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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 febbraio 2022

Cassazione n. 23278/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.

R.G. 25426-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente p.t., [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:EMAIL]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA], pec: avv.francescodedomenicopec.giuffre.it; - controricorrente - e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.r.L.;[OSCURATO:PERSONA], DOMENICO e GABRIELLA, [OSCURATO:PERSONA], ANTONINO, PLACIDO e GABRIELLA; F.[OSCURATO:PERSONA] S.r.L.; - intimati - avverso la sentenza n. 646/201g della Corte d'Appello di Messina, depositata in data 29/06/2018; Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio dal [OSCURATO:PERSONA] che: il Tribunale di Messina, con sentenza n. 1728/2010, accoglieva la domanda risarcitoria formulata da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale rappresentante legale di [OSCURATO:SOCIETA]., nonché da Stefano, Antonino, Placido e [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto i danni risentiti a seguito dello smottamento di terreni, per causa dei lavori di esecuzione di fabbricati sociali da parte della [OSCURATO:PERSONA], appaltati alla F.11i [OSCURATO:PERSONA] S.r.L; di conseguenza, condannava l'odierna ricorrente, in solido con la società appaltatrice, e compensava le spese tra le parti; la società [OSCURATO:PERSONA] impugnava la suddetta sentenza, dinanzi alla Corte d'Appello di Messina, precisando che la impugnazione veniva notificata al Comune di Messina solo per rispetto dell'art., 331 cod.proc.civ. e lamentandone l'erroneità per non aver ritenuto esclusivamente responsabile dei danni l'appaltatore; nelle more del giudizio, secondo quanto rappresentato in fatto dalla ricorrente, sarebbe stato raggiunto un accordo transattivo con i danneggiati, il cui testo sarebbe stato depositato in udienza, con conseguente rinuncia alla domanda nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], dei [OSCURATO:PERSONA] e dei Calabrò; la Corte d'Appello, con la sentenza oggetto dell'odierna impugnazione, ha rigettato l'appello e condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite verso tutti i convenuti; la [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. ricorre per la cassazione della decisione della Corte d'Appello di Messina, articolando due motivi; resiste con controricorso il Comune di Messina; nessuna attività difensiva è svolta in questa sede dagli altri intimati;la trattazione del ricorso è stata fissata in Camera di Consiglio ai sensi dell'art. 380 bis 1 cod.proc.civ.; il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte; LUM il Comune di Messina, in vista della amera di Consiglio del 4 febbraio 2022, \ prima che il ricorso fosse tolto dal ruolo, per sopraggiunto impedimento del relatore designato, ha depositato memoria.

Considerato che: 1) con il primo motivo è dedotta la violazione degli artt, 91 e 92 cod.proc.civ. in relazione all'art. 360, 1° comma, nn. 3 e 5 cod.proc.civ., per «Violazione di legge e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio»; pur avendo precisato, con l'atto di appello, che la notificazione dell'impugnazione veniva effettuata anche verso il Comune di Messina - originariamente chiamato in causa dagli attori - ai soli fini di mantenere integro il contraddittorio, pur non avendo spiegato alcuna domanda nei confronti del Comune e pur avendo depositato l'atto di transazione con cui rinunciava alle domande verso gli attori di primo grado, la Corte d'Appello l'avrebbe erroneamente condannata al pagamento delle spese in favore degli attori e del Comune di Messina, violando - questa è la tesi della ricorrente - il disposto di cui agli artt. 91 e 92 cod.proc.civ., sia per difetto di soccombenza neppure virtuale, sia per non aver disposto la compensazione delle spese a seguito di transazione; 2) con il secondo motivo la società ricorrente imputa alla sentenza gravata la violazione degli artt. 91 e 92 cod.proc.civ. e dell'art. 4 dm 55/2014, in relazione all'art. 360, 10 comma, nn. 3 e 5 cod.proc.civ., per «Violazione di legge e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio»; in via gradata rispetto al motivo precedente, la ricorrente lamenta che la Corte d'Appello l'abbia apoditticamente condannata al pagamento delle spese di lite, atteso il rigetto dell'appello e la soccombenza, senza prendere in considerazione la possibilità di compensare le spese per giusti motivi;3) in primo luogo, il Collegio ritiene di dover stigmatizzare la tecnica utilizzata per la redazione del ricorso che manifesta significative lacune, ad esempio, quanto alle ragioni per cui i convenuti avevano chiesto ed ottenuto la chiamata in giudizio del Comune di Messina; nella esposizione dei fatti di causa la ricorrente evoca il Comune di Messina solo a p. 3 per precisare che gli aveva notificato l'atto di appello solo per rispetto dell'art. 331 cod.proc.civ. e, successivamente, a p. 5, illustrando il motivo di ricorso si limita ad affermare che il Comune di Messina era stato «originariamente chiamato in causa dagli attori medesimi» e che con l'atto introduttivo del gravame nessuna istanza era stata formulata verso l'amministrazione comunale coinvolta in primo grado; secondo la giurisprudenza di questa Corte, cui si intende dare continuità - cfr. Cass. 14/05/2012, n. 7431; Cass. 25/09/2019, n. 23948; Cass. 06/12/2019, n. 31889; Cass. 01/07/2021, n. 18710- la liquidazione delle spese di lite per la chiamata del terzo in giudizio, non è posta in relazione con la domanda proposta nei confronti del terzo chiamato, ma avviene contemperando il principio di causazione con quello di soccombenza, nient'affatto coincidenti.

