CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 31985/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t Rilevato che, con il provvedimento impugnato, la Corte di Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, ha confermato il decreto con il quale il Tribunale di Lecce il 4/3/2021 ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura di sorveglianza speciale di P.S. per la durata di anni tre con obbligo di soggiorno nel comune di domicilio Rilevato che con il ricorso si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta attualità e pericolosità sociale del prevenuto; Rilevato che le censure, formulate nei termini della violazione di legge ma che afferiscono esclusivamente alla coerenza e logicità del provvedimento impugnato, sono tese a sollecitare una diversa e alternativa valutazione degli elementi già adeguatamente valutati dal giudice di merito, anche tenendo conto dell'attuale stato di detenzione; Rilevato che il ricorso per cassazione avverso provvedimenti applicativi di misure di prevenzione ai sensi dell'art. 10 D.Lvo 159 del 2011 è ammesso solo per violazione di legge; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze proposte non sono consentite; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Co