CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 46586/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Palermo in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 e 7 cod. pen.( furto di energia elettrica) commesso in Palermo fino al 29 novembre 2016 alla pena di mesi 6 di reclusione euro 140 di multa. Rilevato che il primo motivo di ricorso, volto a contestare all'affermazione della responsabilità penale, è inammissibile in quanto costituito da doglianze in punto di fatto, in assenza di confronto con le argomentazioni della Corte di Appello. Nella sentenza impugnata, in replica ad analoga censura dedotta in sede di impugnazione, si dà conto in maniera esaustiva (al punto 1.1.) della pluralità degli elementi su cui si era fondata la condanna ([OSCURATO:PERSONA], intestatario e utilizzatore dell'utenza, aveva assistito alle operazioni di verifica e aveva firmato il relativo verbale senza rilasciare alcuna dichiarazione in merito), con un apprezzamento che, in quanto non manifestamente illogico, non può essere censurato in questa sede. Considerato che il secondo motivo, volto a contestare il mancato giudizio di prevalenza della circostanze attenuanti rispetto alle contestate aggravanti è inammissibile. Va osservato che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sez. 2, n. 31543 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Pennelli, Rv. 270450). La Corte di Appello, soffermandosi sullo specifico motivo di doglianza, ha ritenuto che al richiesto di giudizio di prevalenza ostassero la gravità della condotta (furto di energia elettrica ) posta in essere per abbattere i costi di impresa ai danni di terzi ignari e l'assenza di qualsivoglia iniziativa risarcitoria ed ha, dunque, adottato un percorso argomentativo congruo e non illogico. Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 n