CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01795/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi Ritenuto in fatto 1. Per quanto ancora rileva, con sentenza del 26/02/2020 la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui al capo a), riqualificato come violenza privata, e al reato di cui al capo b) (lesioni aggravate in danno di [OSCURATO:PERSONA]), e lo stesso [OSCURATO:PERSONA] nonché [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui al capo c) (lesioni aggravate in danno di [OSCURATO:PERSONA]). 2. Sono stati proposti distinti ricorsi nell'interesse degli imputati. 3. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è affidato ai seguenti motivi. 3.1. Con il primo motivo si lamenta inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 157 cod. pen. e 129 cod. proc. pen., per non avere la Corte territoriale rilevato l'intervenuta prescrizione del reato, dal momento che non poteva essere computato, in danno del ricorrente, il periodo di sospensione di 120 giorni derivante dal rinvio per concomitante impegno professionale richiesto alle udienze del 23/02/2016 e del 03/07/2018 solo dal difensore di [OSCURATO:PERSONA]. 3.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62- bis cod. pen. 4. Il ricorso proposto nell'interesse del Tudda è affidato ai seguenti motivi. 4.1. Con il primo motivo si lamenta violazione di legge per non avere la Corte rilevato l'intervenuta prescrizione. 4.2. Con il secondo motivo si lamenta assenza di motivazione in ordine alla invocata riqualificazione dei fatti come rissa. 4.3. Con il terzo motivo si lamenta mancanza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 4.4. Con il quarto motivo si lamenta mancanza di motivazione in ordine alla determinazione della pena. 5. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è affidato ai seguenti motivi. 5.1. Con il primo motivo si lamenta inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 157 cod. pen. e 129 cod. proc. pen., per non avere la Corte territoriale rilevato l'intervenuta prescrizione del reato, dal momento che non poteva essere computato, in danno del ricorrente, il periodo di sospensione di 120 giorni derivante dal rinvio per concomitante impegno professionale richiesto alle udienze del 23/02/2016 e del 03/07/2018 solo dal difensore di [OSCURATO:PERSONA].5.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge per avere la Corte territoriale escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen., facendo riferimento alle conseguenze dell'azione delittuosa. Considerato in diritto Ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. Come chiarito da questa Corte, la sospensione del corso della prescrizione si estende a tutti i coimputati del medesimo processo allorché costoro, ove non abbiano dato causa essi stessi al differimento, non si siano opposti al rinvio del dibattimento ovvero non abbiano sollecitato (se praticabile) l'eventuale separazione degli atti a ciascuno di essi riferibili (Sez. 4, n. 50303 del 20/07/2018, M., Rv. 274000 — 01). Posto che l'unico reato attribuito all'imputato è quello di cui al capo c), commesso in data 15/07/2010, occorre considerare che all'ordinario termine di sette anni e mezzo (art. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen.), devono aggiungersi non solo i 663 giorni indicati dallo stesso ricorrente (543 + 120: il ricorrente, per vero, quanto al secondo addendo calcola 135 giorni, destinati tuttavia a ridursi ex art. 159, primo comma, n. 3, cod. pen.), ma anche i 120 giorni derivanti dalla richiesta di rinvio per concomitante impegno professionale richiesto dal difensore del coimputato [OSCURATO:PERSONA]. Si giunge così ad un totale di 783 giorni, ossia due anni e 53 giorni. Il termine di prescrizione è, pertanto, spirato, in data 08/03/2020, ossia in data successiva alla sentenza di secondo grado. 2. Il secondo motivo è inammissibile in quanto la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata, nella sentenza impugnata, con motivazione esente da manifesta illogicità, che si sottrae, pertanto, al sindacato di questa Corte (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio, espressione della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Peraltro, il significato del cenno all'assenza di elementi degni di favorevole apprezzamento va colto nel quadro del generale giudizio valutativo cui il giudice 2 di merito è chiamato, talché indica null'altro che la recessività dei dati richiamati dall'imputato rispetto a quelli emergenti dalla gravità della condotta accertata. 3. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). Ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] D primo motivo, peraltro articolato in termini di assoluta genericità, è inammissibile per manifesta infondatezza, dal momento che i reati attribuiti all'imputato sono stati commessi nella stessa data del 15/07/2010 e che per entrambi gli illeciti valgono le considerazioni sviluppate supra sub 1, a proposito dell'ampio periodo di sospensione, riguardante tutti gli imputati, e che ha condotto il termine di prescrizione a spirare in data 08/03/2020, in epoca successiva alla sentenza di secondo grado. 45: Il secondo motivo è inammissibile, per assoluta genericità di formulazione e perché, muovendo da una ricostruzione fattuale diversa da quella recepita dai giudici di merito, si traduce nella pretesa ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie preclusa in sede di legittimità. Al riguardo, va ribadito (v., di recente, Sez. 5, n. 17568 del 22/03/2021) che è estraneo all'ambito applicativo dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" né fuori dal contesto in cui è inserito, sicché gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa. Sono, pertanto, inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168). Così come sono estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese, Rv. 235510). Pertanto, il vizio di motivazione deducibile in cassazione consente di verificare la conformità allo specifico atto del processo, rilevante e decisivo, della rappresentazione che di esso dà la motivazione del provvedimento impugnato, fermo restando il divieto di rilettura e reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167); in altri termini, il vizio di travisamento della prova dichiarativa, per essere deducibile in sede di legittimità, deve avere un oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto ed è pertanto da escludere che integri il suddetto vizio un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Maggio, Rv. 255087; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406). Il terzo motivo è inammissibile, in quanto la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata, nella sentenza impugnata, con motivazione esente da manifesta illogicità, che si sottrae, pertanto, al sindacato di questa Corte (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio, espressione della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Il quarto motivo è inammissibile, dal momento che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. 2. Anche in questo caso vale quanto osservato supra sub 3. Ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] I. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, per le medesime ragioni indicate supra sub 1. e. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, dal momento che il riferimento della sentenza impugnata alle conseguenze della condotta delittuosa è assolutamente in linea con il riferimento dell'art. 131-bis cod. pen. all'entità dell'offesa provocata, in questo caso da apprezzarsi come danno prodotto dall'illecito attribuito all'imputato 14. L'inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze ricordate supra sub 3.1j._. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 12/11/20