistenti le condizioni per addivenire già al suo affidamento in prova, apparendo tale misura ancora prematura, alla luce della gravità dei reati, del pericolo di recidiva (alla luce degli elementi di cui si è detto), dall'assenza di una adeguata revisione critica (inferita dalla osservazione svolta all'UEPE che ha segnalato come egli non abbia mai affrontato un percorso 2 1/Ì terapeutico con esito positivo in relazione alla problematica del gioco d'azzardo, cui lo stesso riconduce la causale delle proprie azioni criminali), ma ha invece ritenuto sussistenti i presupposti per la misura della semilibertà, nell'ottica del necessaria gradualità del percorso finalizzato al reinserimento sociale del condannato; ritenuto che, dunque, la decisione è conforme al principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità della gradualità della concessione dei benefici penitenziari che, pur non costituendo una regola assoluta è codificata, risponde a un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative di previsione cui è ispirato il principio stesso del trattamento penitenziario (Sez. 1 n. 22443 del 17/01/2019, Froncillo, Rv. 267213; Sez. 1 n. 27264 del 14/01/2015, Sicari, Rv. 264037; Sez. 1 n. 15064 del 06/03/2003, Chiara, Rv. 224029); rilevato che a tale motivazione il ricorrente non contrappone alcun argomento capace realmente d'inficiarne la tenuta, sicché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 settembre 2