Alla stregua del primo, l'attore processualmente causa le iniziative difensive adottate dalla controparte del suo rapporto, incluse logicamente pure le espansioni del giudizio suscitate con le chiamate in causa.

Il secondo viene utilizzato per temperare il principio di causazione, negando la responsabilità per le spese di lite del terzo chiamato in capo all'attore principale ove la chiamata del terzo da parte del convenuto risulti eccentrica rispetto all'oggetto della controversia o comunque manifestamente priva di fondatezza, preservando in tale ipotesi autonomia al rapporto instauratosi tra convenuto/chiamante e terzo chiamato per non essere realmente accessorio quest'ultimo rapporto a quello che ha originariamente acceso il processo, essendo stato invece posto in essere mediante un impulso processuale radicalmente privo di pertinenza/fondatezza, id est arbitrario; ne consegue che è del tutto irrilevante il fatto che l'odierna ricorrente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del Comune di Messina; va poi osservato che la condanna al pagamento delle spese di lite per la chiamata in giudizio del terzo che la Corte territoriale ha basato sul principio della soccombenza non è stata efficacemente censurata - dimostrando l'infondatezza e la pretestuosità della chiamata in giudizio del Comune di Messina da parte dei convenuti -, essa, pertanto, resiste alle critiche della società cooperativa; 4) il secondo motivo - che risente a sua volta della tecnica argomentativa utilizzata, perché la sentenza non contiene alcun riferimento alla transazione cui si riferisce parte ricorrente, di essa e dei suoi destinatari (tra i quali comunque, stando a quanto riferito dalla società cooperativa, il Comune di Messina non era neppure compreso) si limita a far cenno parte ricorrente - non merita comunque accoglimento, perché «in tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione»: Cass., Sez.

Un., 15/07/2005, n. 14989; Cass.22/12/2005, n. 28492; Cass. 31/03/2006, n. 7607; Class. 26/04/2019, n. 11329); la violazione dell'art. 4 dm 55/2014 e la violazione dell'art. 360, 10 comma, n. 5, cod.proc.civ., indicate nell'epigrafe del motivo, non sono stata coltivate nelle argomentazioni difensive a loro supporto; la società cooperativa, a p. 8, si limita ad affermare che la regolamentazione delle spese d lite avrebbe dovuto essere soggetta ad altri parametri di riferimento e che essi avrebbero dovuto essere equamente contemperati, «posto che le questioni sottoposte all'esame della Corte sono risultate assai chiare rapporto con entrambe le parti beneficiarie del provvedimento di liquidazione delle spese, una pronuncia di compensazione sarebbe risultata più conforme a giustizia»; t i i.„‹, i OUYWCIAka, 4) il ricorso è, dunque, inammissibile; 5) le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; 6) si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, del doppio contributo unificato, se dovuto.

PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso nell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 25426-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente p.t., [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:EMAIL]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA], pec: avv.francescodedomenicopec.giuffre.it; - controricorrente - e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.r.L.;[OSCURATO:PERSONA], DOMENICO e GABRIELLA, [OSCURATO:PERSONA], ANTONINO, PLACIDO e GABRIELLA; F.[OSCURATO:PERSONA] S.r.L.; - intimati - avverso la sentenza n. 646/201g della Corte d'Appello di Messina, depositata in data 29/06/2018; Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio dal [OSCURATO:PERSONA] che: il Tribunale di Messina, con sentenza n. 1728/2010, accoglieva la domanda risarcitoria formulata da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale rappresentante legale di [OSCURATO:SOCIETA]., nonché da Stefano, Antonino, Placido e [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto i danni risentiti a seguito dello smottamento di terreni, per causa dei lavori di esecuzione di fabbricati sociali da parte della [OSCURATO:PERSONA], appaltati alla F.11i [OSCURATO:PERSONA] S.r.L; di conseguenza, condannava l'odierna ricorrente, in solido con la società appaltatrice, e compensava le spese tra le parti; la società [OSCURATO:PERSONA] impugnava la suddetta sentenza, dinanzi alla Corte d'Appello di Messina, precisando che la impugnazione veniva notificata al Comune di Messina solo per rispetto dell'art., 331 cod.proc.civ. e lamentandone l'erroneità per non aver ritenuto esclusivamente responsabile dei danni l'appaltatore; nelle more del giudizio, secondo quanto rappresentato in fatto dalla ricorrente, sarebbe stato raggiunto un accordo transattivo con i danneggiati, il cui testo sarebbe stato depositato in udienza, con conseguente rinuncia alla domanda nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], dei [OSCURATO:PERSONA] e dei Calabrò; la Corte d'Appello, con la sentenza oggetto dell'odierna impugnazione, ha rigettato l'appello e condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite verso tutti i convenuti; la [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. ricorre per la cassazione della decisione della Corte d'Appello di Messina, articolando due motivi; resiste con controricorso il Comune di Messina; nessuna attività difensiva è svolta in questa sede dagli altri intimati;la trattazione del ricorso è stata fissata in Camera di Consiglio ai sensi dell'art. 380 bis 1 cod.proc.civ.; il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte; LUM il Comune di Messina, in vista della amera di Consiglio del 4 febbraio 2022, \ prima che il ricorso fosse tolto dal ruolo, per sopraggiunto impedimento del relatore designato, ha depositato memoria. Considerato che: 1) con il primo motivo è dedotta la violazione degli artt, 91 e 92 cod.proc.civ. in relazione all'art. 360, 1° comma, nn. 3 e 5 cod.proc.civ., per «Violazione di legge e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio»; pur avendo precisato, con l'atto di appello, che la notificazione dell'impugnazione veniva effettuata anche verso il Comune di Messina - originariamente chiamato in causa dagli attori - ai soli fini di mantenere integro il contraddittorio, pur non avendo spiegato alcuna domanda nei confronti del Comune e pur avendo depositato l'atto di transazione con cui rinunciava alle domande verso gli attori di primo grado, la Corte d'Appello l'avrebbe erroneamente condannata al pagamento delle spese in favore degli attori e del Comune di Messina, violando - questa è la tesi della ricorrente - il disposto di cui agli artt. 91 e 92 cod.proc.civ., sia per difetto di soccombenza neppure virtuale, sia per non aver disposto la compensazione delle spese a seguito di transazione; 2) con il secondo motivo la società ricorrente imputa alla sentenza gravata la violazione degli artt. 91 e 92 cod.proc.civ. e dell'art. 4 dm 55/2014, in relazione all'art. 360, 10 comma, nn. 3 e 5 cod.proc.civ., per «Violazione di legge e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio»; in via gradata rispetto al motivo precedente, la ricorrente lamenta che la Corte d'Appello l'abbia apoditticamente condannata al pagamento delle spese di lite, atteso il rigetto dell'appello e la soccombenza, senza prendere in