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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 25416/2023

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimoin Roma, via Degli Scipioni n. 268/A; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - controricorrente – avverso la sentenza n. 649/3/2021 della Commissione tributaria regionale della Toscana, depositata il 26 maggio 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: Rinuncia al ricorso [OSCURATO:PERSONA] impugnava – con distinti ricorsi - l’avviso di accertamento con il quale, in relazione all’anno d’imposta 2011, l’Ufficio recuperava a tassazione sia redditi personali del contribuente derivanti da indagini finanziarie su conti correnti a lui intestati, sia il reddito di partecipazione imputato ex art. 5 t.u.i.r. al Ciaponi quale socio della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Pisa respingeva il ricorso proposto contro l’accertamento dei redditi personali.

Avverso tale decisione il contribuente proponeva appello e, nelle more del giudizio, formulava istanza di definizione agevolata della controversia ex art. 5 d.l. n. 119/2018.

Contro il provvedimento di diniego successivamente emesso dall’ Agenzia delle entrate il Ciaponi proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria regionaledella Toscanache, con la sentenza indicata in epigrafe, lo rigettava.

Avverso la sentenza della CTR il contribuenteha proposto ricorso per cassazione, affidato acinque motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Considerato che: Preliminarmente va rilevato che il ricorrente ha depositato, in data 8 giugno 20 23 , atto di rinuncia al ricorso per cassazione, con adesione in calce da parte dell’Agenzia delle entrate.

Va dunque dichiarata, ai sensi degli artt. 390 e 391 cod. proc. civ.,l’estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso per cassazione, con compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e compensa le spese processuali.

Così deciso in Ro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimoin Roma, via Degli Scipioni n. 268/A; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - controricorrente – avverso la sentenza n. 649/3/2021 della Commissione tributaria regionale della Toscana, depositata il 26 maggio 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Rinuncia al ricorso [OSCURATO:PERSONA] impugnava – con distinti ricorsi - l’avviso di accertamento con il quale, in relazione all’anno d’imposta 2011, l’Ufficio recuperava a tassazione sia redditi personali del contribuente derivanti da indagini finanziarie su conti correnti a lui intestati, sia il reddito di partecipazione imputato ex art. 5 t.u.i.r. al Ciaponi quale socio della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Pisa respingeva il ricorso proposto contro l’accertamento dei redditi personali. Avverso tale decisione il contribuente proponeva appello e, nelle more del giudizio, formulava istanza di definizione agevolata della controversia ex art. 5 d.l. n. 119/2018. Contro il provvedimento di diniego successivamente emesso dall’ Agenzia delle entrate il Ciaponi proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria regionaledella Toscanache, con la sentenza indicata in epigrafe, lo rigettava. Avverso la sentenza della CTR il contribuenteha proposto ricorso per cassazione, affidato acinque motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. Considerato che: Preliminarmente va rilevato che il ricorrente ha depositato, in data 8 giugno 20 23 , atto di rinuncia al ricorso per cassazione, con adesione in calce da parte dell’Agenzia delle entrate. Va dunque dichiarata, ai sensi degli artt. 390 e 391 cod. proc. civ.,l’estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso per cassazione, con compensazione delle spese processuali. P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e compensa le spese processuali. Così deciso in Ro
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