CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 febbraio 2022
Cassazione n. 15853/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bari in data 24/6/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 24/6/2021, il Tribunale di sorveglianza di Bari ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], detenuto nella Casa circondariale di Bari in espiazione della pena di 5 anni, 10 mesi e 14 giorni di reclusione, determinata con provvedimento di cumulo emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina in data 1/4/2021, comprensivo di condanne per aver commesso, fino al 2014, i reati di furto, falsità materiale, evasione e ricettazione, con fine pena al 16/4/2024. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 47 Ord. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. In particolare, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., che il Tribunale abbia dato conto del positivo percorso intramurario di Mutisi (con l'ammissione al lavoro all'esterno) e che, contraddittoriamente, abbia respinto la richiesta di misura alternativa, benché le condotte di reato, costituite da semplici furti, fossero state commesse in epoca non recente e nonostante la giustificazione offerta dal detenuto in merito all'allontanamento dalla comunità terapeutica, dovuta al fatto che la moglie doveva sottoporsi a un delicato intervento. 3. In data 15/2/2022 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Attraverso la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, l'ordinamento ha inteso attuare una forma di esecuzione della pena esterna al carcere nei confronti di condannati per i quali, alla luce dell'osservazione della personalità e dell'indagine socio-ambientale, sia possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all'esito della misura alternativa. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla possibilità di un esito favorevole della prova, la magistratura di sorveglianza, pur non potendo prescindere dalla natura e gravità dei reati commessi, dai precedenti penali e dai procedimenti penali eventualmente pendenti, deve valutare anche la condotta serbata dal condannato successivamente alla condanna. In particolare, la Corte di cassazione ha precisato che le fonti di conoscenza che il tribunale di sorveglianza è chiamato a valutare a tal fine, sono costituite sia dal reato commesso, dai precedenti penali, dalle pendenze processuali e dalle informazioni di polizia, ma anche dalla condotta carceraria (o, comunque, in ambiente libero) e dai risultati dell'indagine socio- familiare operata dai Servizi competenti, onde verificare la sussistenza di elementi positivi che facciano ragionevolmente ritenere la proficuità dell'affidamento, quali l'assenza di nuove denunce, il ripudio delle condotte devianti passate, l'adesione ai valori socialmente condivisi, l'attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna e l'eventuale buona prospettiva risocializzante (da ultime Sez. 1, n. 31420 del 5/5/2015, Incarbone, Rv. 264602- 01; Sez. 1, n. 44992 del 17/9/2018, S., Rv. 273985-01; Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, Nicolai, Rv. 277924-01). E' richiesto, in sostanza, un giudizio complesso, nel quale ognuno dei due aspetti ha natura indefettibile, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del condannato, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva. 3. Orbene, secondo quanto evidenziato dal Tribunale di sorveglianza, a carico del detenuto pendono due procedimenti penali per ricettazione ed evasione e in relazione alla seconda di esse, egli ha già riportato una condanna non definitiva. Nel 2018, inoltre, Motisi è incorso nella revoca della misura alternativa di cui all'art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto si è allontanato arbitrariamente dalla comunità terapeutica e si è reso irreperibile, fino a quando è stato rintracciato, dopo alcuni mesi, in Puglia e condotto presso la Casa circondariale di Brindisi. Per tali ragioni, pur in presenza di una condotta intramuraria regolare e dello svolgimento, in carcere, di attività lavorativa, il Collegio pugliese ha ritenuto, con apprezzamento di merito immune dai denunziati vizi di carattere logico, che le misure alternative invocate non possano essere applicate in considerazione del giudizio di pericolosità sociale del condannato fondato sulla pluralità di reati commessi, sulla condotta tenuta nel periodo di sottoposizione a misura alternativa e su quella successiva al suo allontanamento dalla comunità, essendo egli rimasto latitante per un considerevole lasso di tempo e considerato, infine, il carico pendente per evasione. 3.1. A fronte di un siffatto apprezzamento, espresso con una motivazione non manifestamente illogica, il ricorso articola le proprie censure con modalità essenzialmente rivalutative, sollecitando un differente giudizio sul compendio istruttorio rispetto a quanto esplicitato in sede di merito; operazione pacificamente preclusa in sede di legittimità. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 11/3/