considerazione la possibilità di compensare le spese per giusti motivi;3) in primo luogo, il Collegio ritiene di dover stigmatizzare la tecnica utilizzata per la redazione del ricorso che manifesta significative lacune, ad esempio, quanto alle ragioni per cui i convenuti avevano chiesto ed ottenuto la chiamata in giudizio del Comune di Messina; nella esposizione dei fatti di causa la ricorrente evoca il Comune di Messina solo a p. 3 per precisare che gli aveva notificato l'atto di appello solo per rispetto dell'art. 331 cod.proc.civ. e, successivamente, a p. 5, illustrando il motivo di ricorso si limita ad affermare che il Comune di Messina era stato «originariamente chiamato in causa dagli attori medesimi» e che con l'atto introduttivo del gravame nessuna istanza era stata formulata verso l'amministrazione comunale coinvolta in primo grado; secondo la giurisprudenza di questa Corte, cui si intende dare continuità - cfr. Cass. 14/05/2012, n. 7431; Cass. 25/09/2019, n. 23948; Cass. 06/12/2019, n. 31889; Cass. 01/07/2021, n. 18710- la liquidazione delle spese di lite per la chiamata del terzo in giudizio, non è posta in relazione con la domanda proposta nei confronti del terzo chiamato, ma avviene contemperando il principio di causazione con quello di soccombenza, nient'affatto coincidenti. Alla stregua del primo, l'attore processualmente causa le iniziative difensive adottate dalla controparte del suo rapporto, incluse logicamente pure le espansioni del giudizio suscitate con le chiamate in causa. Il secondo viene utilizzato per temperare il principio di causazione, negando la responsabilità per le spese di lite del terzo chiamato in capo all'attore principale ove la chiamata del terzo da parte del convenuto risulti eccentrica rispetto all'oggetto della controversia o comunque manifestamente priva di fondatezza, preservando in tale ipotesi autonomia al rapporto instauratosi tra convenuto/chiamante e terzo chiamato per non essere realmente accessorio quest'ultimo rapporto a quello che ha originariamente acceso il processo, essendo stato invece posto in essere mediante un impulso processuale radicalmente privo di pertinenza/fondatezza, id est arbitrario; ne consegue che è del tutto irrilevante il fatto che l'odierna ricorrente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del Comune di Messina; va poi osservato che la condanna al pagamento delle spese di lite per la chiamata in giudizio del terzo che la Corte territoriale ha basato sul principio della soccombenza non è stata efficacemente censurata - dimostrando l'infondatezza e la pretestuosità della chiamata in giudizio del Comune di Messina da parte dei convenuti -, essa, pertanto, resiste alle critiche della società cooperativa; 4) il secondo motivo - che risente a sua volta della tecnica argomentativa utilizzata, perché la sentenza non contiene alcun riferimento alla transazione cui si riferisce parte ricorrente, di essa e dei suoi destinatari (tra i quali comunque, stando a quanto riferito dalla società cooperativa, il Comune di Messina non era neppure compreso) si limita a far cenno parte ricorrente - non merita comunque accoglimento, perché «in tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione»: Cass., Sez. Un., 15/07/2005, n. 14989; Cass.22/12/2005, n. 28492; Cass. 31/03/2006, n. 7607; Class. 26/04/2019, n. 11329); la violazione dell'art. 4 dm 55/2014 e la violazione dell'art. 360, 10 comma, n. 5, cod.proc.civ., indicate nell'epigrafe del motivo, non sono stata coltivate nelle argomentazioni difensive a loro supporto; la società cooperativa, a p. 8, si limita ad affermare che la regolamentazione delle spese d lite avrebbe dovuto essere soggetta ad altri parametri di riferimento e che essi avrebbero dovuto essere equamente contemperati, «posto che le questioni sottoposte all'esame della Corte sono risultate assai chiare rapporto con entrambe le parti beneficiarie del provvedimento di liquidazione delle spese, una pronuncia di compensazione sarebbe risultata più conforme a giustizia»; t i i.„‹, i OUYWCIAka, 4) il ricorso è, dunque, inammissibile; 5) le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; 6) si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, del doppio contributo unificato, se dovuto. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nell
Sentenza Cassazione n. 23278/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris