CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 giugno 2022
Cassazione n. 29978/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 8102-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] A MUTUALITA' PREVALENTE - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 37, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - 2022 contro 2448 I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistenti con mandato - non chè contro [OSCURATO:SOCIETA].; - intimata - avverso la sentenza n. 1932/2015 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 24/03/2015 R.G.N. 6365/2009; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 8102/16 Rilevato che: Con sentenza del giorno 24 marzo 2015 n. 1932, la Corte d'appello di Napoli accoglieva l'appello dell'Inps avverso la sentenza del Tribunale di Napoli che aveva accolto l'opposizione a cartella esattoriale promossa dall'I'Istituto scolastico di Nazareth - Cooperativa sociale a mutualità prevalente - ONLUS -, con la quale l'Istituto previdenziale intimava a quest'ultimo il pagamento della somma di C 325.632,00 a titolo di contributi omessi, per il periodo dal settembre 2004 al novembre 2005 e relative sanzioni. Il tribunale aveva affermato che l'Inps era incorso nella decadenza di cui al combinato disposto dell'art. 25 e dell'art. 36 comma 5 del d.lgs. n. 46/99, in quanto i contributi richiesti con la cartella esattoriale opposta erano relativi agli anni 2004 e 2005, ma l'iscrizione a ruolo di tali crediti era avvenuta nell'anno 2007, così che non era stato rispettato il termine del 31 dicembre dell'anno successivo alla data fissata per il versamento. Da parte sua, invece, la Corte d'appello a supporto delle ragioni della propria decisione di accoglimento degli assunti difensivi dell'Inps, per quanto ancora d'interesse nel presente giudizio di legittimità, ha rilevato - accogliendo la tesi dell'Istituto previdenziale - come non fosse maturata alcuna decadenza dalla potestà d'iscrizione a ruolo della pretesa contributiva, perché l'Istituto previdenziale aveva potuto concretamente verificare che i contributi denunciati e corrisposti dall'[OSCURATO:PERSONA] non corrispondevano a quelli dovuti solo dopo il raffronto tra i modelli DM/10M e i modelli annuali contenenti gli importi delle retribuzioni annuali erogate ai dipendenti nell'intero anno, nonché solo dopo il raffronto con i dati risultanti dal quadro riepilogativo incluso nella denuncia annuale dei redditi dell'azienda: e solo in tal modo, l'Inps aveva potuto verificare che i contributi denunciati non corrispondevano a quelli dovuti. Pertanto, la fattispecie concreta non rientrava nella previsione dell'art. 25 prima parte lett. a) del d.lgs. n. 46/99 che riguarda "i contributi non versati dal debitore nel termine di scadenza" ma rientrava nella previsione dell'art. 25 comma 1 lett. a) seconda parte, in base alla quale "in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza da parte dell'ente": pertanto, alla data di iscrizione a ruolo dei crediti contributivi, il termine di cui all'art. 25 non era scaduto e l'Inps non era incorso in alcuna decadenza. Avverso la sentenza della Corte d'appello, l'Istituto scolastico di Nazareth - Cooperativa sociale a mutualità prevalente - ONLUS ricorre per cassazione, sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria, mentre l'Inps non ha spiegato difese scritte. Considerato che: Con il motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare dell'art. 25 del d.lgs. n. 46/99, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d'appello aveva ritenuto l'Inps non decaduta dalla potestà d'iscrizione a ruolo dei contributi oggetto della presente controversia Premesso che secondo la giurisprudenza di questa Corte il termine di decadenza per l'iscrizione a ruolo è stato concretamente privato di efficacia (cfr. Cass. n. 14368/20 secondo cui l'entrata in vigore di tale termine è stata differita più volte, in ultimo con l'art. 38 comma 12 del D.L. n. 78/10, sino alla fine del 2012 saldandosi con un nuovo sistema di riscossione basato sulla notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo, superandosi così il sistema di riscossione mediante iscrizione a ruolo), il motivo di ricorso è inammissibile perché contesta l'accertamento di fatto espresso dalla Corte d'appello che l'Istituto scolastico si era ritenuto legittimato ad applicare autonomamente lo sgravio di cui alla legge n. 448/01 attraverso i modelli DM/10 mentre l'Inps si era potuto accorgere dell'errore commesso dal contribuente solo dopo le operazioni di verifica attraverso l'esame della dichiarazione annuale dei redditi, tant'è vero che aveva inviato una lettera di rettifica all'[OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] (ritualmente prodotta in primo grado) a seguito degli accertamenti effettuati, sulla cui base il termine per l'iscrizione a ruolo del credito contributivo andava a scadere il 31.12.2007, mentre inammissibilmente l'Istituto scolastico contesta che dalle denunce mensili trasmesse all'Inps, già risultasse la contribuzione mensile astrattamente dovuta. La mancata costituzione dell'Istituto previdenziale esonera il Collegio dal provvedere sulle spese. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEDichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso articolo 13. Così deciso in